Per gli stranieri extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza di contratto cd. a progetto Le Direzioni Provinciali del Lavoro, ai fini del rilascio del competente parere allo Sportello Unico, devono verificare la disponibilità della specifica quota destinata alle conversione per lavoro autonomo attribuita a livello locale e accertare, dalla documentazione presentata dallo straniero richiedente, il carattere autonomo (e non subordinato o parasubordinato) del contratto a progetto.

Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie di contratto cd. a progetto tra il lavoro autonomo, per i quali è permessa la conversione del permesso di soggiorno per studio/formazione in permesso per lavoro autonomo, è necessaria un'attenta verifica da parte delle DPL circa i requisiti qualificanti della fattispecie.

Il Ministero del lavoro fa presente che tale orientamento non vale per i nuovi ingressi dall'estero (ex art. 26 del T.U. e art. 39 del D.P.R. 394/99), in quanto la specifica attività di lavoro autonomo deve essere riconducibile ad una delle categorie individuate dall'art. 2 del D.P.C.M. 1.04.2010. Tra queste, allo stato, ancora non figura la casistica relativa al lavoro cd. a progetto.

(Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22/07/2010, n. 3361)


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top