Per le auto in uso a dipendenti, pronti i nuovi importi dei benefit da tassare in busta paga nel 2007. Con un comunicato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale » n. 288 del 12 dicembre, l'agenzia delle Entrate ha reso nota la tabella Aci per il 2007, con i costi chilometrici da applicare per la quantificazione del reddito in natura derivante dall'utilizzo promiscuo di autovetture aziendali da parte di dipendenti e titolari di redditi assimilati ( ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi e amministratori di società).Il nuovo elenco, basato su una percorrenza di 15mila chilometri annui, tiene conto delle modifiche previste dalla manovra d'autunno all'articolo 51, comma 4, del Tuir, che ha elevato dal 30 al 50% l'ammontare del benefit (pari ora a 7.500 chilometri). I nuovi importi chilometrici resteranno validi per l'intero 2007.Se, in seguito ad altri provvedimenti (che potranno essere varati, come indicato nel decreto legge 262/06, in funzione dell'eventuale introduzione di limiti alla detraibilità Iva), la percentuale rilevante dovesse essere ridotta, i datori di lavoro determineranno il benefit moltiplicando il costo unitario indicato nella tabella per il numero di chilometri corrispondente alla nuova quota fissata dalla legge.La tabella dei benefit contiene i valori relativi alla quasi totalità delle vetture in circolazione, in produzione e fuori produzione. Se il veicolo assegnato al dipendente non è compreso nell'elenco, per quantificare il reddito tassabile si dovrà fare riferimento a un modello simile (circolare 327/E/1997).Il valore del benefit tabellare, come chiarito dall'articolo 51 del Tuir,è forfettario e dovrà essere utilizzato anche se le percorrenze effettive dell'auto, per fini extraaziendali, siano inferiori o superiori a 7.500 chilometri (50% di 15mila). Allo steso modo, è irrilevante l'importo dei costi realmente sostenuti dall'azienda, che possono essere anche superiori a quelli indicati dalla legge, senza che ciò comporti una maggiore tassazione per il dipendente.L'ammontare da assoggettare a contribuzione previdenziale e a ritenute fiscali si determina al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente o al soggetto assimilato (o da questo corrisposte al datore di lavoro, come precisa la circolare 327/E/97) per l'utilizzo entro la fine del periodo d'imposta.Naturalmente, se il corrispettivo annuo pagato dal dipendente per l'uso dell'auto (da considerare comprensivo dell'Iva addebitata in fattura dal datore di lavoro)è pari, o addirittura superiore, all'ammontare risultante dalla tabella Aci, il benefit sarà integralmente azzerato, con la conseguenza che non ci saranno obblighi di assoggettamento a contribuzione e a ritenuta per il datore di lavoro.L'assoggettamento a contributi e ritenute del valore del benefit dovrà avvenire nel periodo di paga, e dunque in genere mensilmente per i dipendenti; per la determinazione delperiodo di paga degli amministratori e dei collaboratori coordinati e continuativi si farà invece riferimento al sistema di pagamento previsto dalle delibere, dai contratti o dagli accordi.Ricordiamo che dall'esercizio 2006, l'assegnazione dell'auto in benefit al dipendente non consente più la deduzione integrale dei costi sostenuti (ammortamento, leasing, carburanti eccetera) ma solo dell'importo che, secondo la tabella Aci, costituisce reddito in natura. Per le auto in uso esclusivo aziendale, invece, la norma in vigore esclude qualsiasi deduzione, tranne che per agenti e rappresentanti. Anche su questa stretta, introdotta dal decreto legge 262/06,potrebbero arrivare attenuazioni in funzione del parziale recupero dell'Iva sulle auto che la Ue accorderà all'Italia dopo la sentenza della Corte di giustizia.Per i professionisti (che applicano una deducibilità al 25%, con un limite di costo dell'auto rilevante di 18.076 euro), l'assegnazione dell'autovettura in uso ai dipendenti comporterà la deduzione, oltre al valore del benefit, di un ammontare pari al 25% dei costi eccedenti questo valore.

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