Il dipartimento Finanze torna a occuparsi dell'imposta municipale, focalizzando l'attenzione su alcune problematiche relative agli immobili appartenenti al gruppo catastale "D" e rispondendo ad alcuni quesiti in materia di pubblicazione delle delibere concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata del tributo e di assegnazione della casa degli "ex" coniugi.
I chiarimenti sono nelle risoluzioni nn. 5/DF e 6/DF del 28 marzo.

Imu e legge di stabilità
Nella risoluzione n. 5, il dipartimento fornisce precisazioni sui cambiamenti alla disciplina Imu determinati dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 380, legge 228/2012) e, in particolare, affronta gli effetti sulle aliquote che riguardano le strutture a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale "D" (capannoni, tettoie, magazzini, eccetera).

Lo Stato, con la legge di stabilità, ha rinunciato, a partire da quest'anno, alla sua quota di gettito derivante dall'imposta municipale sui fabbricati diversi dall'abitazione principale, ma si è riservato quello proveniente dalle strutture di classe "D".
Secondo la nuova disciplina, i Comuni possono solo aumentare l'aliquota base dello 0,76%, fino a un massimo di 0,3 punti percentuali, senza la possibilità di introdurre misure agevolative al ribasso.
Niente più sconto, quindi, ad esempio, per gli immobili non produttivi di reddito fondiario (cioè quelli relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni) o per i fabbricati edificati e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.
In caso di innalzamento dell'aliquota, le somme riscosse in più rispetto allo "standard" 0,76%, finiranno nelle casse dei municipi.

Costituiscono una categoria a parte i fabbricati rurali a uso strumentale, anche se appartenenti al gruppo catastale "D".
Per questo tipo di edifici, una norma ad hoc della disciplina Imu prevede l'aliquota ridotta allo 0,2% (articolo 13, comma 8, Dl 201/2011). L'agevolazione rimane in vita perché si tratta di un trattamento di favore diretto specificamente alla tutela del settore agricolo (in caso contrario, si sarebbe potuti arrivare all'assurdo con il passaggio dell'aliquota dallo 0,2 all'1,06 per cento).
L'unico effetto sui fabbricati rurali strumentali di categoria "D", derivante dalle modifiche normative introdotte dalla legge di stabilità, è che resta a completo appannaggio dello Stato il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,2%, aliquota che, pertanto, non potrà più essere ulteriormente ridotta dai Comuni fino allo 0,1%.
Per il 2013, quindi, non potranno trovare applicazione le eventuali riduzioni rispetto all'aliquota standard deliberate lo scorso anno in riferimento agli immobili ad uso produttivo di gruppo "D".

Sul sito del Mef le aliquote da applicare
La prima rata dell'Imu 2013 andrà versata entro il 17 giugno (il 16 è domenica), applicando le aliquote pubblicate entro il 30 aprile sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze. Se la pubblicazione slitta, le aliquote rimangono le stesse dell'anno precedente; se mancano anche quelle, il contribuente utilizzerà le percentuali fissate per legge.
I Comuni hanno tempo fino al 23 aprile per inserire telematicamente, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, le deliberazioni sulle percentuali approvate. In caso di ritardo, le percentuali rimangono ferme al 2012.

Quando il matrimonio finisce
L'ultimo quesito della risoluzione 5/DF riguarda gli effetti ai fini Imu derivanti dall'assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio: l'imposta municipale è dovuta dal coniuge cui è assegnato l'appartamento.
La risoluzione, infatti, ricorda che l'assegnazione dell'immobile, come recita la norma, "si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione" (articolo 4, comma 12-quinquies, Dl 16/2012). L'espressione "in ogni caso", però, precisano dal Df, non include le ipotesi già espressamente disciplinate per legge, come la locazione; in questo caso, dopo la separazione, intestatario del contratto diventa automaticamente quello cui è stato assegnato l'alloggio dal giudice (articolo 6 della legge 392/1978).

La dichiarazione Imu quando il capannone cambia valore
Con la risoluzione n. 6, il dipartimento definisce i tempi per la presentazione della dichiarazione Imu relativa ai fabbricati del gruppo catastale "D", non iscritti in Catasto, oppure iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati sui quali sono stati effettuati interventi che incrementano il loro valore.
Il dubbio è: la dichiarazione va presentata facendo scattare i 90 giorni a disposizione dalla chiusura del periodo d'imposta in cui sono state affrontate le spese o da quello in cui il contribuente entra in possesso di tutti i dati utili alla determinazione del valore del fabbricato che rappresenta la base imponibile per versare l'imposta?

Il dipartimento sceglie la seconda soluzione. Nel primo caso, infatti, potrebbero ancora mancare i coefficienti per la determinazione del valore contabile dei fabbricati; il loro aggiornamento, infatti, avviene annualmente con decreto, di norma emanato quando sono già trascorsi i 90 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale sono stati sostenuti i costi incrementativi. Ad esempio, per costi sostenuti nel 2012, l'incremento del valore va riferito per il versamento dell'Imu 2013, anno in cui il proprietario viene a conoscenza dei coefficienti di aggiornamento del valore degli immobili. I 90 giorni partono, quindi, dalla fine del periodo d'imposta 2013 e la dichiarazione va presentata entro il 31 marzo 2014.
Per lo stesso meccanismo, la dichiarazione relativa al 2012 ha come scadenza il prossimo 2 aprile, visto che il 31 marzo e l'1 aprile sono festivi.


Fonte: Agenzia Entrate

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