Una nota Inail del 22 febbraio 2007 individua le violazioni di propria competenza, per le quali occorre quintuplicare gli importi delle sanzioni amministrative, come previsto dalla Finanziaria 2007.Le violazioni di cui trattasi, sono quelle riferite alle sanzioni previste da norme in materia di lavoro, previdenza e tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999.Rimangono escluse dalle maggiorazioni , le sanzioni previste dal D.lgs. n. 38/2000 tra cui si segnala l’omessa o ritardata presentazione della DNA.Devono invece essere maggiorate, le sanzioni formali di cui al T.U. 1124/65, non connesse al versamento di contributi e premi.Il riferimento è alle comunicazioni di cui all’art.12 del T.U., come le denunce di variazione dei dati aziendali o di cessazione dei lavori.I nuovi importi saranno applicati a condizione che l’illecito sia stato commesso nel 2007. La data di consumazione dell’illecito amministrativo coincide con la cessazione del comportamento lesivo (data di presentazione della denuncia tardiva) ovvero con la data del verbale ispettivo che accerta l’omissione dell’adempimento previsto dalla legge.

Inail nota 22.2.2007

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