In caso di licenziamento del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, la revoca del recesso da parte del datore di lavoro determina la ricostituzione dell'originario rapporto di lavoro; la mancata accettazione della revoca da parte del lavoratore costituisce pertanto rifiuto della prestazione.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. lav., 02/02/2007, n. 2258)

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