PREMESSA
La legge 27 dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria per il 2007), con varie
disposizioni contenute nei commi da 6 al 9 dell'articolo 1, ha innovato le
modalita' di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(Irpef).
La presente circolare illustra le principali novita' del nuovo sistema di
tassazione applicabile dal periodo d'imposta 2007, che si incentrano sui
seguenti punti:
. rimodulazione della curva delle aliquote;
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. sostituzione delle deduzioni per oneri di famiglia con un sistema di
detrazioni per carichi di famiglia decrescenti al crescere del reddito
complessivo del contribuente;
. previsione di specifiche detrazioni in funzione dell'ammontare e
della tipologia di reddito;
. definizione di una nuova modalita' di determinazione della base
imponibile dell'Irpef;
. eliminazione del contributo di solidarieta' per i redditi eccedenti
100.000 euro;
. previsione di una specifica clausola di salvaguardia per i
trattamenti di fine rapporto di lavoro, indennita' equipollenti ed
altre indennita' e somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
del TUIR.
A tal fine, il comma 6 modifica gli articoli 3 (base imponibile), 11
(deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione), 12 (deduzione
per oneri di famiglia) e 13 (determinazione dell'imposta) del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Il comma 7 modifica, inoltre, gli articoli 23 (ritenute sui redditi di
lavoro dipendente) e 29 (ritenute su compensi e altri redditi corrisposti
dallo Stato) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29
settembre 1973, al fine di adeguare le norme alle novita' introdotte nel
regime di imposizione dei redditi delle persone fisiche.
I commi 8 e 9 prevedono, rispettivamente, l'abrogazione del contributo di
solidarieta' per i redditi eccedenti 100.000 euro e l'introduzione della
clausola di salvaguardia per i trattamenti di fine rapporto di lavoro.
Altre modifiche in materia di imposta personale sul reddito sono contenute
nei seguenti commi dello stesso articolo unico della legge finanziaria:
. 142 e 143, che modificano le modalita' di determinazione e di
versamento della addizionale comunale all'Irpef;
. 1324, che introduce le detrazioni per carichi di famiglia per i
soggetti non residenti;
. 1325, 1326 e 1327, che modificano la disciplina per la richiesta
delle detrazioni da parte dei cittadini extracomunitari.
Di seguito, nel richiamare gli estremi della legge commentata, si fara'
riferimento esclusivamente al numero del comma interessato seguito da l.f..
1 LE MODIFICHE AL TUIR
Il comma 6 l.f. contiene le modifiche alle norme del Tuir che delineano il
nuovo sistema di tassazione. Esso consta di cinque punti, contraddistinti
dalle lettere dalla a) alla e). In particolare:
- la lettera a) modifica l'articolo 3 del Tuir, concernente la
determinazione della base imponibile all'IRPEF;
- la lettera b) sostituisce l'articolo 11 del Tuir, relativo alla
determinazione dell'imposta, stabilendo gli scaglioni di reddito e le
corrispondenti aliquote (nella precedente formulazione l'art. 11
disciplinava la deduzione per assicurare la progressivita'
dell'imposta);
- la lettera c) sostituisce l'articolo 12 del Tuir, concernente le
detrazioni per carichi di famiglia (nella precedente formulazione
l'art. 12 disciplinava la deduzione per oneri di famiglia);
- la lettera d) sostituisce l'articolo 13 del Tuir, concernente altre
detrazioni (nella precedente formulazione l'art. 13 disciplinava la
determinazione dell'imposta indicando gli scaglioni di reddito e le
aliquote corrispondenti);
- la lettera e) modifica l'articolo 24 del Tuir, relativo alla
determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti.
1.1 LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Il nuovo articolo 3 del TUIR stabilisce che la base imponibile e'
determinata riducendo il reddito complessivo degli oneri deducibili
spettanti ai sensi dell'articolo 10.
Nella precedente formulazione, la disposizione prevedeva la non concorrenza
alla formazione del reddito anche della deduzione per assicurare la
progressivita' dell'imposizione (cosi' detta "no-tax area") e delle
deduzioni per oneri di famiglia. Poiche' sono stati abrogati sia la "no tax
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area" che le deduzioni per carichi familiari, per determinare il reddito
imponibile e' sufficiente sottrarre dal reddito complessivo soltanto gli
oneri deducibili, di cui all'art. 10 del Tuir, e il reddito derivante
dall'abitazione principale, ai sensi del comma 3-bis, dello stesso articolo
10.
1.2 LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
Il comma 6, lettera b), sostituisce l'articolo 11 del Tuir, riconducendo in
tale disposizione le norme relative alla determinazione dell'imposta, che
nel Tuir vigente fino al 31 dicembre 2006 erano contenute nell'articolo 13.
Sono contestualmente abrogate le disposizioni relative alla deduzione per
assicurare la progressivita' dell'imposizione, in precedenza disciplinate
dall'articolo 11 del Tuir.
Il nuovo articolo 11, rubricato "Determinazione dell'imposta", definisce i
nuovi scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote di tassazione.
Secondo il nuovo articolo 11 del Tuir, l'imposta lorda e' determinata
applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Scaglioni Aliquote %
a) fino a 15.000 euro 23%
b) oltre 15.000 euro e fino a 27%
28.000 euro
c) oltre 28.000 euro e fino a 38%
55.000 euro
d) oltre 55.000 euro e fino a 41%
75.000 euro
e) oltre 75.000 euro 43%
Per finalita' di coordinamento, il comma 8 l.f. ha soppresso l'articolo 1,
comma 350, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) che
prevedeva il contributo di solidarieta' del 4 per cento dovuto sulla parte
di reddito imponibile eccedente l'importo di 100.000 euro. Tale contributo,
ancorche' contemplato da una norma non inserita nel Tuir, aveva la funzione
di una vera e propria aliquota di imposta applicabile sul reddito delle
persone fisiche. Le aliquote d'imposta vigenti fino al 31 dicembre 2006,
invero, erano sostanzialmente quattro, posto che l'ultima aliquota, pari al
43 per cento (39 per cento + 4 per cento) e risultante dall'incidenza del
contributo di solidarieta', si applicava allo scaglione di reddito che
superava 100.000 euro.
In considerazione della reintroduzione delle detrazioni oggettive (di cui al
nuovo art. 13 del Tuir) e delle detrazioni per carichi di famiglia (di cui
al nuovo art. 12 del Tuir), il comma 3 del nuovo articolo 11 prevede che
l'imposta netta sia determinata sottraendo dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13,
15 e 16 del Tuir e in altre disposizioni di legge.
Il comma 4 del nuovo articolo 11, infine, contiene la medesima disposizione
prevista dall'art. 13 del Tuir, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006.
In particolare, e' stabilito che dall'imposta netta si detrae l'ammontare
dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'art. 165 del
Tuir (crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero) con l'avvertenza
che, se l'ammontare dei crediti e' superiore a quello dell'imposta netta, il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
1.3 PENSIONATI CON REDDITI DA PENSIONE NON SUPERIORI A 7.500 EURO
Il comma 2 dell'art. 11 del Tuir, nel testo riformulato dalla legge
finanziaria, prevede una particolare ipotesi di esenzione dal pagamento
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dell'imposta. Essa compete ai soggetti con reddito complessivo composto
esclusivamente da:
. redditi di pensione (goduti per l'intero anno) non superiori a 7.500
euro;
. redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro;
. reddito di fabbricati derivante dall'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e relative pertinenze.
L'esenzione dal pagamento dell'imposta e' finalizzata ad evitare che nelle
situazioni in cui ricorrono le condizioni descritte dalla norma, il
pensionato possa essere svantaggiato rispetto al regime previgente.
Il limite di pensione di 7.500 euro, come indicato dalla norma, deve essere
riferito all'intero anno. Pertanto, in caso di possesso di redditi di
pensione percepiti per un periodo inferiore all'anno, fermo restando la
sussistenza delle altre condizioni richieste dalla norma, l'esonero spetta
solo se il reddito, rapportato all'intera annualita' risulta uguale o
inferiore al predetto limite.
1.4 LE NUOVE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
Altra rilevante modifica al meccanismo di determinazione dell'Irpef e'
rappresentata dalla sostituzione delle precedenti deduzioni per oneri di
famiglia con le detrazioni dall'imposta. In sostanza, per il riconoscimento
degli oneri sostenuti dal contribuente nell'interesse del proprio nucleo
familiare, e' ripristinato il sistema delle detrazioni da far valere
sull'imposta lorda, gia' previsto nel sistema tributario anteriormente alla
riforma dell'Irpef attuata dalla legge n. 311, del 30 dicembre 2004.
Il vecchio articolo 12 del Tuir, rubricato "Deduzioni per oneri di famiglia"
e' stato sostituito dal nuovo articolo 12, rubricato "Detrazioni per carichi
di famiglia".
Preliminarmente si osserva che il nuovo art. 12 conferma i requisiti per
essere considerato familiare a carico. Infatti, al comma 2, stabilisce che
un soggetto per essere considerato a carico di un altro deve possedere un
reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri
deducibili. Nel reddito complessivo vanno computate anche le retribuzioni
corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche
e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli
enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa
cattolica,.
Inoltre, viene confermato il principio per cui le detrazioni per carichi di
famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste (comma 3).
Il nuovo articolo 12, comma 1, indica alle lettere a) e b) le detrazioni per
il coniuge a carico; alla lettera c) le detrazioni per figli a carico; alla
lettera d) le detrazioni per altri familiari a carico.
I commi 2 e 3 indicano, rispettivamente, le condizioni di spettanza delle
detrazioni e il periodo da considerare.
Il comma 4 stabilisce le regole per il calcolo delle detrazioni spettanti.
Con la riscrittura del menzionato articolo 12 e' stata eliminata dall'ambito
degli oneri di famiglia la deduzione per le spese sostenute per gli addetti
all'assistenza personale (c.d. "badanti"). A fronte dei medesimi oneri, il
comma 319 l.f ha previsto, mediante l'introduzione della lettera i-septies)
nell'articolo 15 del Tuir, una detrazione d'imposta del 19 per cento, da
calcolare su un limite massimo di spesa di euro 2.100, in favore dei
soggetti con reddito complessivo non superiore a 40 mila euro.
1.4.1 Detrazione per coniuge a carico
Il nuovo articolo 12, comma 1, lettera a) del Tuir prevede, per il coniuge a
carico non legalmente ed effettivamente separato, una detrazione teorica
variabile da zero a 800 euro secondo tre diverse modalita' di determinazione
dell'importo in concreto spettante, corrispondenti a tre classi di reddito.
In particolare, e' previsto che:
1) se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, dalla imposta lorda si
detraggono 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo
corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro.
