PREMESSA

La legge 27 dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria per il 2007), con varie

disposizioni contenute nei commi da 6 al 9 dell'articolo 1, ha innovato le

modalita' di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

(Irpef).

La presente circolare illustra le principali novita' del nuovo sistema di

tassazione applicabile dal periodo d'imposta 2007, che si incentrano sui

seguenti punti:

. rimodulazione della curva delle aliquote;

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. sostituzione delle deduzioni per oneri di famiglia con un sistema di

detrazioni per carichi di famiglia decrescenti al crescere del reddito

complessivo del contribuente;

. previsione di specifiche detrazioni in funzione dell'ammontare e

della tipologia di reddito;

. definizione di una nuova modalita' di determinazione della base

imponibile dell'Irpef;

. eliminazione del contributo di solidarieta' per i redditi eccedenti

100.000 euro;

. previsione di una specifica clausola di salvaguardia per i

trattamenti di fine rapporto di lavoro, indennita' equipollenti ed

altre indennita' e somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),

del TUIR.

A tal fine, il comma 6 modifica gli articoli 3 (base imponibile), 11

(deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione), 12 (deduzione

per oneri di famiglia) e 13 (determinazione dell'imposta) del Testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Il comma 7 modifica, inoltre, gli articoli 23 (ritenute sui redditi di

lavoro dipendente) e 29 (ritenute su compensi e altri redditi corrisposti

dallo Stato) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29

settembre 1973, al fine di adeguare le norme alle novita' introdotte nel

regime di imposizione dei redditi delle persone fisiche.

I commi 8 e 9 prevedono, rispettivamente, l'abrogazione del contributo di

solidarieta' per i redditi eccedenti 100.000 euro e l'introduzione della

clausola di salvaguardia per i trattamenti di fine rapporto di lavoro.

Altre modifiche in materia di imposta personale sul reddito sono contenute

nei seguenti commi dello stesso articolo unico della legge finanziaria:

. 142 e 143, che modificano le modalita' di determinazione e di

versamento della addizionale comunale all'Irpef;

. 1324, che introduce le detrazioni per carichi di famiglia per i

soggetti non residenti;

. 1325, 1326 e 1327, che modificano la disciplina per la richiesta

delle detrazioni da parte dei cittadini extracomunitari.

Di seguito, nel richiamare gli estremi della legge commentata, si fara'

riferimento esclusivamente al numero del comma interessato seguito da l.f..

1 LE MODIFICHE AL TUIR

Il comma 6 l.f. contiene le modifiche alle norme del Tuir che delineano il

nuovo sistema di tassazione. Esso consta di cinque punti, contraddistinti

dalle lettere dalla a) alla e). In particolare:

- la lettera a) modifica l'articolo 3 del Tuir, concernente la

determinazione della base imponibile all'IRPEF;

- la lettera b) sostituisce l'articolo 11 del Tuir, relativo alla

determinazione dell'imposta, stabilendo gli scaglioni di reddito e le

corrispondenti aliquote (nella precedente formulazione l'art. 11

disciplinava la deduzione per assicurare la progressivita'

dell'imposta);

- la lettera c) sostituisce l'articolo 12 del Tuir, concernente le

detrazioni per carichi di famiglia (nella precedente formulazione

l'art. 12 disciplinava la deduzione per oneri di famiglia);

- la lettera d) sostituisce l'articolo 13 del Tuir, concernente altre

detrazioni (nella precedente formulazione l'art. 13 disciplinava la

determinazione dell'imposta indicando gli scaglioni di reddito e le

aliquote corrispondenti);

- la lettera e) modifica l'articolo 24 del Tuir, relativo alla

determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti.

1.1 LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Il nuovo articolo 3 del TUIR stabilisce che la base imponibile e'

determinata riducendo il reddito complessivo degli oneri deducibili

spettanti ai sensi dell'articolo 10.

Nella precedente formulazione, la disposizione prevedeva la non concorrenza

alla formazione del reddito anche della deduzione per assicurare la

progressivita' dell'imposizione (cosi' detta "no-tax area") e delle

deduzioni per oneri di famiglia. Poiche' sono stati abrogati sia la "no tax

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area" che le deduzioni per carichi familiari, per determinare il reddito

imponibile e' sufficiente sottrarre dal reddito complessivo soltanto gli

oneri deducibili, di cui all'art. 10 del Tuir, e il reddito derivante

dall'abitazione principale, ai sensi del comma 3-bis, dello stesso articolo

10.

1.2 LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Il comma 6, lettera b), sostituisce l'articolo 11 del Tuir, riconducendo in

tale disposizione le norme relative alla determinazione dell'imposta, che

nel Tuir vigente fino al 31 dicembre 2006 erano contenute nell'articolo 13.

Sono contestualmente abrogate le disposizioni relative alla deduzione per

assicurare la progressivita' dell'imposizione, in precedenza disciplinate

dall'articolo 11 del Tuir.

Il nuovo articolo 11, rubricato "Determinazione dell'imposta", definisce i

nuovi scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote di tassazione.

Secondo il nuovo articolo 11 del Tuir, l'imposta lorda e' determinata

applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati

nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Scaglioni Aliquote %

a) fino a 15.000 euro 23%

b) oltre 15.000 euro e fino a 27%

28.000 euro

c) oltre 28.000 euro e fino a 38%

55.000 euro

d) oltre 55.000 euro e fino a 41%

75.000 euro

e) oltre 75.000 euro 43%

Per finalita' di coordinamento, il comma 8 l.f. ha soppresso l'articolo 1,

comma 350, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) che

prevedeva il contributo di solidarieta' del 4 per cento dovuto sulla parte

di reddito imponibile eccedente l'importo di 100.000 euro. Tale contributo,

ancorche' contemplato da una norma non inserita nel Tuir, aveva la funzione

di una vera e propria aliquota di imposta applicabile sul reddito delle

persone fisiche. Le aliquote d'imposta vigenti fino al 31 dicembre 2006,

invero, erano sostanzialmente quattro, posto che l'ultima aliquota, pari al

43 per cento (39 per cento + 4 per cento) e risultante dall'incidenza del

contributo di solidarieta', si applicava allo scaglione di reddito che

superava 100.000 euro.

In considerazione della reintroduzione delle detrazioni oggettive (di cui al

nuovo art. 13 del Tuir) e delle detrazioni per carichi di famiglia (di cui

al nuovo art. 12 del Tuir), il comma 3 del nuovo articolo 11 prevede che

l'imposta netta sia determinata sottraendo dall'imposta lorda, fino a

concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13,

15 e 16 del Tuir e in altre disposizioni di legge.

Il comma 4 del nuovo articolo 11, infine, contiene la medesima disposizione

prevista dall'art. 13 del Tuir, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006.

In particolare, e' stabilito che dall'imposta netta si detrae l'ammontare

dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'art. 165 del

Tuir (crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero) con l'avvertenza

che, se l'ammontare dei crediti e' superiore a quello dell'imposta netta, il

contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in

diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di

chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

1.3 PENSIONATI CON REDDITI DA PENSIONE NON SUPERIORI A 7.500 EURO

Il comma 2 dell'art. 11 del Tuir, nel testo riformulato dalla legge

finanziaria, prevede una particolare ipotesi di esenzione dal pagamento

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dell'imposta. Essa compete ai soggetti con reddito complessivo composto

esclusivamente da:

. redditi di pensione (goduti per l'intero anno) non superiori a 7.500

euro;

. redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro;

. reddito di fabbricati derivante dall'unita' immobiliare adibita ad

abitazione principale e relative pertinenze.

L'esenzione dal pagamento dell'imposta e' finalizzata ad evitare che nelle

situazioni in cui ricorrono le condizioni descritte dalla norma, il

pensionato possa essere svantaggiato rispetto al regime previgente.

Il limite di pensione di 7.500 euro, come indicato dalla norma, deve essere

riferito all'intero anno. Pertanto, in caso di possesso di redditi di

pensione percepiti per un periodo inferiore all'anno, fermo restando la

sussistenza delle altre condizioni richieste dalla norma, l'esonero spetta

solo se il reddito, rapportato all'intera annualita' risulta uguale o

inferiore al predetto limite.

1.4 LE NUOVE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Altra rilevante modifica al meccanismo di determinazione dell'Irpef e'

rappresentata dalla sostituzione delle precedenti deduzioni per oneri di

famiglia con le detrazioni dall'imposta. In sostanza, per il riconoscimento

degli oneri sostenuti dal contribuente nell'interesse del proprio nucleo

familiare, e' ripristinato il sistema delle detrazioni da far valere

sull'imposta lorda, gia' previsto nel sistema tributario anteriormente alla

riforma dell'Irpef attuata dalla legge n. 311, del 30 dicembre 2004.

Il vecchio articolo 12 del Tuir, rubricato "Deduzioni per oneri di famiglia"

e' stato sostituito dal nuovo articolo 12, rubricato "Detrazioni per carichi

di famiglia".

Preliminarmente si osserva che il nuovo art. 12 conferma i requisiti per

essere considerato familiare a carico. Infatti, al comma 2, stabilisce che

un soggetto per essere considerato a carico di un altro deve possedere un

reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri

deducibili. Nel reddito complessivo vanno computate anche le retribuzioni

corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche

e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli

enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa

cattolica,.

Inoltre, viene confermato il principio per cui le detrazioni per carichi di

famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono

verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste (comma 3).

Il nuovo articolo 12, comma 1, indica alle lettere a) e b) le detrazioni per

il coniuge a carico; alla lettera c) le detrazioni per figli a carico; alla

lettera d) le detrazioni per altri familiari a carico.

I commi 2 e 3 indicano, rispettivamente, le condizioni di spettanza delle

detrazioni e il periodo da considerare.

Il comma 4 stabilisce le regole per il calcolo delle detrazioni spettanti.

Con la riscrittura del menzionato articolo 12 e' stata eliminata dall'ambito

degli oneri di famiglia la deduzione per le spese sostenute per gli addetti

all'assistenza personale (c.d. "badanti"). A fronte dei medesimi oneri, il

comma 319 l.f ha previsto, mediante l'introduzione della lettera i-septies)

nell'articolo 15 del Tuir, una detrazione d'imposta del 19 per cento, da

calcolare su un limite massimo di spesa di euro 2.100, in favore dei

soggetti con reddito complessivo non superiore a 40 mila euro.

1.4.1 Detrazione per coniuge a carico

Il nuovo articolo 12, comma 1, lettera a) del Tuir prevede, per il coniuge a

carico non legalmente ed effettivamente separato, una detrazione teorica

variabile da zero a 800 euro secondo tre diverse modalita' di determinazione

dell'importo in concreto spettante, corrispondenti a tre classi di reddito.

In particolare, e' previsto che:

1) se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, dalla imposta lorda si

detraggono 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo

corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro.

