Irpef - Eredi - Acconto
D: SI CHIEDE DI CONOSCERE SE, A SEGUITO DEL DECESSO DI UN CONTRIBUENTE AVVENUTO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO DELLE IMPOSTE, L'EREDE SIA OBBLIGATO AL CALCOLO E AL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IRPEF RELATIVAMENTE AI REDDITI DEL DE CUIUS?
R: la risposta è negativa. Condizione essenziale per l'obbligo del versamento dell'acconto è che il soggetto esista nel momento in cui l'acconto è dovuto. Infatti, l'articolo 1 della legge n. 97/1977 stabilisce che "nel caso di successione apertasi durante il periodo di imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento".

Varie - Condono - Termine di accertamento
D: IN BASE ALLA NORMATIVA DI CUI ALL'ULTIMO CONDONO FISCALE, MI SONO AVVALSO DELLA DEFINIZIONE EX ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 289/2002 PER LE ANNUALITA' DAL 2000 AL 2002. DESIDERO SAPERE SE L'AGENZIA DELLE ENTRATE PUO' ANCORA PROCEDERE ALLA NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO PER L'ANNO 1999 AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE.
R: in base a quanto disposto dall'articolo 10 della legge n. 289/2002, i termini per l'accertamento dei redditi nei confronti dei contribuenti che non si siano avvalsi dei condoni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge sono stati prorogati di due anni rispetto ai termini ordinari. Atteso che il contribuente ha "condonato" soltanto le annualità dal 2000 al 2002, risulta, per il periodo di imposta 1999, ricompreso tra coloro che non si sono avvalsi del condono, per cui il termine per l'accertamento di tale periodo di imposta è da intendersi prorogato (di due anni).
Pertanto, dal momento che i termini ordinari per l'accertamento ai fini delle imposte dirette dell'annualità 1999 sarebbero scaduti il 31/12/2004 (vale a dire il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), in virtù della proroga di due anni, detti termini vanno a scadere il 31 dicembre 2006.

Iva - Rimborso - Revoca
D: HO PRESENTATO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE IL MODELLO VR/2005 PER LA RICHIESTA DEL RIMBORSO IVA. GRADIREI SAPERE SE E' POSSIBILE REVOCARE TALE RICHIESTA.
R: è ammessa la possibilità di revocare la richiesta del rimborso Iva presentata al concessionario. Per quanto riguarda le modalità da seguire, il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza in carta semplice allo stesso concessionario per la riscossione (cui ha presentato la richiesta di rimborso) e al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
Tuttavia, detta istanza deve risultare prodotta ai citati destinatari entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Imposta di bollo - Fatture esenti Iva - Obbligo
D: SI CHIEDE DI CONOSCERE QUALE COMPORTAMENTO DEVE TENERE IL CONTRIBUENTE, PER QUANTO RIGUARDA L'IMPOSTA DI BOLLO, NEL CASO IN CUI LE FATTURE EMESSE COMPRENDANO CORRISPETTIVI DI OPERAZIONI ASSOGGETTATE TOTALMENTE A IVA E OPERAZIONI ESENTI IVA.
R: sull'argomento, si richiama la risoluzione n. 98/E del 3/7/2001, con cui l'Agenzia delle entrate ha affermato che, in base a quanto disposto dall'articolo 6 della Tabella annessa al Dpr n. 642/1972, viene riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo solo per le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a Iva; tale beneficio non può in alcun modo essere esteso a corrispettivi esenti o fuori campo di applicazione dell'Iva.
Pertanto, le fatture emesse a fronte di più operazioni i cui corrispettivi sono in parte assoggettati a Iva e in parte no, come nel caso prospettato nel quesito, scontano l'imposta di bollo qualora la somma di uno o più componenti non assoggettato a Iva superi l'importo di 77,47 euro.
Si precisa che la misura dell'imposta di bollo dovuta è stata elevata, con effetto dal 1° giugno 2005, da 1,29 euro a 1,81 euro.