Il comma 4 del nuovo articolo 12 chiarisce che:
. se il rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 (RC/15.000) e'
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uguale a "1", la detrazione compete nella misura fissa di 690 euro;
. se, invece, tale rapporto e' uguale a "0" la detrazione non compete;
. negli altri casi e, quindi, nelle ipotesi in cui detto rapporto dia
un risultato compreso tra zero e uno, lo stesso va assunto
considerando le prime quattro cifre decimali.
Tale calcolo e' espresso dalla seguente formula:
800 - (110 x (RC / 15.000))
Esempi di calcolo:
n con reddito complessivo pari a 15.000, la detrazione compete nella
misura di 690 euro (rapporto e' uguale a 1);
n Con reddito complessivo uguale a zero, la detrazione non compete
(rapporto uguale a zero);
n Con reddito complessivo pari a 10.000:
800 - (110 x (10.000 / 15.000))
800 - (110 x 0,6666)
800 - 73,33 = 727,67
la detrazione compete nella misura di euro 727,67.
Il valore indicato nella parentesi quadra, da sottrarre all'importo di euro
800, aumenta al crescere del reddito, fino ad arrivare a 110 euro quando il
reddito e' uguale a 15.000 euro.
Gli importi indicati dalla norma, di 800 e 110 euro, devono essere
rapportati al periodo in cui il coniuge e' stato a carico. Ad esempio, in
caso di matrimonio contratto il 12 dicembre il coniuge risulta a carico
dell'altro coniuge per un mese. Pertanto il calcolo della detrazione
spettante, a fronte di un reddito di 10.000 euro, sara' espresso dalla
seguente formula:
(800: 12 x 1) - ((110: 12 x 1) x (10.000 / 15.000))
(800: 12 x 1) - ((110: 12 x 1) x 0,6666 = 60,56
Al medesimo risultato si giunge rapportando al mese il risultato finale del
calcolo di determinazione:
800 - (110 x (10.000 / 15.000)) = 726,66
800 - (110 x 0,6666 ) = 726,67: 12 x 1= 60,56
2) se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000
euro, dall'imposta lorda si detraggono 690 euro. Inoltre, ai sensi della
lettera b), del comma 1, del nuovo articolo 12, del Tuir, la detrazione
spettante e' aumentata di un importo paria a:
- 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non
a 29.200 euro;
- 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non
a 34.700 euro;
- 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non
a 35.000 euro;
- 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non
a 35.100 euro;
- 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non
a 35.200 euro.
Il riferimento contenuto nella norma alla "detrazione spettante" implica che
gli importi aggiuntivi devono essere assunti nell'intero ammontare indicato
senza essere rapportati al periodo in cui il coniuge e' stato a carico. Ad
esempio, in caso di matrimonio contratto il 9 luglio il coniuge risulta a
carico per sei mesi e la detrazione spettante, a fronte di un reddito di
35.110 euro, sara' di euro 355 ((690/12 x 6) +10).
3) se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro
dall'imposta lorda si detraggono 690 euro.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo
di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
Ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 12, se il rapporto e' uguale a "0",
non spetta alcuna detrazione. Per determinare la detrazione effettiva il
risultato del rapporto deve essere considerato assumendo le prime quattro
cifre decimali.
Tale calcolo e' espresso dalla seguente formula:
690 x ((80.000 - RC) / 40.000)
n Con reddito complessivo uguale a euro 80.000, la detrazione non
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compete (rapporto uguale a zero)
n Con reddito complessivo pari a 41.000
690 x ((80.000 - 41.000) / 40.000)
690 x (39.000 / 40.000)
690 x 0,975 = 672,75
la detrazione compete nella misura di 672,75
n Con reddito complessivo pari a 60.000
690 x ((80.000 - 60.000) / 40.000)
690 x (20.000 / 40.000)
690 x 0,5 = 345,00
la detrazione compete nella misura di 345,00
n Con reddito complessivo pari a 79.000
690 x ((80.000 - 79.000) / 40.000)
690 x (1.000 / 40.000)
690 x 0,025 = 17,25
la detrazione compete nella misura di 17,25
1.4.2 Detrazione per figli a carico
Il nuovo articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir stabilisce che
dall'imposta lorda si detraggono per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, i
seguenti importi teorici:
. 800 euro;
. 900 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni.
Inoltre, la detrazione teorica e' aumentata di un importo pari a:
. 220 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
. 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti
con piu' di tre figli a carico.
Pertanto, per un figlio minore di tre anni portatore di handicap, la
detrazione teorica e' di 1.120 euro e, per un figlio minore di tre anni
portatore di handicap che sia a carico con altri tre fratelli, la detrazione
teorica e' di 1.320.
Anche in base alla nuova disposizione le detrazioni per figli spettano a
prescindere dall'eta' del figlio e dalla convivenza di questo con i
genitori, ferma restando la sussistenza della condizione del limite di
reddito.
Le detrazioni previste dalla norma sopra riportate sono solo teoriche in
quanto, per determinare gli importi effettivamente spettanti, occorre
calcolare il rapporto tra 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
95.000 euro e moltiplicarlo per la detrazione teorica. In presenza di piu'
figli l'importo di 95.000 euro e' aumentato, sia al numeratore che al
denominatore del rapporto, per ogni figlio successivo al primo, di 15.000
euro.
Ad esempio, in caso di due figli, l'importo di 95.000 euro e' aumentato di
15.000 euro (110.000), nel caso di tre figli e' aumentato di 30.000 euro
(125.000) e cosi' via. L'importo cosi' aumentato deve essere considerato con
riferimento a tutti i figli, compreso il primo, e deve essere assunto
interamente senza effettuare alcun ragguaglio al periodo in cui i figli sono
a carico. Occorre, invece, ragguagliare l'ammontare della detrazione
teorica, eventualmente maggiorato in ragione delle condizioni e del numero
dei figli, con riferimento ai mesi in cui il figlio e' stato a carico e
della eventuale ripartizione tra i genitori.
Ai sensi del comma 4, le detrazioni non competono se il rapporto e' pari a
zero o minore di zero (reddito complessivo uguale o maggiore di 95.000
aumentato degli ulteriori importi riferiti al numero dei figli) ovvero
quando il rapporto e' uguale a uno (reddito complessivo pari a zero). Negli
altri casi, il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Le maggiorazioni spettanti in ragione del numero dei figli (euro 200 ed euro
15.000) si applicano per l'intero anno, a prescindere dal momento in cui si
verifica l'evento che da' diritto alla maggiorazione stessa.
Esempio 1
Due figli interamente a carico di un solo genitore per 12 mesi, di cui
il primo maggiore di tre anni e l'altro minore di tre anni.
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800 per il figlio maggiore di tre anni
900 per il figlio minore di tre anni
1.700 x ((95.000 + 15.000) - RC): (95.000 +15.000)
Esempio 2
Due figli interamente a carico di un solo genitore per 12 mesi, di cui
uno minore di tre anni e uno portatore di handicap maggiore di tre
anni:
900 per il figlio minore di tre anni
(800 + 220) = 1020, per il figlio portatore di handicap maggiore di
tre anni
1.920 x ((95.000 + 15.000) - RC): (95.000 +15.000)
Esempio 3
Tre figli interamente a carico di un solo genitore di cui, due
maggiori di tre anni a carico per 12 mesi e uno portatore di handicap
minore di tre anni a carico per mesi 3:
800 + 800 = 1600, per i due figli maggiori di tre anni
(900 + 220): 12 x 3 = 280, per il figlio portatore di handicap minore
di tre anni, a carico per tre mesi
1880 x ((95.000 + 30.000) - RC): 95.000 +30.000
Esempio 4
Quattro figli interamente a carico di un solo genitore, di cui tre
maggiori di tre anni e uno minore di tre anni, nato il 23 settembre.
Il figlio piu' grande si sposa il 16 settembre e passa a carico del
proprio coniuge. Si ricorda che per i contribuenti con piu' di tre
figli a carico, la detrazione e' aumentata di 200 euro per ciascun
figlio a partire dal primo.
(800 + 200) x 2 = 2.000, per i due figli maggiori di tre anni e a
carico per tutto l'anno
(800 + 200): 12 x 9 = 750, per il figlio che si sposa il 16 settembre
(900 +200): 12 x 4 = 367, per il figlio che nasce il 23 settembre
3.117 x ((95.000 + 45.000) - RC): (95.000 +45.000)
1.4.3 Ripartizione della detrazione tra i genitori
Secondo le nuove disposizioni, diversamente da quanto consentito in
precedenza, i genitori non possono ripartire liberamente tra loro la
detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica.
La norma prevede, inoltre, regole diverse nelle ipotesi di genitori separati.
1.4.4 Genitori non legalmente ed effettivamente separati
Per i genitori non legalmente ed effettivamente separati la detrazione per
figli a carico e' ripartita, in via normativa, nella misura del 50 per cento
ciascuno. Il criterio secondo cui la detrazione e' attribuita ai genitori in
egual percentuale puo' essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori
stessi si accordino per attribuire l'intera detrazione a quello dei due che
possiede il reddito complessivo di ammontare piu' elevato.
Attraverso la previsione di tale accordo, il legislatore ha inteso, in linea
di principio, evitare che, a causa dell'incapienza dell'imposta dovuta da
uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio
fiscale previsto per i figli a carico. E' possibile, tuttavia, dar corso
all'accordo anche in assenza di tale condizione "di incapienza" poiche' la
norma, nel consentire l'attribuzione dell'intera detrazione al genitore con
il maggior reddito, non vi fa espresso riferimento.
Esempio
Due figli a carico dei genitori per 12 mesi, di cui il primo maggiore
di tre anni e l'altro minore di tre anni
Reddito del padre, 35.000 euro
(800 x 50%) per il figlio maggiore di tre anni
(900 x 50%) per il figlio minore di tre anni
850 x (110.000 - 35.000): 110.000
850 x 0,6818 = 579,53
Allo stesso risultato si giunge se il calcolo della percentuale viene
effettuato sul risultato della formula prevista dalla norma:
1.700 x (110.000 - 35.000): 110.000
1.700 x 0,6818 = 1.159,06
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1.159,06 x 50% = 579,53
reddito della madre 28.000 euro
(800 x 50%) per il figlio maggiore di tre anni,
(900 x 50%) per il figlio minore di tre anni
850 x (110.000 - 28.000): 110.000
850 x 0,74,54 = 633,59
Allo stesso risultato si giunge se il calcolo della percentuale viene
effettuato sul risultato della formula prevista dalla norma:
1.700 x (110.000 - 28.000): 110.000 = 1.267,27
1.267,18 x 50% = 633,59
I genitori possono concordare che la detrazione spetti interamente al padre
il quale potra' usufruirne per un ammontare pari a
(800 + 900) x (110.000 - 35.000): 110.000
(800 + 900) x 0,6818 = 1.159,06
1.4.5 Genitori legalmente ed effettivamente separati
Per i genitori legalmente ed effettivamente separati ovvero in caso di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
la ripartizione della detrazione tra i genitori e' diversamente disciplinata
a seconda che sia stabilito o meno l'affidamento congiunto dei figli. E',
infatti, previsto che "la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al
genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la
detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per
cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di
affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in
tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e'
assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso
accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario
un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento
congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa".
