Secondo la Cassazione (sentenza n. 24973/2006) gli accantonamenti annuali dell’indennità suppletiva di clientela da corrispondere agli agenti sono indeducibili dal reddito di impresa. Si tratta di somme che sono corrisposte in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto di cui all’articolo 1751 del Codice Civile e di cui agli Accordi Economici Collettivi. Le imprese, in applicazione del principio contabile n. 19, accantonano ogni anno una quota che alimenta il fondo relativo alle indennità suppletive da corrispondere in futuro. Secondo la Corte tali indennità non sono solo incerte nel quando e nel quantum ma anche nel presupposto giuridico dell’obbligazione. La maturazione si verificherebbe solo all’atto della corresponsione di tali indennità perché solo allora vi è la certezza che consente la deduzione del costo.

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