Sulla base della variazione per l’anno 2007 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati:
- la retribuzione minima settimanale è pari a 174,46 euro;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva del 1% è di 40.083,00 euro (art. 3, L. 438/92);
- il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione solo successiva al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di 87.187,00 euro (art. 2, comma 18, legge n. 335/1995);
- l’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, sale dal 27,57% al 27,87%; mentre da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 l’aliquota sale dal 30,07% al 30,87%.
Iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD e dagli iscritti al Fondo dipendenti F.S.
S.p.A.Dal 1 gennaio 2007, per effetto dell’art. 1, comma 769, legge n. 296/2006, legge Finanziaria 2007, l’aliquota di versamento da applicare ai prosecutori volontari sale dal 32,70% al 33,00%.
Iscritti al Fondo Volo
L’ aliquota contributiva, individuata in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi complementari è pari:
- al 40,82% per gli iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari;
- al 37,70% per gli iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari;
- al 37,70% per gli iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione;
Vengono fornite indicazioni e casi esplicativi per procedere all’integrazione dei periodi di part-time mediante contribuzione volontaria
L’INPS infine chiarisce che i versamenti volontari integrativi della contribuzione obbligatoria dei periodi di lavoro part-time non sono incompatibili con la contestuale contribuzione accreditata nella Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, a differenza dei versamenti effettuati su autorizzazioni alla prosecuzione volontaria, concesse in applicazione dell’art. 5, commi 2 e 2bis, D. Lgs. n. 184/1997.
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