Irpef - Reddito di lavoro autonomo - Acquisto di banche dati
D: NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE UN MIO CLIENTE HA ACQUISTATO DA UNA SOCIETA' EDITRICE UNA BANCA DATI COSTITUITA DA DIVERSI CD-ROM, RELATIVA A MASSIME GIURISPRUDENZIALI E FORMULARI DI VARIO TIPO, DI RILEVANTE IMPORTO FINANZIARIO. GRADIREI UNA CONFERMA DELLA DEDUCIBILITA' INTEGRALE DI TALI SPESE NELL'ANNO DI SOSTENIMENTO DELLE STESSE.
R: con la risoluzione n. 72 del 25/5/2006, l'Agenzia delle entrate ha precisato che le banche dati su cd-rom acquistate per l'esercizio dell'attività professionale costituiscono beni materiali strumentali all'attività stessa, aventi un'utilità pluriennale, per i quali non può applicarsi il criterio generale della "cassa" ma occorre seguire la procedura dell'ammortamento. Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 54 del Dpr n. 917/1986 per i beni strumentali, il relativo costo sarà: a) deducibile per quote annuali con il coefficiente di ammortamento del 15 per cento relativo al gruppo "XXII - Attività non precedentemente specificate - Altre attività - Attrezzature varie"; b) integralmente deducibile in base al criterio di cassa, se di importo unitario inferiore a 516,46 euro (ferma restando, anche in questo caso, la facoltà dell'ammortamento annuale).

Irpef - Indennizzo risarcimento danni - Imponibilità
D: VORREI SAPERE SE IL RISARCIMENTO OTTENUTO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE A SEGUITO DI UN INFORTUNIO CONSIDERATO "MICROPERMANENTE" DEBBA ESSERE DICHIARATO NELL'UNICO - PERSONE FISICHE E DEBBA ESSERE ASSOGGETTATO A TASSAZIONE.
R: laddove l'indennizzo ricevuto dalla compagnia di assicurazione sia compensativo (in via integrativa o sostitutiva) della mancata percezione di redditi, le somme corrisposte saranno considerate redditi della stessa specie di quelli sostituiti e, come tali, assoggettati a tassazione. Qualora, invece, il risarcimento erogato indennizzi il danneggiato delle perdite effettivamente subite e assolva alla funzione di reintegrazione patrimoniale del danno subito, non concorrerà alla formazione del reddito complessivo e, di conseguenza, non sarà soggetto a tassazione (si veda, in proposito, la risoluzione n. 155/E del 27/5/2002).

Irpef - Oneri e detrazioni - Rimborso
D: SONO ANCORA IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE; TUTTAVIA, HO SOSTENUTO DELLE SPESE CHE RIENTRANO TRA QUELLE DETRAIBILI O DEDUCIBILI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI. POSSO OTTENERE IL RIMBORSO, ANCHE PARZIALE, DI QUANTO PAGATO?
R: la detraibilità o la deducibilità degli oneri previsti dalla legge tributaria consentono di ottenere il rimborso (parziale o totale) di versamenti di imposta effettuati o di ritenute di acconto subite. Al di fuori di tali casi, il sostenimento di oneri e spese classificati come detraibili o deducibili non può comportare alcun rimborso di imposta. Tuttavia, nel caso in cui si trovasse nella condizione di essere fiscalmente a carico di un altro contribuente, quest'ultimo potrà portare in detrazione o deduzione alcuni oneri sostenuti nell'interesse dei familiari a carico.

Irpef - Familiari a carico - Non convivente
D: NEL CASO IN CUI MIA FIGLIA, CON REDDITO PERCEPITO INFERIORE A 2.840,51 EURO, RISULTI CONVIVENTE CON IL FIDANZATO, PUO' CONSIDERARSI FISCALMENTE A MIO CARICO? PER MEGLIO DIRE, ATTESO CHE LA STESSA NON E' ANCORA CONIUGATA, E' CORRETTO CONSIDERARLA QUALE FAMILIARE A CARICO, ANCHE SE NON CONVIVENTE CON IL PROPRIO GENITORE?
R: la condizione per essere considerato familiare a carico è quella di non aver percepito, nell'intero anno, un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Pertanto, nel caso di specie, atteso che tale condizione risulta verificata, la figlia sarà considerata a carico del genitore, anche se non convivente.

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