Titolo del provvedimento:
Modalita' per la richiesta di rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti
di autoveicoli e sui servizi di cui all'articolo 19-bis 1, lettere c)
e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, presentata ai sensi del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258,
convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23/03/2007)
art. 1
Modalita' per la richiesta di rimborso dell'IVA
Testo: in vigore dal 23/03/2007
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione del modello.
1. E' approvato il modello, corredato delle relative istruzioni,
che deve essere utilizzato, ai fini della attuazione della sentenza
della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 14 settembre
2006 pronunciata nella causa C-228/05, da parte dei soggetti passivi
che intendono presentare apposita istanza di rimborso dell'IVA
detraibile, forfetariamente determinata ai sensi del decreto-legge
15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge
10 novembre 2006, n. 278, relativamente agli acquisti, anche
intracomunitari, ed importazioni di beni e servizi indicati nell'art.
19-bis 1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuati nell'esercizio
dell'impresa, arte o professione a partire dal 1 gennaio 2003 e fino
alla data del 13 settembre 2006.
2. L'istanza di rimborso attraverso l'utilizzo del predetto modello
deve essere trasmessa in via telematica entro il 15 aprile 2007.
2. Rimborso in misura forfetaria.
1. In relazione agli acquisti indicati nell'art. 1, la detrazione
e' ammessa nella misura corrispondente alle percentuali di seguito
indicate, stabilite per settori di attivita', in base all'utilizzo
medio delle autovetture e degli autoveicoli:
a) agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura &ul;
35%;
b) altri settori di attivita' &ul; 40%;
2. L'importo effettivamente spettante a rimborso e' determinato
sottraendo, dall'importo che si ottiene applicando le percentuali
indicate, la detrazione IVA gia' operata nonche' gli importi
corrispondenti al risparmio d'imposta fruita ai fini delle imposte
sui redditi e dell'IRAP per effetto delle maggiori deduzioni
eventualmente calcolate in relazione all'IVA indetraibile.
3. L'istante, a fondamento dell'istanza di rimborso, deve
conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria, ove questa ne
faccia richiesta, i documenti indicati nel modello.
4. Per i veicoli con propulsori non a combustione interna la
percentuale di detrazione e' confermata nella misura del 50% a
prescindere dal settore di attivita'.
3. Rimborso in base a documentazione.
1. I contribuenti che non intendono avvalersi della determinazione
forfetaria delle percentuali di detrazione, possono individuare
analiticamente la misura della detrazione spettante e chiederne il
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Servizio di documentazione tributaria
Provvedimento del 22/02/2007
rimborso presentando agli uffici dell'Agenzia delle entrate apposita
istanza ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 entro il termine di due anni decorrenti dal 15 novembre
2006, data di entrata in vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278,
di conversione del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006.
2. L'istanza deve essere corredata dai dati indicanti la misura
dell'effettivo utilizzo dell'autoveicolo nell'esercizio dell'impresa,
arte o professione, in base a criteri di reale inerenza, ricavabili
dai seguenti atti:
- documenti di contabilita' aziendale da cui possa desumersi la
percorrenza del veicolo in relazione all'esercizio dell'attivita'
d'impresa;
- documentazione amministrativo-contabile nella quale siano
indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo e' stato
utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l'ordinario
svolgimento dell'attivita'.
3. I documenti posti a fondamento dell'istanza di rimborso devono
essere allegati all'istanza di rimborso.
4. Nell'istanza di rimborso, al fine di evitare ingiustificati
arricchimenti, devono, altresi', essere indicati l'ammontare dell'IVA
eventualmente gia' detratta in conformita' alla normativa vigente al
momento in cui e' sorto il diritto alla detrazione nonche' i dati
relativi agli altri tributi rilevanti ai fini della determinazione
delle somme effettivamente spettanti.
4. Variazione dell'imposta relativa alla cessione di veicoli.
1. Per le cessioni dei veicoli per i quali la base imponibile e'
stata assunta in misura ridotta ai sensi dell'art. 30, comma 5 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, i
contribuenti che presentano istanza di rimborso ai sensi dei punti 1
e 2 del presente provvedimento, devono operare la variazione in
aumento di cui all'art. 26, primo comma del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di
sanzioni e di interessi, assumendo come base imponibile l'intero
corrispettivo pattuito.
5. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
1. Il modello di cui al presente provvedimento e' reso disponibile
gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e
puo' essere prelevato dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e
delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa
delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.
2. Lo stesso modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti
Internet a condizione che abbia le caratteristiche di cui
all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato
prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
3. E' autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche
tecniche di cui all'allegato A.
Motivazioni.
La sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006,
relativa alla causa C-228/05, ha stabilito che le norme italiane che
limitano la detrazione dell'IVA assolta da imprenditori, artisti e
professionisti, all'atto dell'acquisizione, anche attraverso
contratti di noleggio, leasing etc. di autovetture e motoveicoli,
nonche' in relazione alle spese accessorie (impiego, custodia,
riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti), non sono
conformi alla sesta direttiva CEE (direttiva 77/388 CEE).
Si rammenta che l'art. 19-bis 1, comma 1, lettera c), coordinato
con l'art. 30, commi 4 e 5, della legge n. 388 del 2000, come
modificato da ultimo dall'art. 1, comma 125, lettera a), n. 2 della
legge n. 266 del 2005, consente la detrazione IVA in una percentuale
ridotta in relazione agli acquisti di motocicli, ciclomotori,
autovetture. In particolare, detta percentuale e' stata stabilita
nella misura del 10%, per i periodi d'imposta dal 2000 al 2005, e
nella misura del 15% a partire dall'anno 2006, ad eccezione degli
acquisti di veicoli con propulsori non a combustione interna, per i
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quali la detrazione e' consentita nella misura del 50% per tutti gli
anni considerati. Le limitazioni della detrazione non operano per
agenti e rappresentanti di commercio e per le imprese che commerciano
autovetture e motoveicoli, per quelle che esercitano trasporto
pubblico, i quali possono detrarre integralmente l'imposta dei
suddetti beni e servizi afferenti alla loro attivita'.
Con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni di cui
all'art. 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito
con modificazioni dalla legge 278 del 2006, e' approvato lo specifico
modello, corredato delle relative istruzioni, che deve essere
utilizzato dai contribuenti per chiedere il rimborso dell'IVA non
detratta in relazione agli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2003 al
13 settembre 2006. Il modello consente di giungere alla complessiva
determinazione delle somme effettivamente spettanti, in quanto
prevede l'indicazione, tra l'altro, del numero dei documenti posti a
fondamento dell'istanza, dei dati riferiti agli altri tributi
rilevanti e della misura della detrazione IVA gia' operata.
Secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 258 del 2006, al fine
di agevolare la determinazione dell'ammontare dell'imposta da
chiedere a rimborso, sono indicate, per distinti settori di
attivita', percentuali forfetarie di imposta detraibile, individuate
in base all'utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli
nelle ordinarie modalita' di svolgimento dell'attivita' stessa.
L'ammontare effettivamente spettante a rimborso deve essere
determinato sottraendo dall'importo che si ottiene applicando le
percentuali indicate, la detrazione IVA gia' operata nonche' gli
importi che evidenziano il risparmio d'imposta correlato alle
maggiori deduzioni eventualmente fruite ai fini delle imposte sui
redditi e dell'Irap (in relazione all'IVA indetraibile).
In conformita' ai principi generali in materia di esercizio della
detrazione, come desumibili dalla normativa comunitaria e
dall'ordinamento interno, ai contribuenti che ritengano tali
percentuali non rispondenti all'effettivo utilizzo dell'autoveicolo
nell'attivita' di impresa arte o professione, e' riconosciuta la
possibilita' di individuare analiticamente la misura di detrazione
spettante. In tal caso, anziche' utilizzare il modello approvato con
il presente atto, i contribuenti interessati devono richiedere il
rimborso della detrazione non fruita mediante apposita istanza da
produrre ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, nel termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006
(data di entrata in vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278, che
ha convertito il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258). A
quest'ultima istanza deve essere allegata la documentazione
amministrativo-contabile atta ad individuare la percorrenza e
l'utilizzo del veicolo in orari e su percorsi coerenti con lo
svolgimento dell'attivita' esercitata.
Il provvedimento, infine, al punto 4, disciplina le variazioni
d'imposta che devono essere operate in relazione alla rivendita dei
veicoli per i quali, essendo prevista una oggettiva limitazione del
diritto alla detrazione, era stabilita una corrispondente riduzione
della base imponibile. I contribuenti che presentano istanza di
rimborso in relazione alla detrazione non fruita sono, infatti,
tenuti ad effettuare variazioni in aumento della base imponibile,
assoggettando ad IVA l'intero corrispettivo della rivendita.
Tuttavia, in considerazione del fatto che la determinazione di una
base imponibile ridotta era conforme a disposizioni normative
nazionali, il provvedimento dispone, in applicazione dei principi
dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente, che sulla maggior
imposta dovuta non si rendono applicabili ne' le sanzioni ne' gli
interessi.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4).
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Provvedimento del 22/02/2007
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, articoli: 19, 19-bis 1, comma 1, lettere
c) e d), 26;
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21;
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 30, commi 4 e 5, come
modificato da ultimo dall'art. 1, comma 125, lettera a), n. 2 della
legge n. 266 del 2005;
Legge 27 luglio 2000, n. 212
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2007
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