In relazione alla possibilita' riconosciuta ai genitori separati di
accordarsi in riferimento all'attribuzione della detrazione, si ritiene che,
al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori separati e
non separati, le disposizioni in materia di attribuzione della detrazione
debbano essere interpretate secondo criteri unitari, ravvisabili:
1) nel superamento del principio, applicabile nella vigenza della
pregressa normativa, che consentiva ai genitori di individuare
liberamente la percentuale di detrazione spettante a ciascuno;
2) nella fissazione della detrazione secondo le percentuali prefissate
del cinquanta e del cento per cento;
3) nella possibilita' di derogare alle attribuzioni effettuate per
legge esclusivamente nei limiti delle predette percentuali.
In sostanza:
. in caso di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, la
detrazione spetta interamente al genitore affidatario salvo la
possibilita' di un diverso accordo. Tale accordo puo' essere finalizzato
a ripartire la detrazione nella misura del 50 per cento ovvero ad
attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito piu' elevato;
. nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e'
ripartita tra i genitori nella misura del 50 per cento salvo la
possibilita' di un diverso accordo. Tale accordo puo' avere il contenuto
di attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito piu'
elevato.
Al di fuori delle predette ipotesi, la norma prevede, in caso di imposta
incapiente del genitore che ha diritto alla detrazione, la possibilita' di
devolvere in favore dell'altro genitore la detrazione non fruita per
incapienza anche parziale dell'imposta e che quest'ultimo, salvo diverso
accordo, e' tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari
all'intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, un importo pari
al 50 per cento della detrazione stessa.
Al verificarsi di tale condizione, la rinuncia da parte del genitore con
imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell'altro,
non opera automaticamente ma deve essere portata a conoscenza dell'altro
genitore e presuppone un'intesa tra i genitori i quali devono rendere
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reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali.
La predetta intesa non e' obbligatoria e puo' intervenire solo nel caso in
cui un genitore, non avendo la possibilita' di usufruire della detrazione
per limiti dell'imposta dovuta, comunichi all'altro la volonta' di
attribuire la detrazione per l'intera quota. Il riferimento normativo alla
impossibilita' di "usufruire della detrazione per limite di reddito" si
ricollega all'ipotesi in cui il genitore, originariamente destinatario del
beneficio riconosciuto per i figli a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR,
non possa di fatto fruire in tutto o in parte della detrazione d'imposta, a
causa di una imposta insufficiente.
Si evidenzia, infine, che l'importo da riversare all'altro genitore e' pari
al 50 o al 100 per cento della detrazione effettivamente spettante.
Con riferimento ai genitori non coniugati, tenuto conto che la legge n. 54
del 2006, concernente disposizioni in materia di separazione dei genitori e
affidamento condiviso dei figli, stabilisce all'articolo 4, comma 2, che le
disposizioni della menzionata legge n. 54 del 2006 si applicano anche in
caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del
matrimonio, nonche' ai procedimenti relativi ai figli di genitori non
coniugati, si ritiene che trovi applicazione la medesima disciplina delle
detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori
separati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai
figli. In assenza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50
per cento tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a
quello dei due con il reddito piu' elevato.
La detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall'eta' del figlio e
dalla convivenza con i genitori e dalla eventuale circostanza che il figlio
sia portatore di handicap. Nelle ipotesi in cui la norma richiede la
condizione dell'affidamento disgiunto o congiunto per l'assegnazione della
detrazione, rispettivamente, nella misura intera ovvero nella misura del 50
per cento, si ritiene che i genitori possano continuare, salvo diverso
accordo, a fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap,
della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel
periodo della minore eta' del figlio.
A seguito di accordo tra i genitori (separati, non coniugati, non separati)
e' dato definire, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa,
una attribuzione della detrazione per figli a carico diversa da quella
legale, presupponendo, quindi, che se la detrazione e' richiesta da un
genitore, l'altro genitore vi abbia rinunciato. Inoltre, la norma non
richiede una particolare forma. Pertanto, in caso di richiesta della
detrazione da parte di entrambi i genitori in misura superiore a quella che
sarebbe loro consentito secondo i chiarimenti forniti con la presente
circolare, in sede di liquidazione, la detrazione sara' riconosciuta ai due
genitori nella misura legale del 50 per cento, presupponendosi - salvo prova
contraria fornita dagli interessati - l'assenza dell'accordo. I modelli di
dichiarazione dei redditi saranno predisposti al fine di consentire un
adeguato controllo mediante la verifica dei dati relativi all'altro genitore
anche risultanti dalle certificazioni presentate dai sostituti d'imposta,
con riferimento ai contribuenti esonerati dalla presentazione della
dichiarazione. Resta ferma la possibilita' da parte dei genitori di fornire
la prova dell'accordo e usufruire della detrazione nella misura convenuta,
in caso di richiesta da parte dell'amministrazione in sede di controllo.
1.4.6 Coniuge fiscalmente a carico dell'altro o mancante
Il nuovo articolo 12 conferma che, in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione per i figli compete a quest'ultimo per l'intero
importo. Inoltre, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli
naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono
figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e'
coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu'
convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.
Per "primo figlio" si deve intendere quello di eta' anagrafica maggiore tra
quelli a carico.
Ai fini della verifica della convenienza occorre confrontare la detrazione
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spettante con riferimento al coniuge e quella spettante con riferimento al
figlio.
In presenza di piu' figli, qualora risulti piu' conveniente la detrazione
per coniuge a carico rispetto a quella spettante per il figlio, le
detrazioni per i figli successivi al primo andranno calcolate tenendo conto
del numero di tutti i figli a carico, compreso il primo.
Esempio 1
Genitore con tre figli maggiori di tre anni, a carico per l'intero
anno, in assenza di coniuge e con un reddito presunto di 30.000.
Detrazione per il primo figlio:
800 x ((95.000 + 30.000) - 30.000): (95.000 + 30.000) = 608
calcolo della detrazione effettiva per il coniuge
690 + 20 = 710
Il genitore potra' fruire della detrazione di euro 710 per il primo figlio e
della detrazione di euro 1216 per gli altri due figli. Tale ultimo importo
si ricava mediante il seguente calcolo:
(2 x 800) x ((95.000 + 30.000) - 30.000): (95.000 + 30.000)
1600 x 0,7600 = 1216,00.
Esempio 2
Genitore con tre figli maggiori di tre anni a carico per l'intero
anno, di cui il maggiore portatore di handicap, in assenza di coniuge
e un reddito presunto di 30.000.
calcolo della detrazione per il primo figlio:
1020 x ((95.000 + 30.000) - 30.000): (95.000 + 30.000)
1020 x 0,7600 = 775,20
calcolo della detrazione effettiva per il coniuge
690 + 20 = 710
Il genitore potra' fruire della detrazione di euro 775,20 per il primo
figlio e della detrazione di euro 1216 per gli altri figli.
1.4.7 Detrazione per altri familiari a carico
Ai sensi della nuova formulazione dell'art. 12, comma 1, lettera d), del
Tuir, compete una detrazione pari a 750 euro, da ripartire pro-quota tra
coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
La detrazione indicata e' teorica in quanto per individuarne l'effettivo
ammontare e' necessario calcolare il rapporto tra 80.000 diminuito del
reddito complessivo, e 80.000.
Tale calcolo e' espresso dalla seguente formula:
750 x (80.000 - RC): 80.000
dove RC e' il reddito complessivo del contribuente.
Il comma 4 dell'articolo 12 stabilisce, inoltre, che se il rapporto e' pari
o minore di zero ovvero uguale a uno, le detrazioni non competono. Negli
altri casi, il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Pertanto, se il reddito complessivo e':
. uguale a 80.000, il rapporto e' uguale a "0" e quindi non spetta
alcuna detrazione
. maggiore di 80.000, il rapporto e' inferiore a "0" e quindi non
spetta alcuna detrazione
. uguale a "0", il rapporto e' uguale a "1" e quindi non spetta alcuna
detrazione
. maggiore di "0" e minore di 80.000, l'importo della detrazione
teorica (750 euro) deve essere moltiplicato per il risultato del
rapporto, utilizzando le prime quattro cifre decimali.
In presenza di piu' soggetti che hanno diritto alla detrazione, la norma
stabilisce che la stessa deve essere ripartita "pro quota". Si ritiene che
con la locuzione "pro quota" il legislatore abbia affermato che la
detrazione debba essere ripartita in misura eguale tra gli aventi diritto,
intendendo gli aventi diritto i soggetti che abbiano effettivamente
sostenuto il carico risultante dalla convivenza o dall'erogazione di un
assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria.
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1.4.8 Condizioni per la fruizione delle detrazioni
Il nuovo art. 12 conferma i requisiti per essere considerato familiare a
carico. Infatti, al comma 2 stabilisce che un familiare, per essere
considerato a carico di un altro, deve possedere un reddito complessivo,
computando in esso anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche'
quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa
e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro,
al lordo degli oneri deducibili sostenuti dalla persona a carico. Il
predetto limite e' fissato con riferimento all'intero periodo d'imposta,
rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si e'
prodotto nel corso del periodo stesso.
Inoltre, viene confermato il principio per cui le detrazioni per carichi di
famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste (comma 3).
Esempio 1
Se un figlio a carico del padre si sposa il 19 settembre e passa carico del
proprio coniuge per il restante periodo dell'anno, la detrazione teorica
spettera' per i 9/12 al padre e per i 4/12 al coniuge.
Esempio 2
Se, ad esempio, un figlio a carico compia 3 anni il 12 maggio del 2007, la
detrazione teorica dovra' essere assunta in misura pari a 5/12 di euro 900
per i primi cinque mesi e in misura pari ai 7/12 di euro 800 per i restanti
sette mesi.
1.4.9 Reddito complessivo
Ai fini del calcolo dell'ammontare della detrazione spettante, la norma fa
riferimento al reddito complessivo del contribuente che richiede le
detrazioni. Si ricorda che il reddito complessivo e' costituito dalla somma
dei redditi percepiti dalla persona, al lordo degli oneri deducibili,
compreso il reddito imputabile all'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale alle relative pertinenze.
Si ricorda che il reddito (rendita catastale) della casa adibita ad
abitazione principale e delle sue pertinenze, va dichiarato tra i redditi
dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal
contribuente per la determinazione del reddito complessivo; quindi, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3-bis, del Tuir, dal reddito complessivo si sottrae
l'importo della rendita catastale dell'abitazione principale e delle sue
pertinenze, al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile Irpef.
