Per licenziare un dirigente in tempo di crisi e` sufficiente il criterio della giustificatezza, anche in mancanza del giustificato motivo oggettivo. Inoltre, il principio di libera recedibilita` del rapporto con le figure dirigenziali non e` intaccato dall'accenno all'impossibilita` di trovare una diversa collocazione al manager fatto dall'azienda nella comunicazione di recesso, in quanto l'obbligo di ''repechage'' non trova applicazione per i dirigenti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza dell’11 febbraio 2013, n. 3175, si pone in linea con la giurisprudenza di legittimita` in tema di motivazione del licenziamento del dirigente.
Un dirigente di una societa` per azioni veniva licenziato con comunicazione del seguente tenore: «La nostra societa` , nell’ambito di un processo di ristrutturazione e riorganizzazione teso al rilancio della stessa, ha deliberato l’avocazione nelle funzioni di altro dirigente, rivestente altresı` la carica di Consigliere nel Consiglio di Amministrazione, delle attivita` afferenti la direzione del controllo gestione e dei sistemi informativi. Pertanto e` stata consequenziale la soppressione della Sua posizione lavorativa, afferente tale direzione. Non essendovi alcuna possibilita` di diversa Sua utilizzazione nel contesto aziendale, siamo costretti con la presente a comunicarLe la risoluzione del Suo rapporto di lavoro. Viene dispensata dal preavviso, venendoLe corrisposta la relativa indennita` sostitutiva».
Il dirigente in questione conveniva quindi in giudizio la ex datrice di lavoro, impugnando l’intimato licenziamento e chiedendo, fra l’altro, il pagamento dell’indennita` supplementare di cui all’art. 19, c.c.n.l. dirigenti aziende industriali. Il Giudice adito, ritenuta l’illegittimita` del licenziamento, condannava la parte datoriale al pagamento della suddetta indennita` .
La Corte d’Appello di Napoli, accogliendo l’appello proposto dalla societa` , rigettava la domanda, sostenendo innanzitutto che, in aderenza alla giurisprudenza di legittimita` , doveva ritenersi che il rapporto di lavoro del dirigente non e` assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e che la nozione di «giustificatezza » posta dalla contrattazione collettiva al fine della legittimita` del suo licenziamento non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata dallo stesso art. 3 della legge n. 604 del 1966, con la conseguenza che, ai fini dell’indennita` supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la suddetta «giustificatezza» non deve necessariamente coincidere con l’impossibilita` della continuazione del rapporto di lavoro e con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale prosecuzione, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimita` del licenziamento, deve essere coordinato con quello di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost., che verrebbe realmente negata ove si impedisse all’imprenditore, a fronte di razionali e non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai piu` alti livelli della gestione dell’impresa.


Fonte: IPSOA

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