Il comma 4 del nuovo articolo 12 chiarisce che:

. se il rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 (RC/15.000) e'

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uguale a "1", la detrazione compete nella misura fissa di 690 euro;

. se, invece, tale rapporto e' uguale a "0" la detrazione non compete;

. negli altri casi e, quindi, nelle ipotesi in cui detto rapporto dia

un risultato compreso tra zero e uno, lo stesso va assunto

considerando le prime quattro cifre decimali.

Tale calcolo e' espresso dalla seguente formula:

800 - (110 x (RC / 15.000))

Esempi di calcolo:

n con reddito complessivo pari a 15.000, la detrazione compete nella

misura di 690 euro (rapporto e' uguale a 1);

n Con reddito complessivo uguale a zero, la detrazione non compete

(rapporto uguale a zero);

n Con reddito complessivo pari a 10.000:

800 - (110 x (10.000 / 15.000))

800 - (110 x 0,6666)

800 - 73,33 = 727,67

la detrazione compete nella misura di euro 727,67.

Il valore indicato nella parentesi quadra, da sottrarre all'importo di euro

800, aumenta al crescere del reddito, fino ad arrivare a 110 euro quando il

reddito e' uguale a 15.000 euro.

Gli importi indicati dalla norma, di 800 e 110 euro, devono essere

rapportati al periodo in cui il coniuge e' stato a carico. Ad esempio, in

caso di matrimonio contratto il 12 dicembre il coniuge risulta a carico

dell'altro coniuge per un mese. Pertanto il calcolo della detrazione

spettante, a fronte di un reddito di 10.000 euro, sara' espresso dalla

seguente formula:

(800: 12 x 1) - ((110: 12 x 1) x (10.000 / 15.000))

(800: 12 x 1) - ((110: 12 x 1) x 0,6666 = 60,56

Al medesimo risultato si giunge rapportando al mese il risultato finale del

calcolo di determinazione:

800 - (110 x (10.000 / 15.000)) = 726,66

800 - (110 x 0,6666 ) = 726,67: 12 x 1= 60,56

2) se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000

euro, dall'imposta lorda si detraggono 690 euro. Inoltre, ai sensi della

lettera b), del comma 1, del nuovo articolo 12, del Tuir, la detrazione

spettante e' aumentata di un importo paria a:

- 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non

a 29.200 euro;

- 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non

a 34.700 euro;

- 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non

a 35.000 euro;

- 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non

a 35.100 euro;

- 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non

a 35.200 euro.

Il riferimento contenuto nella norma alla "detrazione spettante" implica che

gli importi aggiuntivi devono essere assunti nell'intero ammontare indicato

senza essere rapportati al periodo in cui il coniuge e' stato a carico. Ad

esempio, in caso di matrimonio contratto il 9 luglio il coniuge risulta a

carico per sei mesi e la detrazione spettante, a fronte di un reddito di

35.110 euro, sara' di euro 355 ((690/12 x 6) +10).

3) se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

dall'imposta lorda si detraggono 690 euro.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo

di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

Ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 12, se il rapporto e' uguale a "0",

non spetta alcuna detrazione. Per determinare la detrazione effettiva il

risultato del rapporto deve essere considerato assumendo le prime quattro

cifre decimali.

Tale calcolo e' espresso dalla seguente formula:

690 x ((80.000 - RC) / 40.000)

n Con reddito complessivo uguale a euro 80.000, la detrazione non

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compete (rapporto uguale a zero)

n Con reddito complessivo pari a 41.000

690 x ((80.000 - 41.000) / 40.000)

690 x (39.000 / 40.000)

690 x 0,975 = 672,75

la detrazione compete nella misura di 672,75

n Con reddito complessivo pari a 60.000

690 x ((80.000 - 60.000) / 40.000)

690 x (20.000 / 40.000)

690 x 0,5 = 345,00

la detrazione compete nella misura di 345,00

n Con reddito complessivo pari a 79.000

690 x ((80.000 - 79.000) / 40.000)

690 x (1.000 / 40.000)

690 x 0,025 = 17,25

la detrazione compete nella misura di 17,25

1.4.2 Detrazione per figli a carico

Il nuovo articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir stabilisce che

dall'imposta lorda si detraggono per ciascun figlio, compresi i figli

naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, i

seguenti importi teorici:

. 800 euro;

. 900 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni.

Inoltre, la detrazione teorica e' aumentata di un importo pari a:

. 220 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi

dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

. 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti

con piu' di tre figli a carico.

Pertanto, per un figlio minore di tre anni portatore di handicap, la

detrazione teorica e' di 1.120 euro e, per un figlio minore di tre anni

portatore di handicap che sia a carico con altri tre fratelli, la detrazione

teorica e' di 1.320.

Anche in base alla nuova disposizione le detrazioni per figli spettano a

prescindere dall'eta' del figlio e dalla convivenza di questo con i

genitori, ferma restando la sussistenza della condizione del limite di

reddito.

Le detrazioni previste dalla norma sopra riportate sono solo teoriche in

quanto, per determinare gli importi effettivamente spettanti, occorre

calcolare il rapporto tra 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e

95.000 euro e moltiplicarlo per la detrazione teorica. In presenza di piu'

figli l'importo di 95.000 euro e' aumentato, sia al numeratore che al

denominatore del rapporto, per ogni figlio successivo al primo, di 15.000

euro.

Ad esempio, in caso di due figli, l'importo di 95.000 euro e' aumentato di

15.000 euro (110.000), nel caso di tre figli e' aumentato di 30.000 euro

(125.000) e cosi' via. L'importo cosi' aumentato deve essere considerato con

riferimento a tutti i figli, compreso il primo, e deve essere assunto

interamente senza effettuare alcun ragguaglio al periodo in cui i figli sono

a carico. Occorre, invece, ragguagliare l'ammontare della detrazione

teorica, eventualmente maggiorato in ragione delle condizioni e del numero

dei figli, con riferimento ai mesi in cui il figlio e' stato a carico e

della eventuale ripartizione tra i genitori.

Ai sensi del comma 4, le detrazioni non competono se il rapporto e' pari a

zero o minore di zero (reddito complessivo uguale o maggiore di 95.000

aumentato degli ulteriori importi riferiti al numero dei figli) ovvero

quando il rapporto e' uguale a uno (reddito complessivo pari a zero). Negli

altri casi, il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Le maggiorazioni spettanti in ragione del numero dei figli (euro 200 ed euro

15.000) si applicano per l'intero anno, a prescindere dal momento in cui si

verifica l'evento che da' diritto alla maggiorazione stessa.

Esempio 1

Due figli interamente a carico di un solo genitore per 12 mesi, di cui

il primo maggiore di tre anni e l'altro minore di tre anni.

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800 per il figlio maggiore di tre anni

900 per il figlio minore di tre anni

1.700 x ((95.000 + 15.000) - RC): (95.000 +15.000)

Esempio 2

Due figli interamente a carico di un solo genitore per 12 mesi, di cui

uno minore di tre anni e uno portatore di handicap maggiore di tre

anni:

900 per il figlio minore di tre anni

(800 + 220) = 1020, per il figlio portatore di handicap maggiore di

tre anni

1.920 x ((95.000 + 15.000) - RC): (95.000 +15.000)

Esempio 3

Tre figli interamente a carico di un solo genitore di cui, due

maggiori di tre anni a carico per 12 mesi e uno portatore di handicap

minore di tre anni a carico per mesi 3:

800 + 800 = 1600, per i due figli maggiori di tre anni

(900 + 220): 12 x 3 = 280, per il figlio portatore di handicap minore

di tre anni, a carico per tre mesi

1880 x ((95.000 + 30.000) - RC): 95.000 +30.000

Esempio 4

Quattro figli interamente a carico di un solo genitore, di cui tre

maggiori di tre anni e uno minore di tre anni, nato il 23 settembre.

Il figlio piu' grande si sposa il 16 settembre e passa a carico del

proprio coniuge. Si ricorda che per i contribuenti con piu' di tre

figli a carico, la detrazione e' aumentata di 200 euro per ciascun

figlio a partire dal primo.

(800 + 200) x 2 = 2.000, per i due figli maggiori di tre anni e a

carico per tutto l'anno

(800 + 200): 12 x 9 = 750, per il figlio che si sposa il 16 settembre

(900 +200): 12 x 4 = 367, per il figlio che nasce il 23 settembre

3.117 x ((95.000 + 45.000) - RC): (95.000 +45.000)

1.4.3 Ripartizione della detrazione tra i genitori

Secondo le nuove disposizioni, diversamente da quanto consentito in

precedenza, i genitori non possono ripartire liberamente tra loro la

detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica.

La norma prevede, inoltre, regole diverse nelle ipotesi di genitori separati.

1.4.4 Genitori non legalmente ed effettivamente separati

Per i genitori non legalmente ed effettivamente separati la detrazione per

figli a carico e' ripartita, in via normativa, nella misura del 50 per cento

ciascuno. Il criterio secondo cui la detrazione e' attribuita ai genitori in

egual percentuale puo' essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori

stessi si accordino per attribuire l'intera detrazione a quello dei due che

possiede il reddito complessivo di ammontare piu' elevato.

Attraverso la previsione di tale accordo, il legislatore ha inteso, in linea

di principio, evitare che, a causa dell'incapienza dell'imposta dovuta da

uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio

fiscale previsto per i figli a carico. E' possibile, tuttavia, dar corso

all'accordo anche in assenza di tale condizione "di incapienza" poiche' la

norma, nel consentire l'attribuzione dell'intera detrazione al genitore con

il maggior reddito, non vi fa espresso riferimento.

Esempio

Due figli a carico dei genitori per 12 mesi, di cui il primo maggiore

di tre anni e l'altro minore di tre anni

Reddito del padre, 35.000 euro

(800 x 50%) per il figlio maggiore di tre anni

(900 x 50%) per il figlio minore di tre anni

850 x (110.000 - 35.000): 110.000

850 x 0,6818 = 579,53

Allo stesso risultato si giunge se il calcolo della percentuale viene

effettuato sul risultato della formula prevista dalla norma:

1.700 x (110.000 - 35.000): 110.000

1.700 x 0,6818 = 1.159,06

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1.159,06 x 50% = 579,53

reddito della madre 28.000 euro

(800 x 50%) per il figlio maggiore di tre anni,

(900 x 50%) per il figlio minore di tre anni

850 x (110.000 - 28.000): 110.000

850 x 0,74,54 = 633,59

Allo stesso risultato si giunge se il calcolo della percentuale viene

effettuato sul risultato della formula prevista dalla norma:

1.700 x (110.000 - 28.000): 110.000 = 1.267,27

1.267,18 x 50% = 633,59

I genitori possono concordare che la detrazione spetti interamente al padre

il quale potra' usufruirne per un ammontare pari a

(800 + 900) x (110.000 - 35.000): 110.000

(800 + 900) x 0,6818 = 1.159,06

1.4.5 Genitori legalmente ed effettivamente separati

Per i genitori legalmente ed effettivamente separati ovvero in caso di

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,

la ripartizione della detrazione tra i genitori e' diversamente disciplinata

a seconda che sia stabilito o meno l'affidamento congiunto dei figli. E',

infatti, previsto che "la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al

genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la

detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per

cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di

affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in

tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e'

assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso

accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario

un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento

congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa".