1.5 ALTRE DETRAZIONI
L'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha
sostituito l'art. 13 (gia' dedicato alla determinazione dell'imposta),
introducendo specifiche detrazioni dall'imposta lorda di importo variabile
in funzione della tipologia di reddito posseduto e dell'ammontare del
reddito complessivo, che, come sopra ricordato, e' comprensivo del reddito
derivante dalla casa di abitazione.
La nuova normativa ripristina il sistema delle detrazioni d'imposta, vigente
fino al 2002, con alcune particolarita'.
Sono, infatti, ampliate le categorie di reddito interessate dal beneficio e,
in alcune ipotesi, la detrazione e' stabilita sulla base di importi teorici
da commisurare al reddito complessivo per calcolare l'ammontare
effettivamente spettante.
Inoltre, al fine di garantire un'area di esenzione dall'imposizione, in
analogia con quanto si verificava in applicazione della c.d. "no-tax area",
e' assicurato un importo minimo di detrazione in casi espressamente definiti.
Le detrazioni sono fissate dalla norma secondo importi teorici e spettano
effettivamente nella misura risultante da una formula matematica che
consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito
complessivo dell'avente diritto, fino ad annullarsi del tutto se il reddito
complessivo supera i 55.000 euro.
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Il nuovo articolo 13 si compone di 6 commi:
n I commi 1 e 2 prevedono le detrazioni per i titolari di redditi di
lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati;
n Il comma 3 prevede le detrazioni per i titolari di pensioni;
n Il comma 4 stabilisce regole particolari per i pensionati di eta'
uguale o superiore a 75 anni;
n Il comma 5 prevede le detrazioni per i titolari di redditi di lavoro
autonomo, impresa minore, altri redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, di lavoro autonomo e commerciali occasionali;
n Il comma 6 fissa le regole per il calcolo della detrazione effettiva.
1.5.1 Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Il comma 1 del nuovo art. 13 del Tuir prevede che se alla formazione del
reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente (ad
esclusione dei redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a)
ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50,
comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del Tuir, spetta una
detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo di lavoro nell'anno e
graduata in relazione all'ammontare del reddito complessivo.
In particolare, per quanto riguarda i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, secondo la nuova disposizione possono fruire della detrazione
per lavoro dipendente:
- i soci di cooperative di produzione e lavoro e delle altre
cooperative di cui all'articolo 50, comma 1, lett. a), (sempre che il
rapporto, diverso da quello associativo, intercorrente con la
cooperativa, sia di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa);
- i lavoratori che percepiscono indennita' da terzi in relazione a
prestazioni rese in connessione alla loro qualita' di lavoratori
dipendenti (articolo 50, comma 1, lettera b);
- i percettori di borse di studio, di premi o di sussidi corrisposti
per fini di studio o di addestramento professionale (articolo 50,
comma 1, lettera c);
- i collaboratori coordinati e continuativi (articolo 50, comma 1,
lettera c-bis);
- i sacerdoti (articolo 50, lettera d);
- i titolari di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza
complementare (articolo 50, lettera h-bis);
- i lavoratori impiegati in attivita' socialmente utili (articolo 50,
lettera l).
A decorrere dal 1 gennaio 2007, gli importi della detrazione per lavoro
dipendente sono pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 8.000 euro.
In ogni caso, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non
puo' essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato ed a 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato. Cio'
significa che tali misure minime competono a prescindere dal risultato
del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell'anno;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro. Per determinare la
detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:
1.338 + (502 x (15.000 - RC): 7.000)
L'importo della parentesi quadra, da aggiungere a euro 1.338, decresce al
crescere del reddito. Il comma 6 del nuovo articolo 13 stabilisce che se il
risultato del rapporto e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
Gli importi fissati dalla norma di 1.338 e di 502 euro devono essere
rapportati al periodo di lavoro nell'anno. Ad esempio, in caso di rapporto
di lavoro di durata di 306 giornate, dal 1 marzo al 31 dicembre, a fronte
di un reddito di 10.000 euro, la detrazione spettante sara' espressa dalla
seguente formula:
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(1.338: 365 x 306) + ((502: 365 x 306) x (15.000 - 10.000): 7.000) =
= 1121,72 + (420,85 x 0,7142) = 1.422,30
Al medesimo risultato si giunge rapportando il risultato finale:
1.338 + (502 x (15.000 - 10.000): 7.000) =
= 1338 + (502 x 0,7142) = 1.696,53
1.696,53: 365 x 306 = 1.422,30
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a
55.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. Il comma 6 del nuovo
articolo 13 stabilisce che se il risultato del rapporto indicato dalla
norma e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali. L'importo di 1.338 euro deve essere rapportato al periodo di
lavoro nell'anno.
Inoltre, il comma 2 dell'art. 13 stabilisce che la detrazione spettante
e' aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 23.000
euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 24.000
euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 25.000
euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 26.000
euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 27.700
euro ma non a 28.000 euro.
In sostanza, per determinare la detrazione spettante occorre prima applicare
la formula indicata dalla norma - 1.338 x ((55.000 - RC): 40.000) - e poi
aggiungere gli importi correttivi. Dalla formulazione della norma, secondo
la quale la "detrazione spettante..... e' aumentata di un importo pari
a...." si evince che gli importi incrementativi devono essere aggiunti alla
detrazione effettivamente spettante, determinata applicando, come previsto,
il meccanismo di calcolo indicato. Gli stessi devono essere assunti
nell'intero ammontare indicato dalla norma senza effettuare alcun ragguaglio
al periodo di lavoro nell'anno.
Esempio 1
Se un soggetto e' percettore di reddito di lavoro dipendente per l'intero
anno ed ha un reddito complessivo di importo pari a 26.000 euro, ha diritto
alla detrazione determinata nel modo seguente:
1.338 x ((55.000 - 26.000): 40.000) =
= 1.338 x 0,7250 = 970,05
Poiche' il reddito complessivo e' pari a euro 26.000, la detrazione
spettante deve essere aumentata dell'ulteriore detrazione di 30 euro: 970,05
+ 30 = 1000,05
La detrazione effettivamente spettante e' pari a 1000,05 euro.
Esempio 2
Se un soggetto e' percettore di reddito di lavoro dipendente per 120 giorni
dal 16 gennaio al 31 maggio, ed ha un reddito complessivo di importo pari a
26.000 euro, l'importo fissato dalla norma di 1.338 deve essere rapportato
al periodo di lavoro nell'anno e quindi, il contribuente ha diritto alla
detrazione determinata nel modo seguente:
(1.338: 365 x 120) x ((55.000 - 26.000): 40.000)
439,89 x 0,7250 = 318,92
Al medesimo risultato si arriva applicando la seguente formula:
1.338 x ((55.000-26.000): 40.000) = 970,05: 365 x 120 =
= 1.338 x 0,7250 = 970,05: 365 x 120 = 318,92
con reddito complessivo pari a euro 26.000, la detrazione spettante deve
essere aumentata dell'ulteriore detrazione di 30 euro, che non deve essere
rapportata al periodo di lavoro: 318,92 + 30 = 348,92
totale detrazione pari a 348,92 euro.
Con riferimento alla previsione del nuovo articolo 13, comma 1, in base alla
quale le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno
rapportate al periodo di lavoro nell'anno, si conferma quanto chiarito con
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Servizio di documentazione tributaria
Circolare del 16/03/2007 n. 15
le circolari n. 326 del 1997 e n. 3 del 1998, relativamente sia ai rapporti
di lavoro indeterminato che a quelli a tempo determinato, i giorni per i
quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla
retribuzione che e' stata assoggettata a ritenuta.
Pertanto, nel numero di giorni relativamente ai quali va calcolata la
detrazione si devono in ogni caso comprendere le festivita', i riposi
settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i
giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione.
Si precisa che, in ogni caso, nessuna riduzione delle detrazioni va
effettuata in caso di particolari modalita' di articolazione dell'orario di
lavoro (ad esempio, il part-time orizzontale, verticale o ciclico), ne' in
caso di giornate di sciopero.
Inoltre, ai fini dell'attribuzione delle detrazioni in parola, l'anno deve
essere sempre assunto come composto di 365 giorni, anche quando e' bisestile.
In presenza di piu' redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero
dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi
contemporanei devono essere computati una sola volta.
Le detrazioni spettanti in caso di reddito complessivo non superiore a euro
8.000 nella misura di 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e di 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato non devono
essere rapportate al periodo di lavoro. Ne discende che le stesse non sono
cumulabili tra loro ne' con quelle minime previste per i pensionati di cui
ai commi 3 e 4 del nuovo articolo 12 ne' con quelle previste per i redditi
diversi di cui al comma 5 dello stesso articolo 12 del Tuir. Il contribuente
che si trova nella possibilita' astratta di fruire di piu' di una delle
menzionate detrazioni minime, potra' scegliere di applicare quella
favorevole.
1.5.2 Redditi di pensione
I commi 3 e 4 del nuovo art. 13 del Tuir stabiliscono l'importo delle
detrazioni di cui possono fruire i titolari di redditi di pensione, i quali
vengono suddivisi in due categorie a seconda che abbiano piu' o meno di 75
anni di eta'.
In particolare, il comma 3 riguarda coloro che hanno meno di 75 anni di eta'.
In tal caso, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a),
(pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati), spetta una
detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo di pensione nell'anno.
In caso di coesistenza nello stesso periodo d'imposta di redditi di lavoro
dipendente e di redditi di pensione, la non cumulabilita' delle rispettive
detrazioni deve essere intesa con riferimento alle medesime giornate in cui
si svolge il rapporto di lavoro e viene percepita la pensione.
1.5.3 Per i pensionati con meno di 75 anni
Per i pensionati che hanno meno di 75 anni, la detrazione e' pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. In ogni
caso, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo'
essere inferiore a 690 euro. Cio' significa che tale misura minima
compete a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo
di spettanza nell'anno;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito e' superiore a
7.500 euro ma non a 15.000 euro. Per determinare la detrazione spettante
occorre applicare la seguente formula: 1.255 + (470 x (15.000 - RC) :
7.500);
L'importo della parentesi quadra, da aggiungere a euro 1.255, decresce al
crescere del reddito. Gli importi fissati dalla norma di 1.255 e di 470 euro
devono essere rapportati al periodo di pensione nell'anno. Ad esempio, in
caso di pensione erogata per durata di 31 giornate, dal 1 al 31 dicembre, a
fronte di un reddito di 10.000 euro, la detrazione sara' espressa dalla
seguente formula:
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Circolare del 16/03/2007 n. 15
(1.255: 365 x 31) + ((470: 365 x 31) x (15.000 - 10.000): 7.500)
106,59 + (39,92 x 0,6666) = 133,20
Al medesimo risultato si giunge rapportando il risultato finale:
1.255 + (470 x (15.000 - 10.000): 7.500)
1.255 + (470 x 0,6666) = 1.568,30
1.568,30: 365 x 31 = 133,20
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma
non a 55.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. Per determinare la
detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:
1.255 x (55.000 - RC): 40.000
L'importo di 1.255 euro deve essere rapportato al periodo di erogazione
della pensione nell'anno.
