La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente (equiparati e assimilati) deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 15 marzo del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. I dati contenuti nella certificazione sono: redditi corrisposti nell'anno, ritenute operate, deduzioni e detrazioni effettuate, dati previdenziali e assistenziali.
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