Le minusvalenze no-Pex sono deducibili anche senza la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Con il decreto semplificazioni fiscali (art. 11 del D.l. 16/2012), infatti, è stata eliminata la norma che prevedeva l’indeducibilità delle minusvalenze per l’omessa comunicazione. D’ora in avanti, in presenza dei requisiti di legge, la deducibilità delle minusvalenze resta, e verrà applicata la sanzione pari al 10% delle minusvalenze, con un minimo di 500 € ed un massimo di 50.000 €. Per il principio del favor rei la norma si applica anche alle violazioni commesse in passato, anche se già contestate, purché il contenzioso non sia esaurito. Sarà inoltre possibile utilizzare il ravvedimento operoso, inviando la comunicazione entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di scadenza, versando la relativa sanzione.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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