I datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali; spetta al datore di lavoro definire le modalità d'uso di tali strumenti, tenendo comunque conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali.
(Deliberazione Garante per la protezione dei dati personali 01/03/2007, n. 13)
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