Il numero 22, comma 1, dell'articolo 10, Dpr n. 633/1972, individua come operazioni "esenti", ai fini Iva, tra le altre, le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili, nonché quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, eccetera.A tale esenzione, che ha fondamento nel carattere sociale e culturale delle operazioni in questione, è stata riconosciuta natura "oggettiva" già con precedenti pronunce dell'Amministrazione finanziaria.La risoluzione n. 30 del 23/4/1998, infatti, con riferimento all'organizzazione di mostre, ebbe, modo di precisare che l'esenzione in questione è "un'esenzione oggettiva che opera ogni qual volta vengono esposti in spazi appositamente predisposti, quadri, fotografie (...) di autori di chiara fama, con scopo unicamente divulgativo".Con tale affermazione, in pratica, si volle sottolineare la prevalenza della natura delle prestazioni in questione sulla natura (giuridica) del soggetto che le mette in essere.La risoluzione n. 135/E del 6 dicembre 2006 ha affrontato nuovamente la problematica, a seguito del quesito posto da una società cooperativa aggiudicataria di un appalto, indetto da un ente locale, avente a oggetto la gestione del servizio di biblioteca comunale.Tale servizio, comunque coordinato da un apposito funzionario comunale, si concretizza in una serie di prestazioni che vanno dall'informazione all'orientamento, dal prestito dei libri alla gestione e conservazione del patrimonio librario, nonché dalla promozione alla valorizzazione del medesimo.La nota di prassi, sulla base delle precedenti prese di posizione, rileva come la norma espressa dal citato numero 22, comma 1, dell'articolo 10, non faccia "alcun riferimento ai soggetti che rendono la prestazione e a quelli destinatari delle stesse".Pertanto si deve concludere come il carattere "oggettivo" della prestazione renda superflua "la natura giuridica del soggetto esecutore del servizio, come non risulta determinante il soggetto a cui viene fornita la prestazione". Alla luce del suddetto criterio si rende del tutto evidente come le prestazioni in questioni non subiscano nessuna diversa considerazione a seconda che esse siano svolte direttamente o indirettamente, attraverso l'affidamento a terzi delle medesime.Ciò evidenziato, quello che resta da definire è, al limite, l'esatta natura delle prestazioni, in considerazione della molteplicità di operazioni fornite dall'istante, al fine di evitare che godano impropriamente dell'esenzione anche attività non immediatamente connesse al servizio di biblioteca.In tal senso, la risoluzione, sulla base delle specifiche disposizioni di legge ("Codice dei beni culturali"), individua come specifiche e proprie prestazioni delle biblioteche: la raccolta, la catalogazione, la conservazione, l'archiviazione e la consultazione, anche per via informatica, di libri o qualunque altro materiale utile ai fini dello studio e della ricerca.Sono, perciò, escluse dall'esenzione le prestazioni diverse da quelle espressamente indicate dalla nota di prassi.

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