L'indennità suppletiva di clientela, connotata dall'incertezza dell'obbligo del preponente alla sua corresponsione, costituisce un costo meramente eventuale e, come tale, non accantonabile fiscalmente; non è pertanto deducibile dal reddito d'impresa e manifesta la qualità di componente negativo deducibile solo nell'esercizio in cui viene concretamente corrisposta.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 24/11/2006, n. 24973)

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