In relazione alla possibilita' riconosciuta ai genitori separati di

accordarsi in riferimento all'attribuzione della detrazione, si ritiene che,

al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori separati e

non separati, le disposizioni in materia di attribuzione della detrazione

debbano essere interpretate secondo criteri unitari, ravvisabili:

1) nel superamento del principio, applicabile nella vigenza della

pregressa normativa, che consentiva ai genitori di individuare

liberamente la percentuale di detrazione spettante a ciascuno;

2) nella fissazione della detrazione secondo le percentuali prefissate

del cinquanta e del cento per cento;

3) nella possibilita' di derogare alle attribuzioni effettuate per

legge esclusivamente nei limiti delle predette percentuali.

In sostanza:

. in caso di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, la

detrazione spetta interamente al genitore affidatario salvo la

possibilita' di un diverso accordo. Tale accordo puo' essere finalizzato

a ripartire la detrazione nella misura del 50 per cento ovvero ad

attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito piu' elevato;

. nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e'

ripartita tra i genitori nella misura del 50 per cento salvo la

possibilita' di un diverso accordo. Tale accordo puo' avere il contenuto

di attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito piu'

elevato.

Al di fuori delle predette ipotesi, la norma prevede, in caso di imposta

incapiente del genitore che ha diritto alla detrazione, la possibilita' di

devolvere in favore dell'altro genitore la detrazione non fruita per

incapienza anche parziale dell'imposta e che quest'ultimo, salvo diverso

accordo, e' tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari

all'intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, un importo pari

al 50 per cento della detrazione stessa.

Al verificarsi di tale condizione, la rinuncia da parte del genitore con

imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell'altro,

non opera automaticamente ma deve essere portata a conoscenza dell'altro

genitore e presuppone un'intesa tra i genitori i quali devono rendere

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reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali.

La predetta intesa non e' obbligatoria e puo' intervenire solo nel caso in

cui un genitore, non avendo la possibilita' di usufruire della detrazione

per limiti dell'imposta dovuta, comunichi all'altro la volonta' di

attribuire la detrazione per l'intera quota. Il riferimento normativo alla

impossibilita' di "usufruire della detrazione per limite di reddito" si

ricollega all'ipotesi in cui il genitore, originariamente destinatario del

beneficio riconosciuto per i figli a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR,

non possa di fatto fruire in tutto o in parte della detrazione d'imposta, a

causa di una imposta insufficiente.

Si evidenzia, infine, che l'importo da riversare all'altro genitore e' pari

al 50 o al 100 per cento della detrazione effettivamente spettante.

Con riferimento ai genitori non coniugati, tenuto conto che la legge n. 54

del 2006, concernente disposizioni in materia di separazione dei genitori e

affidamento condiviso dei figli, stabilisce all'articolo 4, comma 2, che le

disposizioni della menzionata legge n. 54 del 2006 si applicano anche in

caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del

matrimonio, nonche' ai procedimenti relativi ai figli di genitori non

coniugati, si ritiene che trovi applicazione la medesima disciplina delle

detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori

separati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai

figli. In assenza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50

per cento tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a

quello dei due con il reddito piu' elevato.

La detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall'eta' del figlio e

dalla convivenza con i genitori e dalla eventuale circostanza che il figlio

sia portatore di handicap. Nelle ipotesi in cui la norma richiede la

condizione dell'affidamento disgiunto o congiunto per l'assegnazione della

detrazione, rispettivamente, nella misura intera ovvero nella misura del 50

per cento, si ritiene che i genitori possano continuare, salvo diverso

accordo, a fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap,

della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel

periodo della minore eta' del figlio.

A seguito di accordo tra i genitori (separati, non coniugati, non separati)

e' dato definire, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa,

una attribuzione della detrazione per figli a carico diversa da quella

legale, presupponendo, quindi, che se la detrazione e' richiesta da un

genitore, l'altro genitore vi abbia rinunciato. Inoltre, la norma non

richiede una particolare forma. Pertanto, in caso di richiesta della

detrazione da parte di entrambi i genitori in misura superiore a quella che

sarebbe loro consentito secondo i chiarimenti forniti con la presente

circolare, in sede di liquidazione, la detrazione sara' riconosciuta ai due

genitori nella misura legale del 50 per cento, presupponendosi - salvo prova

contraria fornita dagli interessati - l'assenza dell'accordo. I modelli di

dichiarazione dei redditi saranno predisposti al fine di consentire un

adeguato controllo mediante la verifica dei dati relativi all'altro genitore

anche risultanti dalle certificazioni presentate dai sostituti d'imposta,

con riferimento ai contribuenti esonerati dalla presentazione della

dichiarazione. Resta ferma la possibilita' da parte dei genitori di fornire

la prova dell'accordo e usufruire della detrazione nella misura convenuta,

in caso di richiesta da parte dell'amministrazione in sede di controllo.

1.4.6 Coniuge fiscalmente a carico dell'altro o mancante

Il nuovo articolo 12 conferma che, in caso di coniuge fiscalmente a carico

dell'altro, la detrazione per i figli compete a quest'ultimo per l'intero

importo. Inoltre, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli

naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e'

successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono

figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e'

coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed

effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu'

convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

Per "primo figlio" si deve intendere quello di eta' anagrafica maggiore tra

quelli a carico.

Ai fini della verifica della convenienza occorre confrontare la detrazione

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spettante con riferimento al coniuge e quella spettante con riferimento al

figlio.

In presenza di piu' figli, qualora risulti piu' conveniente la detrazione

per coniuge a carico rispetto a quella spettante per il figlio, le

detrazioni per i figli successivi al primo andranno calcolate tenendo conto

del numero di tutti i figli a carico, compreso il primo.

Esempio 1

Genitore con tre figli maggiori di tre anni, a carico per l'intero

anno, in assenza di coniuge e con un reddito presunto di 30.000.

Detrazione per il primo figlio:

800 x ((95.000 + 30.000) - 30.000): (95.000 + 30.000) = 608

calcolo della detrazione effettiva per il coniuge

690 + 20 = 710

Il genitore potra' fruire della detrazione di euro 710 per il primo figlio e

della detrazione di euro 1216 per gli altri due figli. Tale ultimo importo

si ricava mediante il seguente calcolo:

(2 x 800) x ((95.000 + 30.000) - 30.000): (95.000 + 30.000)

1600 x 0,7600 = 1216,00.

Esempio 2

Genitore con tre figli maggiori di tre anni a carico per l'intero

anno, di cui il maggiore portatore di handicap, in assenza di coniuge

e un reddito presunto di 30.000.

calcolo della detrazione per il primo figlio:

1020 x ((95.000 + 30.000) - 30.000): (95.000 + 30.000)

1020 x 0,7600 = 775,20

calcolo della detrazione effettiva per il coniuge

690 + 20 = 710

Il genitore potra' fruire della detrazione di euro 775,20 per il primo

figlio e della detrazione di euro 1216 per gli altri figli.

1.4.7 Detrazione per altri familiari a carico

Ai sensi della nuova formulazione dell'art. 12, comma 1, lettera d), del

Tuir, compete una detrazione pari a 750 euro, da ripartire pro-quota tra

coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata

nell'art. 433 del c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni

alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.

La detrazione indicata e' teorica in quanto per individuarne l'effettivo

ammontare e' necessario calcolare il rapporto tra 80.000 diminuito del

reddito complessivo, e 80.000.

Tale calcolo e' espresso dalla seguente formula:

750 x (80.000 - RC): 80.000

dove RC e' il reddito complessivo del contribuente.

Il comma 4 dell'articolo 12 stabilisce, inoltre, che se il rapporto e' pari

o minore di zero ovvero uguale a uno, le detrazioni non competono. Negli

altri casi, il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Pertanto, se il reddito complessivo e':

. uguale a 80.000, il rapporto e' uguale a "0" e quindi non spetta

alcuna detrazione

. maggiore di 80.000, il rapporto e' inferiore a "0" e quindi non

spetta alcuna detrazione

. uguale a "0", il rapporto e' uguale a "1" e quindi non spetta alcuna

detrazione

. maggiore di "0" e minore di 80.000, l'importo della detrazione

teorica (750 euro) deve essere moltiplicato per il risultato del

rapporto, utilizzando le prime quattro cifre decimali.

In presenza di piu' soggetti che hanno diritto alla detrazione, la norma

stabilisce che la stessa deve essere ripartita "pro quota". Si ritiene che

con la locuzione "pro quota" il legislatore abbia affermato che la

detrazione debba essere ripartita in misura eguale tra gli aventi diritto,

intendendo gli aventi diritto i soggetti che abbiano effettivamente

sostenuto il carico risultante dalla convivenza o dall'erogazione di un

assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorita'

giudiziaria.

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1.4.8 Condizioni per la fruizione delle detrazioni

Il nuovo art. 12 conferma i requisiti per essere considerato familiare a

carico. Infatti, al comma 2 stabilisce che un familiare, per essere

considerato a carico di un altro, deve possedere un reddito complessivo,

computando in esso anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi

internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche'

quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa

e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro,

al lordo degli oneri deducibili sostenuti dalla persona a carico. Il

predetto limite e' fissato con riferimento all'intero periodo d'imposta,

rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si e'

prodotto nel corso del periodo stesso.

Inoltre, viene confermato il principio per cui le detrazioni per carichi di

famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono

verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste (comma 3).

Esempio 1

Se un figlio a carico del padre si sposa il 19 settembre e passa carico del

proprio coniuge per il restante periodo dell'anno, la detrazione teorica

spettera' per i 9/12 al padre e per i 4/12 al coniuge.

Esempio 2

Se, ad esempio, un figlio a carico compia 3 anni il 12 maggio del 2007, la

detrazione teorica dovra' essere assunta in misura pari a 5/12 di euro 900

per i primi cinque mesi e in misura pari ai 7/12 di euro 800 per i restanti

sette mesi.

1.4.9 Reddito complessivo

Ai fini del calcolo dell'ammontare della detrazione spettante, la norma fa

riferimento al reddito complessivo del contribuente che richiede le

detrazioni. Si ricorda che il reddito complessivo e' costituito dalla somma

dei redditi percepiti dalla persona, al lordo degli oneri deducibili,

compreso il reddito imputabile all'unita' immobiliare adibita ad abitazione

principale alle relative pertinenze.

Si ricorda che il reddito (rendita catastale) della casa adibita ad

abitazione principale e delle sue pertinenze, va dichiarato tra i redditi

dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal

contribuente per la determinazione del reddito complessivo; quindi, ai sensi

dell'articolo 10, comma 3-bis, del Tuir, dal reddito complessivo si sottrae

l'importo della rendita catastale dell'abitazione principale e delle sue

pertinenze, al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile Irpef.