Ad esempio, in caso di pensione erogata per di 306 giornate, dal 1 marzo al
31 dicembre, a fronte di un reddito di 20.000 euro, la detrazione sara'
espressa dalla seguente formula:
(1.255: 365 x 306) x ((55.000 - 20.000): 40.000)
1052,13 x 0,8750 = 920,61
Al medesimo risultato si giunge rapportando il risultato finale:
1.255 x ((55.000 - 20.000): 40.000)
1.255 x 0,8750 = 1.098,13
1.098,13: 365 x 306 = 920,62
Il comma 6 del nuovo articolo 13 stabilisce che se il risultato dei rapporti
indicati ai due punti precedenti e' maggiore di zero, lo stesso si assume
nelle prime quattro cifre decimali.
1.5.4 Pensionati con piu' di 75 anni
Il successivo comma 4 dell'art. 13 prevede, per i pensionati che abbiano
un'eta' uguale o superiore a 75 anni, una detrazione di importo maggiore.
In particolare, se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di
eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione
spetta una detrazione dall'imposta lorda, (in luogo di quella prevista al
comma 3), rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con
quella prevista per lavoro dipendente.
La detrazione e' pari a:
. 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. In ogni
caso, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo'
essere inferiore a 713 euro. Tale misura minima compete a prescindere dal
risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell'anno;
. 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro. Per determinare la
detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:
1.297 + (486 x (15.000 - RC): 7.250)
. 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma
nona 55.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. Per determinare la
detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:
1.297 x ((55.000 - RC): 40.000)
Il comma 6 del nuovo articolo 13 stabilisce che se il risultato dei rapporti
indicati ai due punti precedenti e' maggiore di zero, lo stesso si assume
nelle prime quattro cifre decimali.
Resta confermato, come gia' specificato con riferimento alle detrazioni per
reddito di lavoro dipendente, che le detrazioni vanno rapportate al periodo
di pensione nell'anno e quindi, al numero dei giorni che hanno dato diritto
all'erogazione dei trattamenti pensionistici. Per quanto riguarda i criteri
per effettuare il rapporto a giorni e i relativi esempi, si rinvia al
paragrafo precedente.
In considerazione del principio di unita' del periodo d'imposta, si ritiene,
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Circolare del 16/03/2007 n. 15
pur in assenza di una specificazione normativa, che la maggiore detrazione
si applichi a partire dall'inizio dell'anno in cui il pensionato compie i 75
anni.
Le detrazioni spettanti nella misura di 690 euro per i pensionati di eta'
inferiore a 75 anni e di 713 euro per i pensionati di eta' uguale o
superiore a 75 anni non devono essere rapportate al periodo di pensione. Ne
discende che le stesse non sono cumulabili tra di loro, ne' con quelle
minime previste per i lavoratori dipendenti pensionati di cui al comma 2 del
nuovo articolo 12, ne' con quelle previste per i redditi diversi di cui al
comma 5 dello stesso articolo 12 del Tuir. Il contribuente che si trovi
nella possibilita' astratta di fruire di piu' di una delle menzionate
detrazioni minime, potra' scegliere di applicare quella favorevole.
1.5.5 Detrazioni per altri redditi
Il comma 5 dell'art. 13, come modificato dalla legge finanziaria 2007,
disciplina le detrazioni per tutti gli altri redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui all'art. 50 del Tuir, diversi da quelli di cui al
comma 1 dell'art. 13, nonche', per i redditi di lavoro autonomo (art. 53 del
Tuir), per i redditi d'impresa minore (art. 66 del Tuir) e per i redditi
derivanti da attivita' commerciali e professionali non esercitate
abitualmente (art. 67, comma 1, lettere i) ed l) del Tuir).
I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'art. 50 del
Tuir, cui si applicano le detrazioni in commento sono i seguenti:
. compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria del
personale dipendente dal servizio sanitario nazionale (articolo 50, comma
1, lettera e);
. indennita', gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di
pubbliche funzioni (articolo 50, comma 1, lettera f);
. indennita' per cariche elettive (articolo 50, comma 1, lettera g);
. rendite vitalizie e rendite a tempo determinato diverse da quelle
aventi funzioni previdenziali (articolo 50, comma 1, lettera h);
. mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)
(articolo 50, comma 1, lettera i);
In particolare, i titolari dei redditi suddetti possono fruire di una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste per i
redditi di lavoro dipendente o di pensione nei commi 1, 2, e 3, pari a:
. 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
. 1.104 euro se il reddito complessivo e' superiore a 4.800 euro ma non a
55.000 euro. In questo caso, la detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro. Per determinare la
detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:
1.104 x (55.000 - RC): 50.200
Il comma 6 del nuovo articolo 13 stabilisce che se il risultato del rapporto
e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
In tal caso, la detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori
dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere
ragguagliata al periodo di svolgimento dell'attivita' e, pertanto, spetta a
prescindere dal periodo di attivita' svolta nell'anno.
Il legislatore ha precisato espressamente che le detrazioni previste in
favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, dei pensionati e dei
lavoratori autonomi e delle imprese minori e redditi diversi non sono
cumulabili tra loro, quindi, se alla formazione del reddito complessivo
concorrono due o piu' delle tipologie reddituali contemplate dall'art. 13 in
commento, il contribuente potra' scegliere di fruire della detrazione piu'
favorevole.
Si fa presente che la detrazione di cui al presente paragrafo non si applica
ai redditi di lavoro autonomo o di impresa minore, marginali e minimi,
assoggettati ad imposta sostitutiva.
Trova, invece, applicazione in tutti i casi in cui il reddito, anche se
determinato in misura forfetizzata, confluisce nel reddito complessivo,
come, ad esempio, nel caso di attivita' di agriturismo.
2 RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
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Il comma 7 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2007 modifica
l'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973, concernente le ritenute alla fonte
sui redditi di lavoro dipendente, sostituendo i riferimenti alla deduzione
per assicurare la progressivita' dell'imposizione e delle deduzioni per
oneri di famiglia con quelli delle detrazioni per carichi di famiglia e
delle detrazioni per tipologie di reddito. In particolare:
a) nel comma 2, lettera a - primo periodo, concernente la ritenuta sui
compensi erogati in relazione ai periodi di paga, con esclusione delle
mensilita' aggiuntive - le parole da: ", al netto delle deduzioni di
cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico,
rapportate al periodo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato
testo unico, rapportate al periodo stesso" e, nel secondo periodo, le
parole: "Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2," sono
sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni di cui agli articoli 12 e
13";
b) nel comma 2, lettera c) - concernente la ritenuta sugli emolumenti
arretrati - le parole: "al netto delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13";
c) nel comma 3, primo periodo - concernente le operazioni di
conguaglio - le parole: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12,
commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "delle detrazioni
eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13".
2.1 NUOVO ARTICOLO 23, COMMA 2, LETTERA a),
Secondo la nuova formulazione dell'articolo 23, comma 2, lettera a), del DPR
n. 600 del 1973, la ritenuta deve essere operata dal sostituto d'imposta
sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 51 del Tuir,
escluse le mensilita' aggiuntive e gli emolumenti arretrati, corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni
annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e
13 del medesimo Tuir. L'imposta cosi' risultante dovra' essere decurtata
delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 dello stesso TUIR, rapportate
al periodo stesso, le quali sono riconosciute se il percipiente dichiara di
avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione, in linea
generale, vale anche per i periodi d'imposta successivi.
Inoltre, tenuto conto del fatto che la misura delle detrazioni e'
commisurata al reddito complessivo, il sostituto, salvo eventuale diversa
indicazione del sostituito circa il presumibile importo del proprio reddito
complessivo per l'anno cui si riferisce la detrazione, deve considerare, in
via presuntiva, quale reddito complessivo quello di lavoro dipendente o
assimilato o equiparato che nel corso dell'anno corrisponde.
Va anche precisato che, nell'effettuazione delle ritenute, il sostituto
puo', su richiesta del sostituito, applicare una aliquota piu' elevata di
quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di
reddito. In tal modo, senza arrecare alcun danno all'erario, che anzi
fruisce di un versamento anticipato delle imposte, si puo' evitare che, al
momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, ovvero in sede di
presentazione della dichiarazione sui redditi, l'imposta che si rende dovuta
sia particolarmente elevata.
In base alla nuova formulazione della norma, il sostituto deve riconoscere
le detrazioni sin dal primo periodo di paga del 2007, fermo restando il
fatto che alla fine dell'anno, ovvero al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione spettante in relazione
all'ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo
d'imposta.
A tal fine il sostituto d'imposta dovra' procedere per ciascun periodo di
paga al cumulo di tutte le somme e i valori imponibili imputabili al periodo
stesso, con esclusione delle mensilita' aggiuntive e dei compensi della
stessa natura per i quali e' previsto un trattamento autonomo. Si ricorda
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Circolare del 16/03/2007 n. 15
che, come gia' chiarito dalla circolare n. 326 del 1997, il momento di
percezione e' quello in cui il provento esce dalla disponibilita'
dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore. Tale
principio si applica anche con riferimento all'imputazione dei valori
relativi ai beni e servizi concessi al sostituito.
Con riferimento alla nozione di "reddito complessivo"che deve essere assunta
al fine di stabilire l'ammontare delle detrazioni per carichi di famiglia e
di quelle per lavoro dipendente spettanti ai titolari di questa tipologia di
reddito, l'articolo 51, comma 2, lettera h), del Tuir, esclude dalla
formazione del reddito di lavoro dipendente "le somme trattenute al
dipendente per gli oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi
previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in
conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1 lettera
b)."
La circolare n. 326 del 1997 ha evidenziato che tali somme riducono la base
imponibile del reddito di lavoro dipendente in quanto la ratio della norma
e' quella di evitare che il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei
redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili di cui il datore di
lavoro e' a conoscenza avendo effettuato trattenute per gli stessi.
La finalita' di ordine procedurale perseguita dalla disposizione e' tesa a
ridurre gli adempimenti dichiarativi con evidente vantaggio sia per i
contribuenti che per l'amministrazione finanziaria. Nel contempo, e' di
tutta evidenza come tale finalita' sia stata attuata dal legislatore
attraverso una disposizione di carattere sostanziale che incide direttamente
sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Resta fermo che il sostituito puo' fornire al sostituto l'indicazione del
presumibile importo del proprio reddito complessivo per l'anno cui si
riferisce la detrazione, compresa la presenza della casa di abitazione, al
fine di consentire che le detrazioni siano commisurate al reddito
complessivo e non solo a quello di lavoro dipendente.
