L’utilizzo di società cooperative a scopo mutualistico, successivamente poste in liquidazione, unitamente all’omesso pagamento di imposte e contributi previdenziali, denota l’esistenza di un comportamento fraudolento. A maggior ragione se, come emerso da indagini bancarie, i soci delle predette cooperative versavano gli utili dell’attività imputabile alle cooperative sul proprio conto corrente personale. Poiché l’utilizzo della cooperativa era del tutto strumentale, correttamente l’ufficio ha ritenuto che nella fattispecie in esame vi fosse una società di fatto tra i medesimi soggetti che apparivano titolari delle quote delle cooperative. Al riguardo, l’esistenza di un fondo comune, l’alea nei guadagni e nelle perdite e la c.d. affectio societatis, costituiscono elementi sintomatici di una società (di fatto) con fine lucrativo, i cui utili devono essere dichiarati in conformità alle norme sul reddito d’impresa.

Sentenza n. 55/8/12 del 16 maggio 2012 (udienza 18 aprile 2012)
Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione 55 – Pres. Dello Russo Ugo – Est. Chiametti Guido
Imposte sui redditi – Reddito d’impresa – Società di fatto – Elementi di prova – Utilizzo fraudolento di società cooperative – Occultamento di ricavi

0 commenti:

 
Top