1.5 ALTRE DETRAZIONI

L'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha

sostituito l'art. 13 (gia' dedicato alla determinazione dell'imposta),

introducendo specifiche detrazioni dall'imposta lorda di importo variabile

in funzione della tipologia di reddito posseduto e dell'ammontare del

reddito complessivo, che, come sopra ricordato, e' comprensivo del reddito

derivante dalla casa di abitazione.

La nuova normativa ripristina il sistema delle detrazioni d'imposta, vigente

fino al 2002, con alcune particolarita'.

Sono, infatti, ampliate le categorie di reddito interessate dal beneficio e,

in alcune ipotesi, la detrazione e' stabilita sulla base di importi teorici

da commisurare al reddito complessivo per calcolare l'ammontare

effettivamente spettante.

Inoltre, al fine di garantire un'area di esenzione dall'imposizione, in

analogia con quanto si verificava in applicazione della c.d. "no-tax area",

e' assicurato un importo minimo di detrazione in casi espressamente definiti.

Le detrazioni sono fissate dalla norma secondo importi teorici e spettano

effettivamente nella misura risultante da una formula matematica che

consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito

complessivo dell'avente diritto, fino ad annullarsi del tutto se il reddito

complessivo supera i 55.000 euro.

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Il nuovo articolo 13 si compone di 6 commi:

n I commi 1 e 2 prevedono le detrazioni per i titolari di redditi di

lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati;

n Il comma 3 prevede le detrazioni per i titolari di pensioni;

n Il comma 4 stabilisce regole particolari per i pensionati di eta'

uguale o superiore a 75 anni;

n Il comma 5 prevede le detrazioni per i titolari di redditi di lavoro

autonomo, impresa minore, altri redditi assimilati a quelli di lavoro

dipendente, di lavoro autonomo e commerciali occasionali;

n Il comma 6 fissa le regole per il calcolo della detrazione effettiva.

1.5.1 Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati

Il comma 1 del nuovo art. 13 del Tuir prevede che se alla formazione del

reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente (ad

esclusione dei redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a)

ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50,

comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del Tuir, spetta una

detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo di lavoro nell'anno e

graduata in relazione all'ammontare del reddito complessivo.

In particolare, per quanto riguarda i redditi assimilati a quelli di lavoro

dipendente, secondo la nuova disposizione possono fruire della detrazione

per lavoro dipendente:

- i soci di cooperative di produzione e lavoro e delle altre

cooperative di cui all'articolo 50, comma 1, lett. a), (sempre che il

rapporto, diverso da quello associativo, intercorrente con la

cooperativa, sia di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e

continuativa);

- i lavoratori che percepiscono indennita' da terzi in relazione a

prestazioni rese in connessione alla loro qualita' di lavoratori

dipendenti (articolo 50, comma 1, lettera b);

- i percettori di borse di studio, di premi o di sussidi corrisposti

per fini di studio o di addestramento professionale (articolo 50,

comma 1, lettera c);

- i collaboratori coordinati e continuativi (articolo 50, comma 1,

lettera c-bis);

- i sacerdoti (articolo 50, lettera d);

- i titolari di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza

complementare (articolo 50, lettera h-bis);

- i lavoratori impiegati in attivita' socialmente utili (articolo 50,

lettera l).

A decorrere dal 1 gennaio 2007, gli importi della detrazione per lavoro

dipendente sono pari a:

a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 8.000 euro.

In ogni caso, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non

puo' essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo

indeterminato ed a 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato. Cio'

significa che tali misure minime competono a prescindere dal risultato

del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell'anno;

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo

corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito

complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'

superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro. Per determinare la

detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

1.338 + (502 x (15.000 - RC): 7.000)

L'importo della parentesi quadra, da aggiungere a euro 1.338, decresce al

crescere del reddito. Il comma 6 del nuovo articolo 13 stabilisce che se il

risultato del rapporto e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime

quattro cifre decimali.

Gli importi fissati dalla norma di 1.338 e di 502 euro devono essere

rapportati al periodo di lavoro nell'anno. Ad esempio, in caso di rapporto

di lavoro di durata di 306 giornate, dal 1 marzo al 31 dicembre, a fronte

di un reddito di 10.000 euro, la detrazione spettante sara' espressa dalla

seguente formula:

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(1.338: 365 x 306) + ((502: 365 x 306) x (15.000 - 10.000): 7.000) =

= 1121,72 + (420,85 x 0,7142) = 1.422,30

Al medesimo risultato si giunge rapportando il risultato finale:

1.338 + (502 x (15.000 - 10.000): 7.000) =

= 1338 + (502 x 0,7142) = 1.696,53

1.696,53: 365 x 306 = 1.422,30

c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a

55.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte

corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del

reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. Il comma 6 del nuovo

articolo 13 stabilisce che se il risultato del rapporto indicato dalla

norma e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre

decimali. L'importo di 1.338 euro deve essere rapportato al periodo di

lavoro nell'anno.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 13 stabilisce che la detrazione spettante

e' aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 23.000

euro ma non a 24.000 euro;

b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 24.000

euro ma non a 25.000 euro;

c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 25.000

euro ma non a 26.000 euro;

d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 26.000

euro ma non a 27.700 euro;

e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 27.700

euro ma non a 28.000 euro.

In sostanza, per determinare la detrazione spettante occorre prima applicare

la formula indicata dalla norma - 1.338 x ((55.000 - RC): 40.000) - e poi

aggiungere gli importi correttivi. Dalla formulazione della norma, secondo

la quale la "detrazione spettante..... e' aumentata di un importo pari

a...." si evince che gli importi incrementativi devono essere aggiunti alla

detrazione effettivamente spettante, determinata applicando, come previsto,

il meccanismo di calcolo indicato. Gli stessi devono essere assunti

nell'intero ammontare indicato dalla norma senza effettuare alcun ragguaglio

al periodo di lavoro nell'anno.

Esempio 1

Se un soggetto e' percettore di reddito di lavoro dipendente per l'intero

anno ed ha un reddito complessivo di importo pari a 26.000 euro, ha diritto

alla detrazione determinata nel modo seguente:

1.338 x ((55.000 - 26.000): 40.000) =

= 1.338 x 0,7250 = 970,05

Poiche' il reddito complessivo e' pari a euro 26.000, la detrazione

spettante deve essere aumentata dell'ulteriore detrazione di 30 euro: 970,05

+ 30 = 1000,05

La detrazione effettivamente spettante e' pari a 1000,05 euro.

Esempio 2

Se un soggetto e' percettore di reddito di lavoro dipendente per 120 giorni

dal 16 gennaio al 31 maggio, ed ha un reddito complessivo di importo pari a

26.000 euro, l'importo fissato dalla norma di 1.338 deve essere rapportato

al periodo di lavoro nell'anno e quindi, il contribuente ha diritto alla

detrazione determinata nel modo seguente:

(1.338: 365 x 120) x ((55.000 - 26.000): 40.000)

439,89 x 0,7250 = 318,92

Al medesimo risultato si arriva applicando la seguente formula:

1.338 x ((55.000-26.000): 40.000) = 970,05: 365 x 120 =

= 1.338 x 0,7250 = 970,05: 365 x 120 = 318,92

con reddito complessivo pari a euro 26.000, la detrazione spettante deve

essere aumentata dell'ulteriore detrazione di 30 euro, che non deve essere

rapportata al periodo di lavoro: 318,92 + 30 = 348,92

totale detrazione pari a 348,92 euro.

Con riferimento alla previsione del nuovo articolo 13, comma 1, in base alla

quale le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno

rapportate al periodo di lavoro nell'anno, si conferma quanto chiarito con

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le circolari n. 326 del 1997 e n. 3 del 1998, relativamente sia ai rapporti

di lavoro indeterminato che a quelli a tempo determinato, i giorni per i

quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla

retribuzione che e' stata assoggettata a ritenuta.

Pertanto, nel numero di giorni relativamente ai quali va calcolata la

detrazione si devono in ogni caso comprendere le festivita', i riposi

settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i

giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione.

Si precisa che, in ogni caso, nessuna riduzione delle detrazioni va

effettuata in caso di particolari modalita' di articolazione dell'orario di

lavoro (ad esempio, il part-time orizzontale, verticale o ciclico), ne' in

caso di giornate di sciopero.

Inoltre, ai fini dell'attribuzione delle detrazioni in parola, l'anno deve

essere sempre assunto come composto di 365 giorni, anche quando e' bisestile.

In presenza di piu' redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero

dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi

contemporanei devono essere computati una sola volta.

Le detrazioni spettanti in caso di reddito complessivo non superiore a euro

8.000 nella misura di 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo

indeterminato e di 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato non devono

essere rapportate al periodo di lavoro. Ne discende che le stesse non sono

cumulabili tra loro ne' con quelle minime previste per i pensionati di cui

ai commi 3 e 4 del nuovo articolo 12 ne' con quelle previste per i redditi

diversi di cui al comma 5 dello stesso articolo 12 del Tuir. Il contribuente

che si trova nella possibilita' astratta di fruire di piu' di una delle

menzionate detrazioni minime, potra' scegliere di applicare quella

favorevole.

1.5.2 Redditi di pensione

I commi 3 e 4 del nuovo art. 13 del Tuir stabiliscono l'importo delle

detrazioni di cui possono fruire i titolari di redditi di pensione, i quali

vengono suddivisi in due categorie a seconda che abbiano piu' o meno di 75

anni di eta'.

In particolare, il comma 3 riguarda coloro che hanno meno di 75 anni di eta'.

In tal caso, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o

piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a),

(pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati), spetta una

detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo di pensione nell'anno.

In caso di coesistenza nello stesso periodo d'imposta di redditi di lavoro

dipendente e di redditi di pensione, la non cumulabilita' delle rispettive

detrazioni deve essere intesa con riferimento alle medesime giornate in cui

si svolge il rapporto di lavoro e viene percepita la pensione.

1.5.3 Per i pensionati con meno di 75 anni

Per i pensionati che hanno meno di 75 anni, la detrazione e' pari a:

a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. In ogni

caso, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo'

essere inferiore a 690 euro. Cio' significa che tale misura minima

compete a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo

di spettanza nell'anno;

b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo

corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito

complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito e' superiore a

7.500 euro ma non a 15.000 euro. Per determinare la detrazione spettante

occorre applicare la seguente formula: 1.255 + (470 x (15.000 - RC) :

7.500);

L'importo della parentesi quadra, da aggiungere a euro 1.255, decresce al

crescere del reddito. Gli importi fissati dalla norma di 1.255 e di 470 euro

devono essere rapportati al periodo di pensione nell'anno. Ad esempio, in

caso di pensione erogata per durata di 31 giornate, dal 1 al 31 dicembre, a

fronte di un reddito di 10.000 euro, la detrazione sara' espressa dalla

seguente formula:

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(1.255: 365 x 31) + ((470: 365 x 31) x (15.000 - 10.000): 7.500)

106,59 + (39,92 x 0,6666) = 133,20

Al medesimo risultato si giunge rapportando il risultato finale:

1.255 + (470 x (15.000 - 10.000): 7.500)

1.255 + (470 x 0,6666) = 1.568,30

1.568,30: 365 x 31 = 133,20

c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma

non a 55.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte

corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del

reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. Per determinare la

detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

1.255 x (55.000 - RC): 40.000

L'importo di 1.255 euro deve essere rapportato al periodo di erogazione

della pensione nell'anno.

