Un'area è da considerarsi fabbricabile ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992 se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo; in tal caso, l'ICI deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione: così si pronunciano le Sezioni Unite della Cassazione in considerazione delle innovazioni nella materia introdotte dall'art 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006.(Cassazione civile, SS.UU., sent. 30/11/2006, n. 25506)

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