I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,50% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,50%, la terza rata dell’1% e cosi via.Si ricorda, infine, che se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
(Comunicato Agenzia delle Entrate 13 marzo 2007)
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