Ad esempio, in caso di pensione erogata per di 306 giornate, dal 1 marzo al

31 dicembre, a fronte di un reddito di 20.000 euro, la detrazione sara'

espressa dalla seguente formula:

(1.255: 365 x 306) x ((55.000 - 20.000): 40.000)

1052,13 x 0,8750 = 920,61

Al medesimo risultato si giunge rapportando il risultato finale:

1.255 x ((55.000 - 20.000): 40.000)

1.255 x 0,8750 = 1.098,13

1.098,13: 365 x 306 = 920,62

Il comma 6 del nuovo articolo 13 stabilisce che se il risultato dei rapporti

indicati ai due punti precedenti e' maggiore di zero, lo stesso si assume

nelle prime quattro cifre decimali.

1.5.4 Pensionati con piu' di 75 anni

Il successivo comma 4 dell'art. 13 prevede, per i pensionati che abbiano

un'eta' uguale o superiore a 75 anni, una detrazione di importo maggiore.

In particolare, se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di

eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione

spetta una detrazione dall'imposta lorda, (in luogo di quella prevista al

comma 3), rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con

quella prevista per lavoro dipendente.

La detrazione e' pari a:

. 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. In ogni

caso, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo'

essere inferiore a 713 euro. Tale misura minima compete a prescindere dal

risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell'anno;

. 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo

corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito

complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'

superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro. Per determinare la

detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

1.297 + (486 x (15.000 - RC): 7.250)

. 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma

nona 55.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte

corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del

reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. Per determinare la

detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

1.297 x ((55.000 - RC): 40.000)

Il comma 6 del nuovo articolo 13 stabilisce che se il risultato dei rapporti

indicati ai due punti precedenti e' maggiore di zero, lo stesso si assume

nelle prime quattro cifre decimali.

Resta confermato, come gia' specificato con riferimento alle detrazioni per

reddito di lavoro dipendente, che le detrazioni vanno rapportate al periodo

di pensione nell'anno e quindi, al numero dei giorni che hanno dato diritto

all'erogazione dei trattamenti pensionistici. Per quanto riguarda i criteri

per effettuare il rapporto a giorni e i relativi esempi, si rinvia al

paragrafo precedente.

In considerazione del principio di unita' del periodo d'imposta, si ritiene,

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Circolare del 16/03/2007 n. 15

pur in assenza di una specificazione normativa, che la maggiore detrazione

si applichi a partire dall'inizio dell'anno in cui il pensionato compie i 75

anni.

Le detrazioni spettanti nella misura di 690 euro per i pensionati di eta'

inferiore a 75 anni e di 713 euro per i pensionati di eta' uguale o

superiore a 75 anni non devono essere rapportate al periodo di pensione. Ne

discende che le stesse non sono cumulabili tra di loro, ne' con quelle

minime previste per i lavoratori dipendenti pensionati di cui al comma 2 del

nuovo articolo 12, ne' con quelle previste per i redditi diversi di cui al

comma 5 dello stesso articolo 12 del Tuir. Il contribuente che si trovi

nella possibilita' astratta di fruire di piu' di una delle menzionate

detrazioni minime, potra' scegliere di applicare quella favorevole.

1.5.5 Detrazioni per altri redditi

Il comma 5 dell'art. 13, come modificato dalla legge finanziaria 2007,

disciplina le detrazioni per tutti gli altri redditi assimilati a quelli di

lavoro dipendente di cui all'art. 50 del Tuir, diversi da quelli di cui al

comma 1 dell'art. 13, nonche', per i redditi di lavoro autonomo (art. 53 del

Tuir), per i redditi d'impresa minore (art. 66 del Tuir) e per i redditi

derivanti da attivita' commerciali e professionali non esercitate

abitualmente (art. 67, comma 1, lettere i) ed l) del Tuir).

I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'art. 50 del

Tuir, cui si applicano le detrazioni in commento sono i seguenti:

. compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria del

personale dipendente dal servizio sanitario nazionale (articolo 50, comma

1, lettera e);

. indennita', gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo

Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di

pubbliche funzioni (articolo 50, comma 1, lettera f);

. indennita' per cariche elettive (articolo 50, comma 1, lettera g);

. rendite vitalizie e rendite a tempo determinato diverse da quelle

aventi funzioni previdenziali (articolo 50, comma 1, lettera h);

. mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)

(articolo 50, comma 1, lettera i);

In particolare, i titolari dei redditi suddetti possono fruire di una

detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste per i

redditi di lavoro dipendente o di pensione nei commi 1, 2, e 3, pari a:

. 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

. 1.104 euro se il reddito complessivo e' superiore a 4.800 euro ma non a

55.000 euro. In questo caso, la detrazione spetta per la parte

corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del

reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro. Per determinare la

detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

1.104 x (55.000 - RC): 50.200

Il comma 6 del nuovo articolo 13 stabilisce che se il risultato del rapporto

e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

In tal caso, la detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori

dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere

ragguagliata al periodo di svolgimento dell'attivita' e, pertanto, spetta a

prescindere dal periodo di attivita' svolta nell'anno.

Il legislatore ha precisato espressamente che le detrazioni previste in

favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, dei pensionati e dei

lavoratori autonomi e delle imprese minori e redditi diversi non sono

cumulabili tra loro, quindi, se alla formazione del reddito complessivo

concorrono due o piu' delle tipologie reddituali contemplate dall'art. 13 in

commento, il contribuente potra' scegliere di fruire della detrazione piu'

favorevole.

Si fa presente che la detrazione di cui al presente paragrafo non si applica

ai redditi di lavoro autonomo o di impresa minore, marginali e minimi,

assoggettati ad imposta sostitutiva.

Trova, invece, applicazione in tutti i casi in cui il reddito, anche se

determinato in misura forfetizzata, confluisce nel reddito complessivo,

come, ad esempio, nel caso di attivita' di agriturismo.

2 RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

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Il comma 7 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2007 modifica

l'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973, concernente le ritenute alla fonte

sui redditi di lavoro dipendente, sostituendo i riferimenti alla deduzione

per assicurare la progressivita' dell'imposizione e delle deduzioni per

oneri di famiglia con quelli delle detrazioni per carichi di famiglia e

delle detrazioni per tipologie di reddito. In particolare:

a) nel comma 2, lettera a - primo periodo, concernente la ritenuta sui

compensi erogati in relazione ai periodi di paga, con esclusione delle

mensilita' aggiuntive - le parole da: ", al netto delle deduzioni di

cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico,

rapportate al periodo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "ed

effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato

testo unico, rapportate al periodo stesso" e, nel secondo periodo, le

parole: "Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2," sono

sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni di cui agli articoli 12 e

13";

b) nel comma 2, lettera c) - concernente la ritenuta sugli emolumenti

arretrati - le parole: "al netto delle deduzioni di cui agli articoli

11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "effettuando le

detrazioni previste negli articoli 12 e 13";

c) nel comma 3, primo periodo - concernente le operazioni di

conguaglio - le parole: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12,

commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "delle detrazioni

eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13".

2.1 NUOVO ARTICOLO 23, COMMA 2, LETTERA a),

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 23, comma 2, lettera a), del DPR

n. 600 del 1973, la ritenuta deve essere operata dal sostituto d'imposta

sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 51 del Tuir,

escluse le mensilita' aggiuntive e gli emolumenti arretrati, corrisposti in

ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni

annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e

13 del medesimo Tuir. L'imposta cosi' risultante dovra' essere decurtata

delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 dello stesso TUIR, rapportate

al periodo stesso, le quali sono riconosciute se il percipiente dichiara di

avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare

tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione, in linea

generale, vale anche per i periodi d'imposta successivi.

Inoltre, tenuto conto del fatto che la misura delle detrazioni e'

commisurata al reddito complessivo, il sostituto, salvo eventuale diversa

indicazione del sostituito circa il presumibile importo del proprio reddito

complessivo per l'anno cui si riferisce la detrazione, deve considerare, in

via presuntiva, quale reddito complessivo quello di lavoro dipendente o

assimilato o equiparato che nel corso dell'anno corrisponde.

Va anche precisato che, nell'effettuazione delle ritenute, il sostituto

puo', su richiesta del sostituito, applicare una aliquota piu' elevata di

quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di

reddito. In tal modo, senza arrecare alcun danno all'erario, che anzi

fruisce di un versamento anticipato delle imposte, si puo' evitare che, al

momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, ovvero in sede di

presentazione della dichiarazione sui redditi, l'imposta che si rende dovuta

sia particolarmente elevata.

In base alla nuova formulazione della norma, il sostituto deve riconoscere

le detrazioni sin dal primo periodo di paga del 2007, fermo restando il

fatto che alla fine dell'anno, ovvero al momento della cessazione del

rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione spettante in relazione

all'ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo

d'imposta.

A tal fine il sostituto d'imposta dovra' procedere per ciascun periodo di

paga al cumulo di tutte le somme e i valori imponibili imputabili al periodo

stesso, con esclusione delle mensilita' aggiuntive e dei compensi della

stessa natura per i quali e' previsto un trattamento autonomo. Si ricorda

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che, come gia' chiarito dalla circolare n. 326 del 1997, il momento di

percezione e' quello in cui il provento esce dalla disponibilita'

dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore. Tale

principio si applica anche con riferimento all'imputazione dei valori

relativi ai beni e servizi concessi al sostituito.

Con riferimento alla nozione di "reddito complessivo"che deve essere assunta

al fine di stabilire l'ammontare delle detrazioni per carichi di famiglia e

di quelle per lavoro dipendente spettanti ai titolari di questa tipologia di

reddito, l'articolo 51, comma 2, lettera h), del Tuir, esclude dalla

formazione del reddito di lavoro dipendente "le somme trattenute al

dipendente per gli oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi

previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in

conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a

fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1 lettera

b)."

La circolare n. 326 del 1997 ha evidenziato che tali somme riducono la base

imponibile del reddito di lavoro dipendente in quanto la ratio della norma

e' quella di evitare che il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei

redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili di cui il datore di

lavoro e' a conoscenza avendo effettuato trattenute per gli stessi.

