La "manovra d'estate", decreto legge n. 223/2006, ha introdotto diverse novità in materia di imposta comunale sugli immobili.In primo luogo, è stato eliminato l'obbligo di presentazione della comunicazione Ici prevista dal comma 1, lettera I), n. 1, dell'articolo 59, del decreto legislativo n. 446/1997, che, nel processo di riordino della disciplina dei tributi locali, aveva già portato alla soppressione della dichiarazione Ici, prevista dal comma 4, dell'articolo 10, del Dlgs n. 504/1992.Il citato articolo 59, infatti, aveva stabilito la "soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della comunicazione da parte del contribuente al comune competente, entro un termine stabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare".Come chiarito dalla circolare 28/2006 dell'Agenzia delle entrate, la finalità di tale disposizione è di eliminare, in tema di dichiarazione dei dati relativi ai propri immobili, la duplicazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, che, di fatto, nei casi in cui acquistino immobili, sono già soggetti al sistema di pubblicità immobiliare. E' da rimarcare, comunque, che l'obbligo della presentazione della comunicazione rimane in vigore sino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali (cosiddetto "catasto online"). L'obbligo, inoltre, non viene meno nel caso in cui i contribuenti abbiano diritto all'esenzione dell'imposta ovvero a una riduzione nel pagamento della stessa.I contribuenti, ai sensi dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge n. 223/2006, potranno liquidare l'imposta comunale sugli immobili direttamente in sede di dichiarazione dei redditi. Di fatto, sarà possibile evidenziare il proprio debito Ici nel modello Unico (o 730), in cui verrà inserita una apposita sezione Ici.In particolare, le società e gli enti, per il periodo di imposta in corso al 31/12/2007, in sede di dichiarazione, dovranno riportare tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta (periodo di possesso, detrazioni, agevolazioni). Per contro, dal 2008, i contribuenti diversi da società o enti dovranno specificare, per ciascun fabbricato, l'indirizzo, l'identificativo dell'immobile, costituito dal codice catastale del Comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno, nonché l'importo dell'Ici pagata l'anno precedente.Tutti i contribuenti, inoltre, a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, avranno l'obbligo di evidenziare l'importo dell'Ici dovuta per l'anno precedente in relazione a ciascun immobile posseduto. L'Agenzia delle entrate, a tal riguardo, in sede di liquidazione automatica delle dichiarazioni, dovrà verificare l'effettivo versamento dell'Ici, comunicandone l'eventuale esito ai Comuni competenti.Ulteriori novità sono previste in merito ai termini e alle modalità di versamento dell'imposta.Fino all'anno d'imposta 2006, i versamenti Ici sono stati effettuati in due rate: la prima, entro il 30 giugno, di importo pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, la seconda, da pagarsi tra il 1° e il 20 dicembre, di importo pari al saldo dovuto per l'intero anno.Il legislatore è intervenuto a modificare tali termini dall'anno di imposta 2007, anticipando la scadenza della prima rata al 16 giugno e della seconda al 16 dicembre; la ratio di tale modifica è da ricercarsi nell'esigenza di allineare le date di versamento dell'Ici a quelle delle altre imposte.Per uniformare ulteriormente il processo di versamento dell'Ici, il Dl n. 223/2006 ha introdotto la possibilità di utilizzare la delega di pagamento F24, compilando la sezione "Ici ed altri tributi locali". Per la verità, tale possibilità era già prevista per i soli contribuenti proprietari di immobili ubicati in quei Comuni che avevano stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate, per il pagamento del tributo mediante il modello F24.In sostanza, tutti i contribuenti, a partire dal 1° maggio 2007, indipendentemente dall'ubicazione degli immobili di proprietà, potranno utilizzare il classico bollettino postale ovvero il modello di pagamento F24. Solo in questo secondo caso, però, sarà loro consentito compensare il debito Ici con eventuali eccedenze di imposte (Irpef, Ires, Irap) risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

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