Un contribuente che, per una prestazione professionale, riceve un assegno circolare nel 2008 ma lo deposita sul suo conto nel 2009, deve dichiarare il compenso percepito nell'anno della consegna materiale del titolo e non in quello dell'effettivo versamento.

E' il chiarimento dell'agenzia delle Entrate fornito con la risoluzione 138/E del 29 maggio.

L'istante ritiene che il reddito percepito sia imponibile, ai fini Irpef, nel 2009, anno in cui ha versato l'assegno e, di conseguenza, è entrato in possesso della somma.

L'Agenzia rileva in primo luogo che, per quanto riguarda i criteri di imputazione al periodo di imposta, vige il "principio di cassa", secondo cui concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta.

Ricorda, inoltre, che l'assegno circolare si sostanzia in un ordine scritto impartito alla propria banca di pagare a terzi o a sé stessi una somma di danaro.

Pertanto, nel momento in cui il titolo di credito viene consegnato al professionista, le somme in esso rappresentate entrano nella sua disponibilità e il reddito, quindi, si deve considerare percepito.

Nel caso in esame, quindi, il compenso sarà imputabile al 2008 e non al 2009.


Fonte: Agenzia Entrate

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