La finalita' di ordine procedurale perseguita dalla disposizione e' tesa a

ridurre gli adempimenti dichiarativi con evidente vantaggio sia per i

contribuenti che per l'amministrazione finanziaria. Nel contempo, e' di

tutta evidenza come tale finalita' sia stata attuata dal legislatore

attraverso una disposizione di carattere sostanziale che incide direttamente

sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Resta fermo che il sostituito puo' fornire al sostituto l'indicazione del

presumibile importo del proprio reddito complessivo per l'anno cui si

riferisce la detrazione, compresa la presenza della casa di abitazione, al

fine di consentire che le detrazioni siano commisurate al reddito

complessivo e non solo a quello di lavoro dipendente.

2.2 DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI

Le condizioni di spettanza delle detrazioni sono previste negli articoli 12

e 13 del TUIR. Pertanto, per quanto riguarda la detrazione per figli e altri

familiari a carico, il sostituito deve dichiarare in primo luogo che il

familiare da considerare a carico possiede un reddito complessivo non

superiore al limite fissato nel comma 3 dell'articolo 12 del TUIR, di euro

2.840,51 al lordo degli oneri deducibili e tenuto conto anche delle

retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze

diplomatiche e consolari e missioni, nonche' di quelle corrisposte dalla

Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali

della Chiesa cattolica.

Inoltre, il sostituito dovra' dichiarare se ricorrono le circostanze per

fruire delle detrazioni e in quale misura, tenuto conto che la nuova

disciplina stabilisce regole precise circa la possibilita' di riparto della

detrazione tra gli aventi diritto.

Il sostituito deve anche dichiarare se ricorrono le condizioni previste

dallo stesso articolo 12 (mancanza fisica di un coniuge), ai sensi del quale

avrebbe diritto, se piu' conveniente, alla detrazione prevista per il

coniuge in luogo di quella per il primo figlio a carico.

Per effetto delle novita' circa il riparto della detrazione per familiari a

carico apportate dalla normativa in vigore a partire dal 2007, emerge la

necessita' di adeguare la dichiarazione di spettanza delle detrazioni, per

tener conto dei diversi presupposti che sono alla base delle detrazioni

stesse.

In assenza di una nuova dichiarazione da parte del percipiente il sostituto

in possesso di una dichiarazione resa in periodi precedenti dovra'

riconoscere le detrazioni per figli a carico nella misura legale del

cinquanta per cento ovvero nella misura intera se anche il coniuge del

percipiente e' a suo carico o mancante.

2.3 RAPPORTI DI LAVORO INFERIORI ALL'ANNO

Le modalita' di determinazione delle ritenute e delle detrazioni indicate

nel precedente paragrafo tornano applicabili anche ai rapporti di lavoro a

tempo determinato, per i quali l'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973 non

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prevede specifiche differenti regole.

Si ritiene che anche le detrazioni per i redditi non superiori a euro 8.000,

fissate nella misura minima di euro 690 e di euro 1380, rispettivamente, per

i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato,

in via generale, debbano essere rapportate dal sostituto al periodo di

lavoro nell'anno, in applicazione dell'articolo 23, comma 2, lettera a), del

DPR n. 600 del 1973.

Naturalmente il percipiente potra' fruire della parte di detrazione

eventualmente non goduta in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su

richiesta, in sede di conguaglio.

Resta fermo che, se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi,

il sostituto deve assumere, ai fini del calcolo della detrazione spettante,

il reddito di lavoro dipendente che egli stesso corrisponde e, pertanto,

ricorrendone i presupposti, tener conto della misura minima della

detrazione, attribuendola a partire dalla corresponsione della prima

retribuzione. A tal fine il sostituto puo' comunque invitare i dipendenti a

fornire, ove lo ritengano opportuno, gli elementi che consentano

un'applicazione piu' precisa della nuova detrazione.

La detrazione minima deve quindi essere applicata per l'intero ammontare

previsto e ragguagliata al periodo di paga.

2.4 MENSILITA' AGGIUNTIVE

Per quanto riguarda le ritenute da applicare sulle somme e sugli eventuali

valori relativi alle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa

natura, si conferma quanto precisato a suo tempo con la circolare n. 326 del

1997. E' necessario, cioe', applicare le aliquote dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui

di reddito. Per mensilita' aggiuntive s'intendono tutte quelle somme

corrisposte nel corso dell'anno con frequenza superiore all'ordinario

periodo di paga e che non costituiscono contabilmente normali integrazioni

delle somme relative ai singoli periodi di paga. Vanno considerate tali,

oltre alle mensilita' aggiuntive propriamente dette (quali la tredicesima,

la quattordicesima mensilita', etc.) anche quelle somme che adempiono alla

stessa funzione delle precedenti, quali, ad esempio, le gratifiche natalizie

e pasquali, le duecento ore degli edili, le gratifiche annuali di bilancio,

i cosiddetti premi trimestrali, semestrali e annuali.

2.5 NUOVO ARTICOLO 23, COMMA 2, LETTERA c)

La modifica all'articolo 23, comma 2, lettera c), apportata dalla l.f. per

il 2007 concernente la ritenuta sugli emolumenti arretrati di cui

all'articolo 16, comma 1, lettera b), del TUIR, elimina i riferimenti alle

deduzioni per assicurare la progressivita' dell'imposizione e quelle per

oneri di famiglia, sostituendoli con quelli delle detrazioni oggettive e per

carichi di famiglia.

La nuova formulazione della norma consente al sostituto d'imposta che eroga

gli arretrati di applicare le detrazioni eventualmente spettanti con

riferimento all'anno in cui i redditi si riferiscono, se previste dalla

normativa e nella misura in cui le stesse non sono state fruite. La

disposizione trova applicazione anche con riferimento ai redditi sostitutivi

di quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, le indennita' e somme

erogate dall'INPS o da altri enti, per le quali le detrazioni spettano in

relazione ai giorni che danno diritto all'indennita'.

Per quanto riguarda l'applicazione della nuova disposizione, si ritiene che

per gli arretrati corrisposti nel 2007 e nel 2008, per i quali l'imposta si

calcola sulla base del reddito complessivo netto del biennio precedente in

cui vigeva il sistema della no-tax area e delle deduzioni per oneri di

famiglia, debba trovare comunque applicazione l'articolo 23, comma 2,

lettera c), nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2006, secondo la

quale il reddito del biennio va assunto al netto delle predette deduzioni.

2.6 NUOVO ARTICOLO 23, COMMA 3

Il nuovo comma 3 dell'articolo 23, concernente le operazioni di conguaglio,

stabilisce che il sostituto d'imposta, in sede di conguaglio di fine anno,

ovvero in caso di cessazione, tiene conto delle detrazioni spettanti a norma

degli articoli 12 e 13 del Tuir. Ai fini delle operazioni di conguaglio il

sostituto d'imposta, dovra', per ciascun sostituito, sommare tutte le somme

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e i valori corrisposti (con esclusione degli arretrati relativi ad anni

precedenti e delle indennita' di fine rapporto e delle altre indennita' e

somme).

Sul totale di tutte le somme e dei valori, il sostituto d'imposta deve

calcolare l'imposta dovuta applicando le aliquote progressive dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche in base agli scaglioni di reddito, di cui

all'articolo 11 del TUIR. L'ammontare dell'imposta cosi' determinato dovra'

essere diminuito di quello delle detrazioni, spettanti ai sensi degli

articoli 12 e 13 del TUIR e richieste, anche se di esse non sia stato tenuto

conto nel corso dell'anno.

3 ADDIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF

I commi da 142 a 144 dell'articolo unico della l.f. per il 2007,

stabiliscono sostanziali novita' in materia di addizionale comunale

all'IRPEF, modificando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998,

istitutivo dell'imposta stessa. Inoltre, i commi 684 e seguenti introducono

un sistema di controllo del riassetto del patto di stabilita' che puo'

comportare, in caso di riscontro negativo, l'aumento delle aliquote delle

addizionali comunali. In particolare:

1. il comma 142, lettera a), ha riformulato l'articolo 1, comma 3, del

menzionato d.lgs., stabilendo che "i comuni, con regolamento adottato ai

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota

di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione

da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento

per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31

maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno

2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione

nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di

compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,8

punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche

in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

2. con la lettera b) e' stato inserito il comma 3-bis nell'articolo 1,

del richiamato d. lgs. il quale prevede che "Con il medesimo regolamento

di cui al comma 3 puo' essere stabilita una soglia di esenzione in

ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

3. la lettera c), con una disposizione di coordinamento, interviene nel

comma 4 dell'articolo 1, del citato d.lgs. n. 360 del 1998, eliminando i

riferimenti ai crediti d'imposta sugli utili e richiamando esclusivamente

il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo

165 del TUIR. Inoltre, aggiunge in fine al predetto comma, i seguenti

periodi: "L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il

contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1[ gennaio dell'anno

cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il

versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a saldo

unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale

ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito

imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo

del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota

di cui al comma 3 e' assunta nella misura deliberata per l'anno di

riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non

oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente

nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto

termine";

4. con la lettera d) viene sostituito il comma 5, prevedendo che

"Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a

quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai sostituti d'imposta

di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo

importo e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili,

effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta

e' determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo

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importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal

periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e

non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese

di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale

residua dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e

quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di

lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322";

5. con la lettera e) e' abrogato il comma 6, il quale stabiliva che

l'addizionale era dovuta al comune nel quale il contribuente ha il

domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento;

6. con i commi 684 e seguenti, viene introdotto un sistema di controllo

del rispetto del patto di stabilita' da parte delle province e dei comuni

con popolazione superiore a 5.000 abitanti. In caso di mancato rispetto del

patto di stabilita' interno, accertato con la procedura di cui al comma 686,

il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,

della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i

necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di

riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato, entro la medesima data, con le modalita' definite dal decreto di cui

al comma 685. Tale comma prevede che per il monitoraggio degli adempimenti

relativi al patto di stabilita' interno, le province e i comuni con

popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di

riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto

di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it

<http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it> le informazioni riguardanti sia la

gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 683, sia

quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con

decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il

presidente della provincia, in qualita' di commissari ad acta, adottano

entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati,

entro la medesima data, con le modalita' indicate dal decreto di cui al

comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione

necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico

www.pattostabilita.rgs.tesoro.it <http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it>

degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto

di stabilita' interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti

nonche' di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la

prescritta comunicazione. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno:

a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in

corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano

l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello

0,3 per cento;

b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di

imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i

pagamenti effettuati a decorrere dal 1[ luglio, e' calcolata

applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle

province stesse.

Di seguito saranno esaminate le novita' riguardanti:

1) la possibilita' per i comuni di aumentare l'aliquota di

compartecipazione dell'addizionale comunale attraverso un regolamento

da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446;

2) il criterio per cui l'addizionale e' dovuta al comune nel quale il

contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1 gennaio (in luogo

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Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 16/03/2007 n. 15

di quella del 31 dicembre);

3) l'introduzione del versamento in acconto;

4) in riferimento ai redditi derivanti da lavoro dipendente e

assimilati, l'individuazione dei nuovi adempimenti a carico dei

sostituti d'imposta.

