La Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata il 24 giugno 2010, ha affermato il principio secondo cui non è soggetto ad Irap il piccolo imprenditore che non si avvale in modo stabile di lavoro altrui e svolge la propria attività con la sola dotazione minima necessaria di beni strumentali. Si aprono, in questo modo, nuove prospettive sul tributo regionale, con effetti anche sui versamenti a saldo 2009 e in acconto 2010.

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