In tema di c.d. fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (espressione cartolare, cioè, di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno) la giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidatamente orientata a ritenere (cfr. tra le altre, Cass. n. 9108 del 2012, 12802 del 2011, 2598 del 2010, 9958 del 2008, 2847del 2008, 1023 del 2008, 26130 del 2007, 21953 del 2007, 1727 del 2007) che – qualora l’Amministrazione contesti indebite detrazione di Iva e deduzione di costi fatturati, fornendo elementi, anche semplicemente presuntivi, purché oggettivi, atti ad asseverare l’emissione di fatture in assoluta assenza di corrispondente prestazione – è onere del contribuente, che rivendichi la legittimità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della detrazione dell’Iva correlativamente indicata, fornire la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni. Il criterio trova applicazione anche in relazione alle fatture per operazioni (solo) soggettivamente inesistenti, emesse, cioè, da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione che vi è rappresentata (Cass. 3202 del 2009, 29467 del 2008). Ciò sia con riguardo alla detraibilità dell’Iva correlativamente indicata sia alla deducibilità degli esborsi fatturati ai fini dell’imposizione diretta.

Sentenza n. 6229 del 13 marzo 2013 (udienza 17 gennaio 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Cappabianca Aurelio
Iva – Esercizio del diritto alla detrazione – Operazioni inesistenti – Onere della prova a carico del contribuente

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