E' opportuno segnalare che le novita' non riguardano la disciplina

dell'addizionale regionale.

3.1 AUMENTO DELL'ALIQUOTA

In base al nuovo articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del

1998, i comuni possono disporre, con regolamento, la variazione

dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale, nella misura

massima dello 0,8 per cento, anziche' dello 0,5 per cento, come previsto

precedentemente dall'articolo 1, del decreto legislativo n. 360 del 1998,

vigente fino al 31 dicembre 2006. La nuova formulazione della norma non

prevede piu' un tetto massimo entro il quale contenere l'aumento annuale,

non essendo piu' riproposta la precedente disposizione secondo la quale

l'incremento annuo non doveva essere superiore a 0,2 punti percentuali.

Il comma 144 della l. f. inoltre, modifica l'articolo 51, primo periodo,

della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), al fine di

consentire anche per l'anno 2007 la possibilita' di aumentare l'aliquota

dell'addizionale comunale a tutti i comuni, compresi quelli che si sono

avvalsi in precedenza della facolta' di aumentare l'aliquota

dell'addizionale stessa.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998

conferma che le delibere comunali sono efficaci dalla data di pubblicazione

nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche

fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002,

www.finanze.gov.it <http://www.finanze.gov.it>, (area tematica: Fiscalita'

Locale, Addizionale Comunale all'Irpef)

Si fa presente che, come sopra ricordato, il comma 142, lettera b), della l.

f. ha introdotto il nuovo comma 3-bis all'articolo 1 del decreto legislativo

n. 360 del 1998, che prevede la possibilita' per i comuni di stabilire una

soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale sulla base del possesso

di specifici requisiti reddituali.

3.2 DATA DEL DOMICILIO FISCALE

A partire dal 2007 l'imposta e' dovuta al comune nel quale il

contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si

riferisce l'addizionale stessa. Trattasi di una novita', visto che fino al

2006 il Comune competente a ricevere i versamenti andava individuato in base

al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre dell'anno di

riferimento dell'addizionale. La disposizione, pertanto, introduce una

differenziazione rispetto alla corrispondente disciplina prevista per

l'addizionale regionale dove, invece, resta rilevante il domicilio fiscale

del contribuente alla data del 31 dicembre (articolo 50, comma 3, del D.

Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

Si ricorda che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che

generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal

sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate (articolo

50, ultimo comma, del DPR n. 600/1973).

3.3 INTRODUZIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO

Il nuovo articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 360 del 1998, come

modificato dal comma 144, lettera c), stabilisce che il versamento

dell'addizionale comunale e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al

saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura dell'acconto

e' stabilita nel 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al

reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota deliberata per l'anno di

riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre

il 15 febbraio del medesimo anno. Si ricorda che con la medesima delibera,

ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 390 del 1998, il comune

puo' stabilire una soglia di esenzione dal pagamento dell'imposta, in

ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

In caso di pubblicazione della delibera successiva al predetto termine, la

misura dell'aliquota da applicare sara' quella vigente nell'anno precedente.

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Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 16/03/2007 n. 15

Si ricorda che l'addizionale comunale si calcola applicando l'aliquota

stabilita dagli enti impositori al reddito complessivo determinato ai fini

dell' Irpef, al netto degli oneri deducibili. A partire dal 2007 non viene

piu' calcolata la deduzione vigente fino al 2006, relativa alle deduzioni

per oneri di famiglia riconosciute ai fini dell' Irpef stessa. Cio' in

virtu' dell'abrogazione delle predette deduzioni per effetto del comma 6

della legge finanziaria per il 2007.

Si ricorda che sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale, ove

deliberata dal comune, i soggetti residenti e non residenti nel territorio

dello Stato se, con riferimento all'anno di imposta sono tenuti al pagamento

al pagamento dell'IRPEF.

Ai fini del riscontro di tale debenza occorre prendere in considerazione il

risultato ottenuto sottraendo dall'imposta lorda, gli importi delle

detrazioni d'imposta spettanti e dei crediti d'imposta per redditi prodotti

all'estero di cui all'articolo 165 del Tuir.

L'articolo 1, comma 8, ultimo periodo, del d.lgs. n. 360 del 1998, rinvia

alle disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche

per quanto non disciplinato dal d.lgs. stesso. Pertanto si ritiene che,

anche con riferimento ai versamenti dell'acconto, trovino applicazione le

disposizioni previste in materia di versamenti dell'acconto dell'Irpef,

dalla legge n. 97 del 1977.

In particolare, e' possibile effettuare il versamento di un acconto

inferiore a quello determinato secondo il metodo storico ordinariamente

previsto, ovvero non effettuarlo, se il contribuente ritiene che non dovra'

l'imposta per l'anno cui si riferisce l'acconto, a causa del sostenimento di

oneri ovvero della produzione di un reddito inferiore a quello dell'anno

precedente.

Si ricorda che anche l'acconto non e' dovuto dai soggetti che rientrano

nella soglia di esenzione deliberata dal comune ai sensi dell'articolo 1,

comma 3-bis, del d.lgs. n. 390 del 1998.

L'acconto deve essere versato in una sola rata, entro il termine previsto

per il saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A partire dal

2007, l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del

2001, come modificato dall'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 223

del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, fissa tale termine al 16

giugno ovvero al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di

interesse corrispettivo. L'acconto dell'addizionale comunale puo' essere

versato anche ratealmente ed in tal caso, sugli importi rateizzati sono

dovuti gli interessi nella misura prevista.

Si fa presente per completezza che, in materia di versamenti minimi,

l'articolo 1, comma 137, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per

il 2006) stabilisce che "A decorrere dal 1 gennaio 2006, le imposte o

addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se

il saldo e' negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con

riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di

dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate

con il modello "730". La disposizione persegue lo scopo di evitare il

rimborso e il versamento di importi ritenuti di entita' minima. Dal

riferimento della norma alla rimborsabilita' delle imposte si desume che la

stessa trova applicazione alle somme dovute a titolo di saldo e non anche a

quelle dovute a titolo di acconto. Queste infatti, essendo non definitive,

non sono rimborsabili fino al momento in cui risulti dalla dichiarazione dei

redditi che non sono dovute.

Per quanto riguarda l'acconto dell'addizionale comunale, si ritiene tuttavia

che, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il versamento

dell'acconto debba essere effettuato direttamente a saldo qualora l'acconto

risulti inferiore a 12 euro, sempreche' il saldo sia superiore a 12 euro.

3.4 ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA IN MATERIA DI ADDIZIONALI

Per i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di

lavoro dipendente, l'introduzione dell'acconto ha reso necessario un

adeguamento degli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta che prima

erano individuati con rinvio alle regole fissate per il pagamento

dell'addizionale regionale dall'articolo 50 del decreto legislativo n.

446/1997.

Il nuovo articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 360 del 1998

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Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 16/03/2007 n. 15

prevede che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi

equiparati ed assimilati a quelli di lavoro dipendente:

. l'acconto dell'addizionale comunale dovuta e' determinato dai sostituti

d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR n. 600/1973;

. il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di nove rate

mensili, a partire dal mese di marzo;

. il saldo dell'addizionale comunale dovuta e' determinato all'atto delle

operazioni di conguaglio e il relativo importo e' trattenuto in un numero

massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello

in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al

quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;

. in caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua

dovuta e' prelevata in unica soluzione;

. l'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nel CUD.

Dalle disposizioni normative menzionate deriva che i sostituti d'imposta nel

2007 devono calcolare l'addizionale comunale dovuta per il 2006 nonche'

l'acconto per il 2007. In particolare, i sostituti d'imposta determinano il

saldo per il 2006 al momento delle operazioni di conguaglio, utilizzando

l'aliquota fissata dal comune in cui il dipendente ha domicilio fiscale al

31 dicembre 2006.

Si ricorda che se non e' dovuta l'Irpef non sono dovute neppure le

addizionali, come accade nel caso dei pensionati con reddito di pensione

goduto per l'intero anno non superiore a 7.500 euro, redditi di terreni per

un importo non superiore a 185,92 euro e reddito da fabbricati derivante

dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative

pertinenze.

L'addizionale comunale cosi' determinata viene trattenuta (secondo le stesse

modalita' previste per l'addizionale regionale) in un numero di rate mensili

variabile che va da un minimo di 9 (se il conguaglio e' effettuato a

febbraio) a un massimo di 11 (se il conguaglio e' effettuato a dicembre)

ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in un'unica soluzione

nel periodo di paga in cui sono state svolte le dette operazioni. La base

imponibile e' costituita dal reddito complessivo determinato ai fini

dell'Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'Irpef,

e delle deduzioni per oneri di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir,

nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2006.

L'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2007 e' determinato dai

sostituti d'imposta utilizzando l'aliquota fissata dal comune in cui il

dipendente ha il domicilio fiscale al 1 gennaio 2007. Il sostituto, anche

in sede di acconto, tiene conto delle esenzioni deliberate dai comuni solo

se il percipiente dichiara di essere nelle condizioni previste per fruirne.

In particolare, occorre applicare al reddito imponibile dell'anno precedente

(2006) l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento (2007) qualora la

pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del

medesimo anno ovvero quella vigente nel 2006 in caso di pubblicazione della

delibera successiva al predetto termine. Il relativo importo e' trattenuto

in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo. Il

riferimento alla base imponibile, dell'anno precedente, fornisce ai

sostituti d'imposta la certezza dei dati in base ai quali operare le

ritenute.

Per i soggetti assunti nel corso dell'anno cui l'acconto si riferisce, il

sostituto d'imposta non deve calcolare alcun acconto.

I sostituti d'imposta devono indicare nella certificazione di cui

all'articolo 4, comma 6-ter, del DPR n. 322 del 1998, gli importi delle

addizionali che hanno gia' trattenuto (acconto dell'anno cui si riferisce la

certificazione) e quelli che dovranno trattenere (saldo dell'anno cui si

riferisce la certificazione e acconto dell'anno successivo).

Per quanto riguarda la compilazione della certificazione relativa alle

retribuzioni erogate nel 2006, deve essere indicato nello schema CUD 2007

l'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il 2006 (punto 7) e

l'ammontare dell'acconto dovuto per il 2007 (punto 7-bis).

Si ricorda che le certificazioni sono consegnate agli interessati entro il

15 marzo (28 febbraio a partire dal 2008) dell'anno successivo a quello in

cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni

dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Lo schema

approvato con provvedimento del 6 dicembre 2006 deve essere utilizzato anche

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Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 16/03/2007 n. 15

per attestare i dati relativi agli anni successivi al 2006, fino

all'approvazione del nuovo schema di certificazione.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2007, compreso il

caso di cessazione avvenuta nei mesi di gennaio e febbraio, e' necessario

effettuare il calcolo dell'addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari

erogati nell'anno.

Per la certificazione delle retribuzioni erogate nel 2007 nel campo 7 dovra'

essere indicato l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta a saldo

sulla base del reddito effettivamente erogato.

