L’Agenzia delle Entrate, con la nota n. 954-148814/2006 in risposta ad un quesito di una associazione di categoria ha precisato che le prestazioni “ricorrenti” di una polizza vita possono essere tassate se al momento della loro corresponsione siano maturati rendimenti che abbiano il requisito della certezza: quindi solo se alla scadenza o in caso di riscatto venga garantito un capitale minimo di ammontare predeterminato. L’Associazione aveva chiesto chiarimenti con riferimento al trattamento di alcune particolari tipologie di polizze di assicurazione sulla vita: si tratta delle polizze che, oltre alla corresponsione di un capitale a scadenza, prevedono l’erogazione di prestazioni “ricorrenti” (cedole ad es.) generalmente collegate ad un titolo strutturato.

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