2.2 DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI
Le condizioni di spettanza delle detrazioni sono previste negli articoli 12
e 13 del TUIR. Pertanto, per quanto riguarda la detrazione per figli e altri
familiari a carico, il sostituito deve dichiarare in primo luogo che il
familiare da considerare a carico possiede un reddito complessivo non
superiore al limite fissato nel comma 3 dell'articolo 12 del TUIR, di euro
2.840,51 al lordo degli oneri deducibili e tenuto conto anche delle
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonche' di quelle corrisposte dalla
Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali
della Chiesa cattolica.
Inoltre, il sostituito dovra' dichiarare se ricorrono le circostanze per
fruire delle detrazioni e in quale misura, tenuto conto che la nuova
disciplina stabilisce regole precise circa la possibilita' di riparto della
detrazione tra gli aventi diritto.
Il sostituito deve anche dichiarare se ricorrono le condizioni previste
dallo stesso articolo 12 (mancanza fisica di un coniuge), ai sensi del quale
avrebbe diritto, se piu' conveniente, alla detrazione prevista per il
coniuge in luogo di quella per il primo figlio a carico.
Per effetto delle novita' circa il riparto della detrazione per familiari a
carico apportate dalla normativa in vigore a partire dal 2007, emerge la
necessita' di adeguare la dichiarazione di spettanza delle detrazioni, per
tener conto dei diversi presupposti che sono alla base delle detrazioni
stesse.
In assenza di una nuova dichiarazione da parte del percipiente il sostituto
in possesso di una dichiarazione resa in periodi precedenti dovra'
riconoscere le detrazioni per figli a carico nella misura legale del
cinquanta per cento ovvero nella misura intera se anche il coniuge del
percipiente e' a suo carico o mancante.
2.3 RAPPORTI DI LAVORO INFERIORI ALL'ANNO
Le modalita' di determinazione delle ritenute e delle detrazioni indicate
nel precedente paragrafo tornano applicabili anche ai rapporti di lavoro a
tempo determinato, per i quali l'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973 non
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prevede specifiche differenti regole.
Si ritiene che anche le detrazioni per i redditi non superiori a euro 8.000,
fissate nella misura minima di euro 690 e di euro 1380, rispettivamente, per
i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato,
in via generale, debbano essere rapportate dal sostituto al periodo di
lavoro nell'anno, in applicazione dell'articolo 23, comma 2, lettera a), del
DPR n. 600 del 1973.
Naturalmente il percipiente potra' fruire della parte di detrazione
eventualmente non goduta in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su
richiesta, in sede di conguaglio.
Resta fermo che, se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi,
il sostituto deve assumere, ai fini del calcolo della detrazione spettante,
il reddito di lavoro dipendente che egli stesso corrisponde e, pertanto,
ricorrendone i presupposti, tener conto della misura minima della
detrazione, attribuendola a partire dalla corresponsione della prima
retribuzione. A tal fine il sostituto puo' comunque invitare i dipendenti a
fornire, ove lo ritengano opportuno, gli elementi che consentano
un'applicazione piu' precisa della nuova detrazione.
La detrazione minima deve quindi essere applicata per l'intero ammontare
previsto e ragguagliata al periodo di paga.
2.4 MENSILITA' AGGIUNTIVE
Per quanto riguarda le ritenute da applicare sulle somme e sugli eventuali
valori relativi alle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa
natura, si conferma quanto precisato a suo tempo con la circolare n. 326 del
1997. E' necessario, cioe', applicare le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui
di reddito. Per mensilita' aggiuntive s'intendono tutte quelle somme
corrisposte nel corso dell'anno con frequenza superiore all'ordinario
periodo di paga e che non costituiscono contabilmente normali integrazioni
delle somme relative ai singoli periodi di paga. Vanno considerate tali,
oltre alle mensilita' aggiuntive propriamente dette (quali la tredicesima,
la quattordicesima mensilita', etc.) anche quelle somme che adempiono alla
stessa funzione delle precedenti, quali, ad esempio, le gratifiche natalizie
e pasquali, le duecento ore degli edili, le gratifiche annuali di bilancio,
i cosiddetti premi trimestrali, semestrali e annuali.
2.5 NUOVO ARTICOLO 23, COMMA 2, LETTERA c)
La modifica all'articolo 23, comma 2, lettera c), apportata dalla l.f. per
il 2007 concernente la ritenuta sugli emolumenti arretrati di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), del TUIR, elimina i riferimenti alle
deduzioni per assicurare la progressivita' dell'imposizione e quelle per
oneri di famiglia, sostituendoli con quelli delle detrazioni oggettive e per
carichi di famiglia.
La nuova formulazione della norma consente al sostituto d'imposta che eroga
gli arretrati di applicare le detrazioni eventualmente spettanti con
riferimento all'anno in cui i redditi si riferiscono, se previste dalla
normativa e nella misura in cui le stesse non sono state fruite. La
disposizione trova applicazione anche con riferimento ai redditi sostitutivi
di quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, le indennita' e somme
erogate dall'INPS o da altri enti, per le quali le detrazioni spettano in
relazione ai giorni che danno diritto all'indennita'.
Per quanto riguarda l'applicazione della nuova disposizione, si ritiene che
per gli arretrati corrisposti nel 2007 e nel 2008, per i quali l'imposta si
calcola sulla base del reddito complessivo netto del biennio precedente in
cui vigeva il sistema della no-tax area e delle deduzioni per oneri di
famiglia, debba trovare comunque applicazione l'articolo 23, comma 2,
lettera c), nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2006, secondo la
quale il reddito del biennio va assunto al netto delle predette deduzioni.
2.6 NUOVO ARTICOLO 23, COMMA 3
Il nuovo comma 3 dell'articolo 23, concernente le operazioni di conguaglio,
stabilisce che il sostituto d'imposta, in sede di conguaglio di fine anno,
ovvero in caso di cessazione, tiene conto delle detrazioni spettanti a norma
degli articoli 12 e 13 del Tuir. Ai fini delle operazioni di conguaglio il
sostituto d'imposta, dovra', per ciascun sostituito, sommare tutte le somme
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e i valori corrisposti (con esclusione degli arretrati relativi ad anni
precedenti e delle indennita' di fine rapporto e delle altre indennita' e
somme).
Sul totale di tutte le somme e dei valori, il sostituto d'imposta deve
calcolare l'imposta dovuta applicando le aliquote progressive dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche in base agli scaglioni di reddito, di cui
all'articolo 11 del TUIR. L'ammontare dell'imposta cosi' determinato dovra'
essere diminuito di quello delle detrazioni, spettanti ai sensi degli
articoli 12 e 13 del TUIR e richieste, anche se di esse non sia stato tenuto
conto nel corso dell'anno.
3 ADDIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF
I commi da 142 a 144 dell'articolo unico della l.f. per il 2007,
stabiliscono sostanziali novita' in materia di addizionale comunale
all'IRPEF, modificando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998,
istitutivo dell'imposta stessa. Inoltre, i commi 684 e seguenti introducono
un sistema di controllo del riassetto del patto di stabilita' che puo'
comportare, in caso di riscontro negativo, l'aumento delle aliquote delle
addizionali comunali. In particolare:
1. il comma 142, lettera a), ha riformulato l'articolo 1, comma 3, del
menzionato d.lgs., stabilendo che "i comuni, con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione
da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento
per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31
maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno
2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione
nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,8
punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche
in mancanza dei decreti di cui al comma 2";
2. con la lettera b) e' stato inserito il comma 3-bis nell'articolo 1,
del richiamato d. lgs. il quale prevede che "Con il medesimo regolamento
di cui al comma 3 puo' essere stabilita una soglia di esenzione in
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";
3. la lettera c), con una disposizione di coordinamento, interviene nel
comma 4 dell'articolo 1, del citato d.lgs. n. 360 del 1998, eliminando i
riferimenti ai crediti d'imposta sugli utili e richiamando esclusivamente
il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo
165 del TUIR. Inoltre, aggiunge in fine al predetto comma, i seguenti
periodi: "L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il
contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1[ gennaio dell'anno
cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il
versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a saldo
unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito
imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo
del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota
di cui al comma 3 e' assunta nella misura deliberata per l'anno di
riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non
oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente
nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto
termine";
4. con la lettera d) viene sostituito il comma 5, prevedendo che
"Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai sostituti d'imposta
di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo
importo e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili,
effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta
e' determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo
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importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal
periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese
di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale
residua dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e
quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322";
5. con la lettera e) e' abrogato il comma 6, il quale stabiliva che
l'addizionale era dovuta al comune nel quale il contribuente ha il
domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento;
6. con i commi 684 e seguenti, viene introdotto un sistema di controllo
del rispetto del patto di stabilita' da parte delle province e dei comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti. In caso di mancato rispetto del
patto di stabilita' interno, accertato con la procedura di cui al comma 686,
il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i
necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro la medesima data, con le modalita' definite dal decreto di cui
al comma 685. Tale comma prevede che per il monitoraggio degli adempimenti
relativi al patto di stabilita' interno, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto
di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it
<http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it> le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 683, sia
quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il
presidente della provincia, in qualita' di commissari ad acta, adottano
entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati,
entro la medesima data, con le modalita' indicate dal decreto di cui al
comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione
necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it <http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it>
degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto
di stabilita' interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti
nonche' di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la
prescritta comunicazione. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno:
a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in
corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano
l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello
0,3 per cento;
b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di
imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i
pagamenti effettuati a decorrere dal 1[ luglio, e' calcolata
applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle
province stesse.
Di seguito saranno esaminate le novita' riguardanti:
1) la possibilita' per i comuni di aumentare l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale comunale attraverso un regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
2) il criterio per cui l'addizionale e' dovuta al comune nel quale il
contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1 gennaio (in luogo
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Servizio di documentazione tributaria
Circolare del 16/03/2007 n. 15
di quella del 31 dicembre);
3) l'introduzione del versamento in acconto;
4) in riferimento ai redditi derivanti da lavoro dipendente e
assimilati, l'individuazione dei nuovi adempimenti a carico dei
sostituti d'imposta.
E' opportuno segnalare che le novita' non riguardano la disciplina
dell'addizionale regionale.
