A partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 472 del 1997 (art. 11) vale il c.d. principio di personalizzazione della sanzione, in virtù del quale le persone fisiche che hanno la rappresentanza di un soggetto passivo d'imposta o di un inadempiente all'obbligo tributario sono da considerare direttamente responsabili delle sanzioni associate alle violazioni delle norme (formali e sostanziali) tributarie, commesse a opera o nell'interesse della parte rappresentata (legalmente o negozialmente) o amministrata. In ordine alla fattispecie di infedele dichiarazione (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997) è irrilevante l’epoca di insorgenza delle attività materiali prodromiche al nascondimento del reddito dal momento che, invece, la violazione si perfeziona all’atto in cui è presentata la dichiarazione annuale nella quale è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello effettivo, ovvero un’imposta inferiore a quella dovuta, ovvero un credito superiore a quello spettante.

Sentenza n. 5861 dell’8 marzo 2013 (udienza 9 gennaio 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Terrusi Francesco
Violazioni tributarie – Infedele dichiarazione – Responsabilità del rappresentante legale – Poteri assunti alla data di presentazione della dichiarazione

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