Con la legge n. 278 del 10 novembre 2006, è stato convertito, con significative modificazioni, il decreto legge 15 settembre 2006, n. 258.
Come è noto, infatti, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 14 settembre 2006, aveva ritenuto incompatibile con la sesta direttiva Iva (direttiva Cee n. 77/388 del 17 maggio 1977) le disposizioni nazionali che vietavano la detraibilità dell'Iva per l'acquisto, l'uso e la manutenzione di autoveicoli che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa. Con il richiamato Dl n. 258/2006 si era inteso assicurare, all'indomani della sentenza, l'urgente adeguamento dell'ordinamento italiano a quanto statuito dai giudici comunitari.

In base al decreto legge 258/2006, i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti e importazioni di auto e motoveicoli, carburanti e lubrificanti (la norma fa riferimento, per completezza, ai beni e servizi indicati alle lettere c) e d), articolo 19-bis1, Dpr n. 633/72) per ottenere il rimborso, escluse compensazioni e detrazioni, avevano tempo fino al 15 dicembre 2006 per la presentazione dell'apposita istanza per via telematica. L'articolo 1, comma 1, dello stesso provvedimento, così come modificato dalla legge di conversione n. 278/2006, indica, nella stesura definitiva, quale termine per produrre l'istanza di rimborso, il 15 aprile 2007.

Inoltre, bisogna sottolineare che il nuovo termine non è perentorio (a differenza del precedente) e non è quindi causa di decadenza.

Per la produzione dell'istanza (che potrà essere presentata da tutti i contribuenti con partita Iva - imprese individuali, società, artisti e professionisti - e concerne gli acquisti effettuati fino al 13 settembre 2006, a partire dal 2003, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge 258/2006, i termini per la detrazione non erano ancora scaduti) dovrà essere utilizzato uno specifico modello che sarà approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il nuovo articolo 1 del decreto legge convertito prevede, poi, che "con il predetto provvedimento possono essere, inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell'imposta per distinti settori di attività in relazione alle quali è ammesso il rimborso in misura forfetaria. Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfetario, ovvero per coloro che non presentano l'istanza entro il termine del 15 aprile 2007, la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, dell'effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza, stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma".

La legge 278/2006 introduce, quindi, due significativi elementi di novità rispetto alla versione originaria del decreto legge 258/2006: da un lato, la possibilità del rimborso in misura forfetaria in base ai settori di attività, da stabilirsi con provvedimento dell'Agenzia delle entrate; dall'altro, la possibilità, per i contribuenti che non intenderanno aderire al rimborso forfetario, di far valere, in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria, e secondo le regole del contenzioso tributario, il diritto a una detrazione superiore alla misura forfetaria stabilita, anche successivamente al 15 aprile 2007.

Si crea, in questo modo "un doppio binario" per i rimborsi, e precisamente:

  • in misura forfetaria, secondo i diversi settori di attività
  • in via analitica, presentando tutta la documentazione necessaria, nella misura di reale inerenza, ovvero di maggior utilizzo dell'auto aziendale.

Si ricorda che l'Iva pagata dal 14 settembre 2006 sugli acquisti di autovetture e sulle spese a esse relative può essere detratta senza limiti, in sede di liquidazione periodica, se l'autoveicolo è effettivamente utilizzato in modo esclusivo per l'attività dell'impresa o del professionista. Per le auto, invece, a un uso parzialmente aziendale, la detrazione dovrà essere calcolata in base all'effettivo impiego per l'attività. Si tratta, comunque, di un regime provvisorio, essendo in arrivo una percentuale di detrazione parziale da applicare, in misura forfetaria, da parte di tutti i contribuenti, diversi dagli agenti di commercio, a partire dalla data della futura autorizzazione da parte dell'Unione europea.

L'aggiunto comma 2-bis del nuovo articolo 1 del decreto legge 258/2006 modifica, infatti, la lettera c), comma 1, dell'articolo 19 bis-1 del Dpr n. 633/1972 che ora, nella nuova formulazione, prevede che "l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 258, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione Europea ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio".

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