3.1 AUMENTO DELL'ALIQUOTA
In base al nuovo articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del
1998, i comuni possono disporre, con regolamento, la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale, nella misura
massima dello 0,8 per cento, anziche' dello 0,5 per cento, come previsto
precedentemente dall'articolo 1, del decreto legislativo n. 360 del 1998,
vigente fino al 31 dicembre 2006. La nuova formulazione della norma non
prevede piu' un tetto massimo entro il quale contenere l'aumento annuale,
non essendo piu' riproposta la precedente disposizione secondo la quale
l'incremento annuo non doveva essere superiore a 0,2 punti percentuali.
Il comma 144 della l. f. inoltre, modifica l'articolo 51, primo periodo,
della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), al fine di
consentire anche per l'anno 2007 la possibilita' di aumentare l'aliquota
dell'addizionale comunale a tutti i comuni, compresi quelli che si sono
avvalsi in precedenza della facolta' di aumentare l'aliquota
dell'addizionale stessa.
Il nuovo comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998
conferma che le delibere comunali sono efficaci dalla data di pubblicazione
nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche
fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002,
www.finanze.gov.it <http://www.finanze.gov.it>, (area tematica: Fiscalita'
Locale, Addizionale Comunale all'Irpef)
Si fa presente che, come sopra ricordato, il comma 142, lettera b), della l.
f. ha introdotto il nuovo comma 3-bis all'articolo 1 del decreto legislativo
n. 360 del 1998, che prevede la possibilita' per i comuni di stabilire una
soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale sulla base del possesso
di specifici requisiti reddituali.
3.2 DATA DEL DOMICILIO FISCALE
A partire dal 2007 l'imposta e' dovuta al comune nel quale il
contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si
riferisce l'addizionale stessa. Trattasi di una novita', visto che fino al
2006 il Comune competente a ricevere i versamenti andava individuato in base
al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre dell'anno di
riferimento dell'addizionale. La disposizione, pertanto, introduce una
differenziazione rispetto alla corrispondente disciplina prevista per
l'addizionale regionale dove, invece, resta rilevante il domicilio fiscale
del contribuente alla data del 31 dicembre (articolo 50, comma 3, del D.
Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
Si ricorda che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che
generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal
sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate (articolo
50, ultimo comma, del DPR n. 600/1973).
3.3 INTRODUZIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO
Il nuovo articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 360 del 1998, come
modificato dal comma 144, lettera c), stabilisce che il versamento
dell'addizionale comunale e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al
saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura dell'acconto
e' stabilita nel 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al
reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota deliberata per l'anno di
riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre
il 15 febbraio del medesimo anno. Si ricorda che con la medesima delibera,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 390 del 1998, il comune
puo' stabilire una soglia di esenzione dal pagamento dell'imposta, in
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
In caso di pubblicazione della delibera successiva al predetto termine, la
misura dell'aliquota da applicare sara' quella vigente nell'anno precedente.
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Servizio di documentazione tributaria
Circolare del 16/03/2007 n. 15
Si ricorda che l'addizionale comunale si calcola applicando l'aliquota
stabilita dagli enti impositori al reddito complessivo determinato ai fini
dell' Irpef, al netto degli oneri deducibili. A partire dal 2007 non viene
piu' calcolata la deduzione vigente fino al 2006, relativa alle deduzioni
per oneri di famiglia riconosciute ai fini dell' Irpef stessa. Cio' in
virtu' dell'abrogazione delle predette deduzioni per effetto del comma 6
della legge finanziaria per il 2007.
Si ricorda che sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale, ove
deliberata dal comune, i soggetti residenti e non residenti nel territorio
dello Stato se, con riferimento all'anno di imposta sono tenuti al pagamento
al pagamento dell'IRPEF.
Ai fini del riscontro di tale debenza occorre prendere in considerazione il
risultato ottenuto sottraendo dall'imposta lorda, gli importi delle
detrazioni d'imposta spettanti e dei crediti d'imposta per redditi prodotti
all'estero di cui all'articolo 165 del Tuir.
L'articolo 1, comma 8, ultimo periodo, del d.lgs. n. 360 del 1998, rinvia
alle disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche
per quanto non disciplinato dal d.lgs. stesso. Pertanto si ritiene che,
anche con riferimento ai versamenti dell'acconto, trovino applicazione le
disposizioni previste in materia di versamenti dell'acconto dell'Irpef,
dalla legge n. 97 del 1977.
In particolare, e' possibile effettuare il versamento di un acconto
inferiore a quello determinato secondo il metodo storico ordinariamente
previsto, ovvero non effettuarlo, se il contribuente ritiene che non dovra'
l'imposta per l'anno cui si riferisce l'acconto, a causa del sostenimento di
oneri ovvero della produzione di un reddito inferiore a quello dell'anno
precedente.
Si ricorda che anche l'acconto non e' dovuto dai soggetti che rientrano
nella soglia di esenzione deliberata dal comune ai sensi dell'articolo 1,
comma 3-bis, del d.lgs. n. 390 del 1998.
L'acconto deve essere versato in una sola rata, entro il termine previsto
per il saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A partire dal
2007, l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del
2001, come modificato dall'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 223
del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, fissa tale termine al 16
giugno ovvero al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di
interesse corrispettivo. L'acconto dell'addizionale comunale puo' essere
versato anche ratealmente ed in tal caso, sugli importi rateizzati sono
dovuti gli interessi nella misura prevista.
Si fa presente per completezza che, in materia di versamenti minimi,
l'articolo 1, comma 137, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per
il 2006) stabilisce che "A decorrere dal 1 gennaio 2006, le imposte o
addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se
il saldo e' negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con
riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di
dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate
con il modello "730". La disposizione persegue lo scopo di evitare il
rimborso e il versamento di importi ritenuti di entita' minima. Dal
riferimento della norma alla rimborsabilita' delle imposte si desume che la
stessa trova applicazione alle somme dovute a titolo di saldo e non anche a
quelle dovute a titolo di acconto. Queste infatti, essendo non definitive,
non sono rimborsabili fino al momento in cui risulti dalla dichiarazione dei
redditi che non sono dovute.
Per quanto riguarda l'acconto dell'addizionale comunale, si ritiene tuttavia
che, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il versamento
dell'acconto debba essere effettuato direttamente a saldo qualora l'acconto
risulti inferiore a 12 euro, sempreche' il saldo sia superiore a 12 euro.
3.4 ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA IN MATERIA DI ADDIZIONALI
Per i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, l'introduzione dell'acconto ha reso necessario un
adeguamento degli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta che prima
erano individuati con rinvio alle regole fissate per il pagamento
dell'addizionale regionale dall'articolo 50 del decreto legislativo n.
446/1997.
Il nuovo articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 360 del 1998
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Servizio di documentazione tributaria
Circolare del 16/03/2007 n. 15
prevede che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi
equiparati ed assimilati a quelli di lavoro dipendente:
. l'acconto dell'addizionale comunale dovuta e' determinato dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR n. 600/1973;
. il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di nove rate
mensili, a partire dal mese di marzo;
. il saldo dell'addizionale comunale dovuta e' determinato all'atto delle
operazioni di conguaglio e il relativo importo e' trattenuto in un numero
massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello
in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al
quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
. in caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua
dovuta e' prelevata in unica soluzione;
. l'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nel CUD.
Dalle disposizioni normative menzionate deriva che i sostituti d'imposta nel
2007 devono calcolare l'addizionale comunale dovuta per il 2006 nonche'
l'acconto per il 2007. In particolare, i sostituti d'imposta determinano il
saldo per il 2006 al momento delle operazioni di conguaglio, utilizzando
l'aliquota fissata dal comune in cui il dipendente ha domicilio fiscale al
31 dicembre 2006.
Si ricorda che se non e' dovuta l'Irpef non sono dovute neppure le
addizionali, come accade nel caso dei pensionati con reddito di pensione
goduto per l'intero anno non superiore a 7.500 euro, redditi di terreni per
un importo non superiore a 185,92 euro e reddito da fabbricati derivante
dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative
pertinenze.
L'addizionale comunale cosi' determinata viene trattenuta (secondo le stesse
modalita' previste per l'addizionale regionale) in un numero di rate mensili
variabile che va da un minimo di 9 (se il conguaglio e' effettuato a
febbraio) a un massimo di 11 (se il conguaglio e' effettuato a dicembre)
ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in un'unica soluzione
nel periodo di paga in cui sono state svolte le dette operazioni. La base
imponibile e' costituita dal reddito complessivo determinato ai fini
dell'Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'Irpef,
e delle deduzioni per oneri di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir,
nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2006.
L'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2007 e' determinato dai
sostituti d'imposta utilizzando l'aliquota fissata dal comune in cui il
dipendente ha il domicilio fiscale al 1 gennaio 2007. Il sostituto, anche
in sede di acconto, tiene conto delle esenzioni deliberate dai comuni solo
se il percipiente dichiara di essere nelle condizioni previste per fruirne.
In particolare, occorre applicare al reddito imponibile dell'anno precedente
(2006) l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento (2007) qualora la
pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del
medesimo anno ovvero quella vigente nel 2006 in caso di pubblicazione della
delibera successiva al predetto termine. Il relativo importo e' trattenuto
in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo. Il
riferimento alla base imponibile, dell'anno precedente, fornisce ai
sostituti d'imposta la certezza dei dati in base ai quali operare le
ritenute.
Per i soggetti assunti nel corso dell'anno cui l'acconto si riferisce, il
sostituto d'imposta non deve calcolare alcun acconto.
I sostituti d'imposta devono indicare nella certificazione di cui
all'articolo 4, comma 6-ter, del DPR n. 322 del 1998, gli importi delle
addizionali che hanno gia' trattenuto (acconto dell'anno cui si riferisce la
certificazione) e quelli che dovranno trattenere (saldo dell'anno cui si
riferisce la certificazione e acconto dell'anno successivo).
Per quanto riguarda la compilazione della certificazione relativa alle
retribuzioni erogate nel 2006, deve essere indicato nello schema CUD 2007
l'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il 2006 (punto 7) e
l'ammontare dell'acconto dovuto per il 2007 (punto 7-bis).
Si ricorda che le certificazioni sono consegnate agli interessati entro il
15 marzo (28 febbraio a partire dal 2008) dell'anno successivo a quello in
cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Lo schema
approvato con provvedimento del 6 dicembre 2006 deve essere utilizzato anche
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Servizio di documentazione tributaria
Circolare del 16/03/2007 n. 15
per attestare i dati relativi agli anni successivi al 2006, fino
all'approvazione del nuovo schema di certificazione.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2007, compreso il
caso di cessazione avvenuta nei mesi di gennaio e febbraio, e' necessario
effettuare il calcolo dell'addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari
erogati nell'anno.
Per la certificazione delle retribuzioni erogate nel 2007 nel campo 7 dovra'
essere indicato l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta a saldo
sulla base del reddito effettivamente erogato.