Ad esempio:

Acconto addizionale comunale calcolato per il 2007 1000

CUD 2006, campo 7-bis 300

Addizionale in acconto gia trattenuta alla data della 250

cessazione

Addizionale effettivamente dovuta per il 2007 700

Addizionale a saldo 400

CUD 2007, campo 7 400

CUD 2007, campo 7-bis Non compilare

Qualora l'ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle

retribuzioni corrisposte nel 2007 sia inferiore all'acconto certificato nel

campo 7-bis del CUD rilasciato per il 2006, il sostituto d'imposta

provvedera' al conguaglio. Nelle annotazioni deve essere indicato

l'ammontare dell'imposta effettivamente dovuta, al netto di quella

eventualmente rimborsata o non trattenuta. Nelle dichiarazioni dei redditi

sara' prevista l'indicazione dell'eccedenza di addizionale restituita al

percipiente.

Ad esempio:

Acconto addizionale comunale calcolato per il 2007 1000

CUD 2006, campo 7-bis 300

Addizionale in acconto gia trattenuta alla data della 100

cessazione

Addizionale effettivamente dovuta per il 2007 90

Addizionale da restituire 10

Addizionale da non trattenere 200

CUD 2007, campo 7 0

CUD 2007, annotazioni: "Addizionale restituita o non - 210

trattenuta"

CUD 2007, campo 7-bis Non compilare

Si rammenta che la base imponibile sulla quale calcolare l'addizionale

definitiva dovuta per il 2007 e' costituita dal reddito complessivo

determinato, ai fini dell'Irpef, al netto dei soli oneri deducibili di cui

all'articolo 10 del Tuir, essendo le deduzioni per oneri di famiglia

sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia.

3.5 ADDIZIONALI REGIONALI

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Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 16/03/2007 n. 15

Le novita' introdotte in materia di addizionale comunale non riguardano la

disciplina dell'addizionale regionale la quale resta confermata. In

particolare per individuare la regione a favore della quale effettuare il

versamento dell'addizionale si deve fare riferimento al domicilio fiscale

del contribuente alla data del 31 dicembre. Resta confermato che per i

redditi di lavoro dipendente il prelievo dell'addizionale dovuta interviene

nell'anno successivo a quello di riferimento in un numero di rate compreso

tra 11 e 9 a seconda del mese in cui sono state effettuate le operazioni di

conguaglio e non e' dovuto alcun acconto. In caso di cessazione le

addizionali sono trattenute in unica soluzione.

Per i titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e

assimilati, il versamento dell'addizionale regionale e' effettuato sempre in

unica soluzione, con le modalita' e nei termini previsti per il versamento

del saldo dell'Irpef, e non e' dovuto acconto.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 (legge

finanziaria per il 2005), prevede un piano di interventi volti ad assicurare

il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario delle regioni. Il predetto

piano prevede che qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si

registri nel settore sanitario un disavanzo di gestione a fronte del quale

non siano stati adottati i necessari provvedimenti di copertura ovvero gli

stessi non siano risultati sufficienti, il Presidente del Consiglio dei

Ministri diffidi le regioni interessate ad adottare i necessari

provvedimenti di riequilibrio entro il 30 aprile dell'anno successivo a

quello di riferimento. Inoltre, la stessa norma prevede che, in caso di

mancato adempimento, il Presidente della regione, in qualita' di commissario

ad acta, entro i 30 giorni successivi adotti i necessari provvedimenti.

Qualora i provvedimenti necessari non siano adottati entro il 31 maggio,

nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006, si

applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa

l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le

maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'

produttive.

Le regioni che per l'anno 2006 sono state interessate dalla procedura, come

risulta dalla comunicazione dei verbali del Tavolo delle certificazioni di

accompagnamento al conto economico del 20 giugno 2006 e del 30 ottobre 2006,

forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, sono l'Abruzzo, il Lazio, la

Campania, il Molise e la Sicilia. Per le menzionate regioni, per l'anno

2006, l'aliquota dell'addizionale regionale da applicare e' quella massima

del 1,4 per cento.

4 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER L'IMPOSTA DOVUTA SUL TFR

Per quanto concerne il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120

del c.c e le indennita' equipollenti, nonche' le altre indennita' e somme

connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, e' prevista una clausola di

salvaguardia, diretta ad assicurare che il nuovo sistema non comporti per i

contribuenti il pagamento di una imposta maggiore rispetto a quella che

sarebbe stata dovuta sulla base delle aliquote in vigore nel 2006.

L'articolo 1, comma 9 l.f. ha introdotto, con riferimento alla

fattispecie disciplinata all'art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR la

possibilita' di applicare la tassazione separata avvalendosi delle aliquote

e degli scaglioni di reddito vigenti fino al 31 dicembre 2006, se piu'

favorevoli.

4.1 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La nuova clausola di salvaguardia si applica all'imposta dovuta sui

trattamenti di fine rapporto, sulle indennita' equipollenti e sulle altre

indennita' e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui

all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir. Si tratta in particolare

delle seguenti indennita' e somme:

. trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile;

. indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata

dei rapporti di lavoro dipendente del pubblico impiego, compresi quelli

contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 50, del

Tuir, concernenti, rispettivamente, i soci di cooperative, i sacerdoti, i

titolari di cariche elettive;

. altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della

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Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 16/03/2007 n. 15

cessazione dei predetti rapporti. Si tratta, a titolo esemplificativo,

delle indennita' e somme corrisposte a titolo di:

o preavviso;

o capitalizzazione di pensioni;

o patto di non concorrenza;

o provvedimento dell'autorita' giudiziaria o transazione relativa

alla risoluzione del rapporto di lavoro;

o incentivo all'esodo.

4.2 APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La norma di cui al comma 9 l. f. non specifica se la clausola di

salvaguardia debba essere applicata dal sostituto d'imposta ovvero

dall'amministrazione finanziaria in sede di riliquidazione.

Al riguardo si rileva innanzi tutto che nelle ipotesi di somme erogate da un

soggetto che non riveste la carica di sostituto d'imposta, per le quali e'

previsto il versamento dell'imposta in acconto nella misura del 20 per

cento, la verifica del trattamento piu' favorevole deve essere sempre

effettuata dall'amministrazione finanziaria.

Se le somme sono erogate da un sostituto d'imposta, in base al tenore

letterale della disposizione secondo la quale "ai fini della determinazione

dell'imposta...si applicano, se piu' favorevoli....." si ritiene che la

verifica debba essere effettuata direttamente dal sostituto d'imposta il

quale, in sede di determinazione dell'imposta, utilizzera' le aliquote e gli

scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se piu' favorevoli. Cio'

in quanto la determinazione dell'imposta, ancorche' provvisoria, e'

effettuata dal sostituto d'imposta.

Successivamente, l'amministrazione finanziaria, in sede di controllo e di

riliquidazione dell'imposta, effettua nuovamente la verifica della

tassazione piu' favorevole nei riguardi del contribuente confrontando i

risultati ottenuti applicando il sistema della tassazione separata e quello

della tassazione ordinaria. In base alla verifica effettuata,

l'amministrazione finanziaria applichera' la tassazione piu' favorevole per

il contribuente.

5 DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO DI CITTADINI EXTRA COMUNITARI

I commi da 1325 a 1328 della l. f. stabiliscono nuove modalita' per la

richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia da parte di cittadini

extracomunitari in sostituzione di quelle previste dall'articolo 21, comma

6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ora espressamente

abrogato.

In particolare, viene stabilito che per i cittadini extracomunitari che

richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione

dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12

del Tuir, la documentazione attestante lo status di familiare a carico puo'

essere costituita da:

a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del

Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da

parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che

provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja

del 5 ottobre 1961..L'apostille, da apporsi sui documenti da valere

fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica

annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla

competente autorita' identificata dalla legge di ratifica della

Convenzione;

c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi

della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come

conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima

presentazione della documentazione deve essere accompagnata da dichiarazione

che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova

documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Si ricorda che il riconoscimento delle detrazioni per figli a carico

anteriormente alla entrata in vigore della disposizione in esame, era

regolato dall'articolo 21, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,

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Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 16/03/2007 n. 15

n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale prevedeva

che la condizione di familiare a carico dovesse essere documentata:

. per i contribuenti con figli a carico residenti in Italia, dallo

stato di famiglia dal quale risultasse l'iscrizione degli stessi nelle

anagrafi della popolazione residente;

. per i contribuenti con figli a carico non residenti in Italia, da

una documentazione equivalente validamente formata nel Paese di

origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano e

asseverata dal Consolato italiano nel Paese di origine come conforme

all'originale.

Il comma 1328 ha abrogato espressamente l'articolo 21, comma 6-bis, del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e non ha disciplinato in modo

espresso l'ipotesi in cui i figli a carico del contribuente siano residenti

in Italia. Tuttavia si ritiene che, per far valere le detrazioni relative ai

figli residenti in Italia dei lavoratori extra-comunitari, sia sufficiente,

al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di

famiglia rilasciato dagli uffici comunali. dal quale risulti l'iscrizione

degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

6 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA DAI NON RESIDENTI

Il comma 5 l.f. ha sostituito il comma 3 dell'art. 24 del Tuir riguardante

la determinazione dell'imposta per i non residenti.

L'art. 24, comma 3 nella nuova formulazione prevede che l'imposta per i

soggetti non residenti si determina sottraendo dall'imposta lorda:

a) le detrazioni previste dall'art. 13 del Tuir. La novita' riguarda

la possibilita' di scomputare dall'imposta lorda le detrazioni per

lavoro dipendente, pensione e redditi diversi previste dall'art. 13

del Tuir, introdotte con l'entrata in vigore della legge finanziaria

per il 2007

b) le detrazioni per oneri previste dall'art. 15, comma 1, lettere a),

b), g), h), h-bis) e i).

Gli oneri detraibili in base all'art. 15 del Tuir sono gli stessi previsti

dal previgente art. 24. In particolare si tratta delle detrazioni

riconosciute in relazione a:

1. interessi passivi su prestiti o mutui agrari;

2. interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale;

3. spese di manutenzione obbligatorie per la tutela delle cose

d'interesse artistico o storico;

4. erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle

regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni

pubbliche, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro;

5. costo specifico o, in mancanza, valore normale dei beni ceduti

gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti del punto

4;

6. erogazioni liberali in denaro in favore di enti senza scopo di

lucro che operano nello spettacolo.

L'ultimo periodo del comma 3, infine, conferma che "Le detrazioni per

carichi di famiglia non competono".

Va tuttavia ricordato che il comma 1324 l.f. ha introdotto, per gli anni

2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia dei soggetti non

residenti, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea

documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non

possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri

deducibili, al limite di euro 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori

dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza,di alcun

beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

La documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle predette

condizioni deve essere individuata con decreto del Ministero dell'Economia e

delle Finanze.

(Circolare del 16/03/2007 n. 15)

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