Il reato riferito all’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti ex art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000 - introdotto dall'art. 35, comma 7, D.L. n. 223/2006 - si realizza quando, nel corso di uno stesso periodo d'imposta, siano state effettuate indebite compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi superiori a 50.000 euro, senza avere riguardo alla natura del credito utilizzato ed indipendentemente dai termini di presentazione della relativa dichiarazione.L’art. 35, comma 7, D.L. n. 223/2006 (convertito in legge n. 248/2006) ha previsto due nuove figure delittuose:
- omesso versamento dell'IVA;
- utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, ove l'ammontare ecceda 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
Relativamente alla seconda fattispecie, come già precisato con circolare n. 28/E/2006, il delitto si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore alla soglia di punibilità (50.000 euro con riferimento al singolo periodo d'imposta), derivante dal richiamo operato dall'art. 10-quater ai limiti previsti dal precedente art. 10-bis. Tale rinvio, tuttavia, non comprende anche il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta.

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