Titolo del provvedimento:

Modalita' per la richiesta di rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti

di autoveicoli e sui servizi di cui all'articolo 19-bis 1, lettere c)

e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, presentata ai sensi del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258,

convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23/03/2007)

art. 1

Modalita' per la richiesta di rimborso dell'IVA

Testo: in vigore dal 23/03/2007

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel

seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del modello.

1. E' approvato il modello, corredato delle relative istruzioni,

che deve essere utilizzato, ai fini della attuazione della sentenza

della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 14 settembre

2006 pronunciata nella causa C-228/05, da parte dei soggetti passivi

che intendono presentare apposita istanza di rimborso dell'IVA

detraibile, forfetariamente determinata ai sensi del decreto-legge

15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge

10 novembre 2006, n. 278, relativamente agli acquisti, anche

intracomunitari, ed importazioni di beni e servizi indicati nell'art.

19-bis 1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuati nell'esercizio

dell'impresa, arte o professione a partire dal 1 gennaio 2003 e fino

alla data del 13 settembre 2006.

2. L'istanza di rimborso attraverso l'utilizzo del predetto modello

deve essere trasmessa in via telematica entro il 15 aprile 2007.

2. Rimborso in misura forfetaria.

1. In relazione agli acquisti indicati nell'art. 1, la detrazione

e' ammessa nella misura corrispondente alle percentuali di seguito

indicate, stabilite per settori di attivita', in base all'utilizzo

medio delle autovetture e degli autoveicoli:

a) agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura &ul;

35%;

b) altri settori di attivita' &ul; 40%;

2. L'importo effettivamente spettante a rimborso e' determinato

sottraendo, dall'importo che si ottiene applicando le percentuali

indicate, la detrazione IVA gia' operata nonche' gli importi

corrispondenti al risparmio d'imposta fruita ai fini delle imposte

sui redditi e dell'IRAP per effetto delle maggiori deduzioni

eventualmente calcolate in relazione all'IVA indetraibile.

3. L'istante, a fondamento dell'istanza di rimborso, deve

conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria, ove questa ne

faccia richiesta, i documenti indicati nel modello.

4. Per i veicoli con propulsori non a combustione interna la

percentuale di detrazione e' confermata nella misura del 50% a

prescindere dal settore di attivita'.

3. Rimborso in base a documentazione.

1. I contribuenti che non intendono avvalersi della determinazione

forfetaria delle percentuali di detrazione, possono individuare

analiticamente la misura della detrazione spettante e chiederne il

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Servizio di documentazione tributaria

Provvedimento del 22/02/2007

rimborso presentando agli uffici dell'Agenzia delle entrate apposita

istanza ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 546 entro il termine di due anni decorrenti dal 15 novembre

2006, data di entrata in vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278,

di conversione del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006.

2. L'istanza deve essere corredata dai dati indicanti la misura

dell'effettivo utilizzo dell'autoveicolo nell'esercizio dell'impresa,

arte o professione, in base a criteri di reale inerenza, ricavabili

dai seguenti atti:

- documenti di contabilita' aziendale da cui possa desumersi la

percorrenza del veicolo in relazione all'esercizio dell'attivita'

d'impresa;

- documentazione amministrativo-contabile nella quale siano

indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo e' stato

utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l'ordinario

svolgimento dell'attivita'.

3. I documenti posti a fondamento dell'istanza di rimborso devono

essere allegati all'istanza di rimborso.

4. Nell'istanza di rimborso, al fine di evitare ingiustificati

arricchimenti, devono, altresi', essere indicati l'ammontare dell'IVA

eventualmente gia' detratta in conformita' alla normativa vigente al

momento in cui e' sorto il diritto alla detrazione nonche' i dati

relativi agli altri tributi rilevanti ai fini della determinazione

delle somme effettivamente spettanti.

4. Variazione dell'imposta relativa alla cessione di veicoli.

1. Per le cessioni dei veicoli per i quali la base imponibile e'

stata assunta in misura ridotta ai sensi dell'art. 30, comma 5 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, i

contribuenti che presentano istanza di rimborso ai sensi dei punti 1

e 2 del presente provvedimento, devono operare la variazione in

aumento di cui all'art. 26, primo comma del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di

sanzioni e di interessi, assumendo come base imponibile l'intero

corrispettivo pattuito.

5. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.

1. Il modello di cui al presente provvedimento e' reso disponibile

gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e

puo' essere prelevato dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate

www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e

delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa

delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.

2. Lo stesso modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti

Internet a condizione che abbia le caratteristiche di cui

all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato

prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.

3. E' autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche

tecniche di cui all'allegato A.

Motivazioni.

La sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006,

relativa alla causa C-228/05, ha stabilito che le norme italiane che

limitano la detrazione dell'IVA assolta da imprenditori, artisti e

professionisti, all'atto dell'acquisizione, anche attraverso

contratti di noleggio, leasing etc. di autovetture e motoveicoli,

nonche' in relazione alle spese accessorie (impiego, custodia,

riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti), non sono

conformi alla sesta direttiva CEE (direttiva 77/388 CEE).

Si rammenta che l'art. 19-bis 1, comma 1, lettera c), coordinato

con l'art. 30, commi 4 e 5, della legge n. 388 del 2000, come

modificato da ultimo dall'art. 1, comma 125, lettera a), n. 2 della

legge n. 266 del 2005, consente la detrazione IVA in una percentuale

ridotta in relazione agli acquisti di motocicli, ciclomotori,

autovetture. In particolare, detta percentuale e' stata stabilita

nella misura del 10%, per i periodi d'imposta dal 2000 al 2005, e

nella misura del 15% a partire dall'anno 2006, ad eccezione degli

acquisti di veicoli con propulsori non a combustione interna, per i

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Provvedimento del 22/02/2007

quali la detrazione e' consentita nella misura del 50% per tutti gli

anni considerati. Le limitazioni della detrazione non operano per

agenti e rappresentanti di commercio e per le imprese che commerciano

autovetture e motoveicoli, per quelle che esercitano trasporto

pubblico, i quali possono detrarre integralmente l'imposta dei

suddetti beni e servizi afferenti alla loro attivita'.

Con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni di cui

all'art. 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito

con modificazioni dalla legge 278 del 2006, e' approvato lo specifico

modello, corredato delle relative istruzioni, che deve essere

utilizzato dai contribuenti per chiedere il rimborso dell'IVA non

detratta in relazione agli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2003 al

13 settembre 2006. Il modello consente di giungere alla complessiva

determinazione delle somme effettivamente spettanti, in quanto

prevede l'indicazione, tra l'altro, del numero dei documenti posti a

fondamento dell'istanza, dei dati riferiti agli altri tributi

rilevanti e della misura della detrazione IVA gia' operata.

Secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 258 del 2006, al fine

di agevolare la determinazione dell'ammontare dell'imposta da

chiedere a rimborso, sono indicate, per distinti settori di

attivita', percentuali forfetarie di imposta detraibile, individuate

in base all'utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli

nelle ordinarie modalita' di svolgimento dell'attivita' stessa.

L'ammontare effettivamente spettante a rimborso deve essere

determinato sottraendo dall'importo che si ottiene applicando le

percentuali indicate, la detrazione IVA gia' operata nonche' gli

importi che evidenziano il risparmio d'imposta correlato alle

maggiori deduzioni eventualmente fruite ai fini delle imposte sui

redditi e dell'Irap (in relazione all'IVA indetraibile).

In conformita' ai principi generali in materia di esercizio della

detrazione, come desumibili dalla normativa comunitaria e

dall'ordinamento interno, ai contribuenti che ritengano tali

percentuali non rispondenti all'effettivo utilizzo dell'autoveicolo

nell'attivita' di impresa arte o professione, e' riconosciuta la

possibilita' di individuare analiticamente la misura di detrazione

spettante. In tal caso, anziche' utilizzare il modello approvato con

il presente atto, i contribuenti interessati devono richiedere il

rimborso della detrazione non fruita mediante apposita istanza da

produrre ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 546, nel termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006

(data di entrata in vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278, che

ha convertito il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258). A

quest'ultima istanza deve essere allegata la documentazione

amministrativo-contabile atta ad individuare la percorrenza e

l'utilizzo del veicolo in orari e su percorsi coerenti con lo

svolgimento dell'attivita' esercitata.

Il provvedimento, infine, al punto 4, disciplina le variazioni

d'imposta che devono essere operate in relazione alla rivendita dei

veicoli per i quali, essendo prevista una oggettiva limitazione del

diritto alla detrazione, era stabilita una corrispondente riduzione

della base imponibile. I contribuenti che presentano istanza di

rimborso in relazione alla detrazione non fruita sono, infatti,

tenuti ad effettuare variazioni in aumento della base imponibile,

assoggettando ad IVA l'intero corrispettivo della rivendita.

Tuttavia, in considerazione del fatto che la determinazione di una

base imponibile ridotta era conforme a disposizioni normative

nazionali, il provvedimento dispone, in applicazione dei principi

dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni

in materia di statuto dei diritti del contribuente, che sulla maggior

imposta dovuta non si rendono applicabili ne' le sanzioni ne' gli

interessi.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62;

art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3,

lettera a); art. 73, comma 4).

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Provvedimento del 22/02/2007

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6,

comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.

2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con

modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

e successive modificazioni, articoli: 19, 19-bis 1, comma 1, lettere

c) e d), 26;

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 30, commi 4 e 5, come

modificato da ultimo dall'art. 1, comma 125, lettera a), n. 2 della

legge n. 266 del 2005;

Legge 27 luglio 2000, n. 212

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2007

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