Imposta di bollo - Libro giornale - Importo
D: SONO TITOLARE DI UNA PICCOLA IMPRESA IN CONTABILITA' ORDINARIA. ANNUALMENTE UTILIZZO, MEDIAMENTE, CIRCA QUARANTA PAGINE DEL LIBRO GIORNALE. PER LA REGOLARITA' DEL PREDETTO LIBRO GIORNALE DEVO APPORRE OGNI ANNO LA PREVISTA MARCA DA BOLLO, OPPURE POSSO APPLICARNE UNA PER OGNI CENTO PAGINE, ANCHE SE ESSE SONO RELATIVE A PIU' ANNI?
R: la marca da bollo dovuta nella misura di 29,24 euro, nel caso in cui il libro giornale non sia sottoposto a vidimazione, deve essere apposta ogni cento pagine, a nulla rilevando l'anno in cui viene utilizzato il registro. Pertanto, se il registro è stato utilizzato per sole quaranta pagine, il tributo si considererà assolto anche per le restanti sessanta utilizzabili per l'anno successivo. Soltanto ad avvenuto completo utilizzo delle cento pagine, l'imprenditore sarà tenuto ad apporre una nuova marca sulla prima pagina del nuovo blocco di cento pagine. In proposito, si rinvia a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 85/E del 12 marzo 2002.

Irpef - Oneri deducibili - Fasi
D: I CONTRIBUTI VERSATI AL FASI DA UN DIRIGENTE IN PENSIONE SONO DEDUCIBILI DAL REDDITO AI FINI IRPEF?
R: la risoluzione n. 78/E del 28/05/2004 ha precisato che per quanto concerne i dirigenti in pensione non è prevista la deducibilità dei contributi versati al Fasi, né per la parte a carico dell'azienda né per la quota di contributo a carico del dirigente. Ciò in virtù del fatto che quest'ultima ha finalità assistenziale e non anche previdenziale; per cui, detti contributi non rientrano fra gli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del Dpr n. 917/1986.

Irpef - Redditi soggetti a tassazione separata - Imponibilità
D: VORREI SAPERE SE NEL CALCOLO DEL REDDITO COMPLESSIVO DI UN LAVORATORE DIPENDENTE VADANO O MENO COMPUTATI I REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E QUELLI DERIVANTI DAL TFR.
R: in riferimento a quanto richiesto, si precisa che i redditi soggetti a tassazione separata e quelli derivanti dal trattamento di fine rapporto non concorrono alla formazione del reddito complessivo, come stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Dpr n. 917/1986.

Agevolazioni - Prima casa - Unità immobiliari contigue
D: HO ACQUISTATO DUE UNITA' IMMOBILIARI CONTIGUE (CHE AL CATASTO RISULTANO DISTINTE) FRUENDO DELL'AGEVOLAZIONE PREVISTA PER LA PRIMA CASA. MI E' STATO DETTO CHE, AL FINE DI NON PERDERE L'AGEVOLAZIONE FRUITA, E' NECESSARIO PROCEDERE AD ACCATASTARE LE DUE UNITA' COME UN UNICO IMMOBILE. VORREI UNA CONFERMA IN TAL SENSO.
R: come precisato dall'Amministrazione finanziaria con la circolare 18 agosto 2005, n. 38/E, nel caso di acquisto contestuale o anche successivo di un appartamento contiguo a quello già posseduto si fruisce dei benefici fiscali "prima casa", a condizione che dopo l'accorpamento l'abitazione sia accatastata come unica e conservi i requisiti di casa non di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969.

Irpef - Reddito dei fabbricati - Abitazione principale
D: MIA MADRE, NON AUTOSUFFICIENTE, E' STATA RICOVERATA PERMANENTEMENTE PRESSO UNA CASA DI RIPOSO. DOVENDO PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, SI CHIEDE DI CONOSCERE SE L'ABITAZIONE DI PROPRIETA' DI MIA MADRE SIA DA CONSIDERARE "A DISPOSIZIONE" DEL CONTRIBUENTE E ,QUINDI, OCCORRA APPLICARE L'AUMENTO DI UN TERZO DELLA RENDITA CATASTALE.
R: l'unità in questione è da considerarsi "abitazione principale", quindi con fruizione della relativa deduzione, anche nel caso in cui il proprietario trasferisca la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituto di ricovero o sanitario, e sempre che l'immobile non risulti locato.

Irpef - Oneri deducibili - Albo infermieri
D: POSSO DEDURRE LE SPESE SOSTENUTE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI?
R: l'iscrizione all'albo professionale non può essere detratta in quanto non rientra tra gli oneri detraibili o deducibili.

Irpef - Rimborso - Eredi
D: A SEGUITO DEL DECESSO DI MIO PADRE AVVENUTO IN DATA 23/11/2005, ABBIAMO RICEVUTO UN MANDATO DI PAGAMENTO PER LA RISCOSSIONE, PRESSO L'UFFICIO POSTALE, DEL RIMBORSO IRPEF - REDDITI 2002 INTESTATO A MIO PADRE. L'IMPIEGATO DELL'UFFICIO HA TUTTAVIA DICHIARATO DI NON POTER DAR CORSO AL RIMBORSO IN QUANTO INTESTATO A PERSONA DECEDUTA. SI CHIEDE DI CONOSCERE QUAL E' LA PROCEDURA ESATTA PER LA RISCOSSIONE DI TALE RIMBORSO?
R: per la voltura di rimborsi intestati a persone decedute, riscuotibili presso gli uffici postali, gli eredi del defunto devono produrre, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, apposita autocertificazione attestante il loro status di eredi e l'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione contenente l'indicazione di tale credito.

Sanzioni - Eredi - Trasmissibilità
D: SUCCESSIVAMENTE AL DECESSO DI NOSTRO PADRE, AVVENUTO NEL MARZO 2006, E' STATA NOTIFICATA AGLI EREDI CARTELLA ESATTORIALE PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE, SANZIONI E INTERESSI CONSEGUENTI ALLA LIQUIDAZIONE EX ARTICOLO 36-TER DEL DPR N. 600/1973 EFFETTUATA PER I REDDITI 2002 DALL'UFFICIO DELLE ENTRATE. QUALCUNO SOSTIENE CHE NOI EREDI POSSIAMO NON VERSARE LE SANZIONI IRROGATE DALL'UFFICIO, FERMO RESTANDO IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEGLI INTERESSI. GRADIREMMO AVERE UN CHIARIMENTO A TALE PROPOSITO?
R: la risposta è affermativa. Infatti, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997 recita testualmente: "L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi". Pertanto, nel caso prospettato, gli eredi sono esonerati dal pagamento della sanzione connessa alle maggiori imposte liquidate dall'ufficio delle Entrate nei confronti del defunto.

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