Domanda
La delibera dell'assemblea straordinaria di copertura delle perdite con il saldo attivo di rivalutazione ex Legge n. 342/2000 deve essere depositata al Registro Imprese?

Risposta
L'articolo 13, comma 2, della Legge n. 342/2000 precisa che la riserva da rivalutazione è disponibile per la copertura perdite, ma pone un preciso paletto, in quanto dispone che non è possibile procedere alla distribuzione di utili fino a quando la riserva stessa:

(i) non sia stata reintegrata;

(ii) oppure, non sia stata ridotta in misura corrispondente, con delibera dell'assemblea straordinaria, pur senza l'osservanza delle disposizioni previste per la riduzione del capitale sociale, di cui all'articolo 2445, commi 2 e 3, del c.c. (cfr. anche circolare Agenzia delle Entrate del 19.3.2009, n. 11/E).

Come detto, in alternativa al reintegro della riserva, la società può procedere alla riduzione della riserva di rivalutazione con delibera dell'assemblea straordinaria, pur non rispettando le disposizioni del suddetto articolo 2445, commi 2 e 3, del c.c. Tali disposizioni si riferiscono all'ipotesi di riduzione del capitale sociale e prevedono che l'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci deve contenere le ragioni e le modalità della riduzione, e comunque la delibera di riduzione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro tale termine nessun creditore sociale abbia fatto opposizione.

Intervenendo in argomento, il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 140-2011/I "Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto (seconda parte)" approvato dalla Commissione studi d'impresa il 14 luglio 2011, ha precisato che la riserva da rivalutazione può senz'altro essere utilizzata al fine della copertura delle perdite.

E', tuttavia, necessario ricordare che in tal caso occorre:

(i) una apposita delibera che destini la riserva de qua alla copertura delle perdite;

(ii) che la delibera sia adottata dall'assemblea straordinaria, benché non comporti modifica statutaria e nonostante la delibera non sia iscrivibile nel Registro delle imprese, stante la mancanza di ogni prescrizione in tal senso.


Fonte: IPSOA

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