Ad esempio:
Acconto addizionale comunale calcolato per il 2007 1000
CUD 2006, campo 7-bis 300
Addizionale in acconto gia trattenuta alla data della 250
cessazione
Addizionale effettivamente dovuta per il 2007 700
Addizionale a saldo 400
CUD 2007, campo 7 400
CUD 2007, campo 7-bis Non compilare
Qualora l'ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle
retribuzioni corrisposte nel 2007 sia inferiore all'acconto certificato nel
campo 7-bis del CUD rilasciato per il 2006, il sostituto d'imposta
provvedera' al conguaglio. Nelle annotazioni deve essere indicato
l'ammontare dell'imposta effettivamente dovuta, al netto di quella
eventualmente rimborsata o non trattenuta. Nelle dichiarazioni dei redditi
sara' prevista l'indicazione dell'eccedenza di addizionale restituita al
percipiente.
Ad esempio:
Acconto addizionale comunale calcolato per il 2007 1000
CUD 2006, campo 7-bis 300
Addizionale in acconto gia trattenuta alla data della 100
cessazione
Addizionale effettivamente dovuta per il 2007 90
Addizionale da restituire 10
Addizionale da non trattenere 200
CUD 2007, campo 7 0
CUD 2007, annotazioni: "Addizionale restituita o non - 210
trattenuta"
CUD 2007, campo 7-bis Non compilare
Si rammenta che la base imponibile sulla quale calcolare l'addizionale
definitiva dovuta per il 2007 e' costituita dal reddito complessivo
determinato, ai fini dell'Irpef, al netto dei soli oneri deducibili di cui
all'articolo 10 del Tuir, essendo le deduzioni per oneri di famiglia
sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia.
3.5 ADDIZIONALI REGIONALI
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Servizio di documentazione tributaria
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Le novita' introdotte in materia di addizionale comunale non riguardano la
disciplina dell'addizionale regionale la quale resta confermata. In
particolare per individuare la regione a favore della quale effettuare il
versamento dell'addizionale si deve fare riferimento al domicilio fiscale
del contribuente alla data del 31 dicembre. Resta confermato che per i
redditi di lavoro dipendente il prelievo dell'addizionale dovuta interviene
nell'anno successivo a quello di riferimento in un numero di rate compreso
tra 11 e 9 a seconda del mese in cui sono state effettuate le operazioni di
conguaglio e non e' dovuto alcun acconto. In caso di cessazione le
addizionali sono trattenute in unica soluzione.
Per i titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e
assimilati, il versamento dell'addizionale regionale e' effettuato sempre in
unica soluzione, con le modalita' e nei termini previsti per il versamento
del saldo dell'Irpef, e non e' dovuto acconto.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 (legge
finanziaria per il 2005), prevede un piano di interventi volti ad assicurare
il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario delle regioni. Il predetto
piano prevede che qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si
registri nel settore sanitario un disavanzo di gestione a fronte del quale
non siano stati adottati i necessari provvedimenti di copertura ovvero gli
stessi non siano risultati sufficienti, il Presidente del Consiglio dei
Ministri diffidi le regioni interessate ad adottare i necessari
provvedimenti di riequilibrio entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello di riferimento. Inoltre, la stessa norma prevede che, in caso di
mancato adempimento, il Presidente della regione, in qualita' di commissario
ad acta, entro i 30 giorni successivi adotti i necessari provvedimenti.
Qualora i provvedimenti necessari non siano adottati entro il 31 maggio,
nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006, si
applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le
maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
Le regioni che per l'anno 2006 sono state interessate dalla procedura, come
risulta dalla comunicazione dei verbali del Tavolo delle certificazioni di
accompagnamento al conto economico del 20 giugno 2006 e del 30 ottobre 2006,
forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, sono l'Abruzzo, il Lazio, la
Campania, il Molise e la Sicilia. Per le menzionate regioni, per l'anno
2006, l'aliquota dell'addizionale regionale da applicare e' quella massima
del 1,4 per cento.
4 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER L'IMPOSTA DOVUTA SUL TFR
Per quanto concerne il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120
del c.c e le indennita' equipollenti, nonche' le altre indennita' e somme
connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, e' prevista una clausola di
salvaguardia, diretta ad assicurare che il nuovo sistema non comporti per i
contribuenti il pagamento di una imposta maggiore rispetto a quella che
sarebbe stata dovuta sulla base delle aliquote in vigore nel 2006.
L'articolo 1, comma 9 l.f. ha introdotto, con riferimento alla
fattispecie disciplinata all'art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR la
possibilita' di applicare la tassazione separata avvalendosi delle aliquote
e degli scaglioni di reddito vigenti fino al 31 dicembre 2006, se piu'
favorevoli.
4.1 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
La nuova clausola di salvaguardia si applica all'imposta dovuta sui
trattamenti di fine rapporto, sulle indennita' equipollenti e sulle altre
indennita' e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir. Si tratta in particolare
delle seguenti indennita' e somme:
. trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile;
. indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata
dei rapporti di lavoro dipendente del pubblico impiego, compresi quelli
contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 50, del
Tuir, concernenti, rispettivamente, i soci di cooperative, i sacerdoti, i
titolari di cariche elettive;
. altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della
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Servizio di documentazione tributaria
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cessazione dei predetti rapporti. Si tratta, a titolo esemplificativo,
delle indennita' e somme corrisposte a titolo di:
o preavviso;
o capitalizzazione di pensioni;
o patto di non concorrenza;
o provvedimento dell'autorita' giudiziaria o transazione relativa
alla risoluzione del rapporto di lavoro;
o incentivo all'esodo.
4.2 APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La norma di cui al comma 9 l. f. non specifica se la clausola di
salvaguardia debba essere applicata dal sostituto d'imposta ovvero
dall'amministrazione finanziaria in sede di riliquidazione.
Al riguardo si rileva innanzi tutto che nelle ipotesi di somme erogate da un
soggetto che non riveste la carica di sostituto d'imposta, per le quali e'
previsto il versamento dell'imposta in acconto nella misura del 20 per
cento, la verifica del trattamento piu' favorevole deve essere sempre
effettuata dall'amministrazione finanziaria.
Se le somme sono erogate da un sostituto d'imposta, in base al tenore
letterale della disposizione secondo la quale "ai fini della determinazione
dell'imposta...si applicano, se piu' favorevoli....." si ritiene che la
verifica debba essere effettuata direttamente dal sostituto d'imposta il
quale, in sede di determinazione dell'imposta, utilizzera' le aliquote e gli
scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se piu' favorevoli. Cio'
in quanto la determinazione dell'imposta, ancorche' provvisoria, e'
effettuata dal sostituto d'imposta.
Successivamente, l'amministrazione finanziaria, in sede di controllo e di
riliquidazione dell'imposta, effettua nuovamente la verifica della
tassazione piu' favorevole nei riguardi del contribuente confrontando i
risultati ottenuti applicando il sistema della tassazione separata e quello
della tassazione ordinaria. In base alla verifica effettuata,
l'amministrazione finanziaria applichera' la tassazione piu' favorevole per
il contribuente.
5 DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO DI CITTADINI EXTRA COMUNITARI
I commi da 1325 a 1328 della l. f. stabiliscono nuove modalita' per la
richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia da parte di cittadini
extracomunitari in sostituzione di quelle previste dall'articolo 21, comma
6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ora espressamente
abrogato.
In particolare, viene stabilito che per i cittadini extracomunitari che
richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione
dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12
del Tuir, la documentazione attestante lo status di familiare a carico puo'
essere costituita da:
a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del
Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da
parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che
provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja
del 5 ottobre 1961..L'apostille, da apporsi sui documenti da valere
fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica
annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla
competente autorita' identificata dalla legge di ratifica della
Convenzione;
c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi
della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come
conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.
La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima
presentazione della documentazione deve essere accompagnata da dichiarazione
che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova
documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
Si ricorda che il riconoscimento delle detrazioni per figli a carico
anteriormente alla entrata in vigore della disposizione in esame, era
regolato dall'articolo 21, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
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Servizio di documentazione tributaria
Circolare del 16/03/2007 n. 15
n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale prevedeva
che la condizione di familiare a carico dovesse essere documentata:
. per i contribuenti con figli a carico residenti in Italia, dallo
stato di famiglia dal quale risultasse l'iscrizione degli stessi nelle
anagrafi della popolazione residente;
. per i contribuenti con figli a carico non residenti in Italia, da
una documentazione equivalente validamente formata nel Paese di
origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano e
asseverata dal Consolato italiano nel Paese di origine come conforme
all'originale.
Il comma 1328 ha abrogato espressamente l'articolo 21, comma 6-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e non ha disciplinato in modo
espresso l'ipotesi in cui i figli a carico del contribuente siano residenti
in Italia. Tuttavia si ritiene che, per far valere le detrazioni relative ai
figli residenti in Italia dei lavoratori extra-comunitari, sia sufficiente,
al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di
famiglia rilasciato dagli uffici comunali. dal quale risulti l'iscrizione
degli stessi nelle anagrafi della popolazione.
6 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA DAI NON RESIDENTI
Il comma 5 l.f. ha sostituito il comma 3 dell'art. 24 del Tuir riguardante
la determinazione dell'imposta per i non residenti.
L'art. 24, comma 3 nella nuova formulazione prevede che l'imposta per i
soggetti non residenti si determina sottraendo dall'imposta lorda:
a) le detrazioni previste dall'art. 13 del Tuir. La novita' riguarda
la possibilita' di scomputare dall'imposta lorda le detrazioni per
lavoro dipendente, pensione e redditi diversi previste dall'art. 13
del Tuir, introdotte con l'entrata in vigore della legge finanziaria
per il 2007
b) le detrazioni per oneri previste dall'art. 15, comma 1, lettere a),
b), g), h), h-bis) e i).
Gli oneri detraibili in base all'art. 15 del Tuir sono gli stessi previsti
dal previgente art. 24. In particolare si tratta delle detrazioni
riconosciute in relazione a:
1. interessi passivi su prestiti o mutui agrari;
2. interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale;
3. spese di manutenzione obbligatorie per la tutela delle cose
d'interesse artistico o storico;
4. erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro;
5. costo specifico o, in mancanza, valore normale dei beni ceduti
gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti del punto
4;
6. erogazioni liberali in denaro in favore di enti senza scopo di
lucro che operano nello spettacolo.
L'ultimo periodo del comma 3, infine, conferma che "Le detrazioni per
carichi di famiglia non competono".
Va tuttavia ricordato che il comma 1324 l.f. ha introdotto, per gli anni
2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia dei soggetti non
residenti, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea
documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non
possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri
deducibili, al limite di euro 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori
dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza,di alcun
beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
La documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle predette
condizioni deve essere individuata con decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze.
(Circolare del 16/03/2007 n. 15)
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