Domanda
Una società di nuova costituzione vuole assorbire il personale per la gestione di un appalto di servizi precedentemente assegnato ad altra società. I rapporti di lavoro cesseranno per fine contratto a termine e verranno riattivati dalla nuova società. La società è di nuova costituzione e si iscriverà ufficialmente all'associazione CNAI volendo applicare pertanto il contratto collettivo per il settore di riferimento (ccnl terziario CNAI). Nella precedente gestione dell'appalto ai lavoratori veniva applicato il ccnl Terziario Confcommercio anche se la ditta non era iscritta all'associazione di riferimento. Si chiede se il comportamento della nuova società possa essere considerato corretto da un punto di vista normativo e previdenziale e quali rischi si corrono.

Risposta
In merito al quesito specifico avanzato, secondo i pochi elementi forniti dal lettore, si rileva che una nuova azienda si è aggiudicata l'appalto di servizi precedentemente gestito da un'altra ditta; i contratti collettivi, citati dal lettore, relativi alle due imprese, non prevedono una disciplina ad hoc in tema di avvicendamento di imprese nella gestione di appalti/affidamento di servizi: l'azienda subentrante non ha quindi obbligo di garantire la continuità del rapporto o la medesima retribuzione (opponibile solo se l'azienda subentrante applica lo stesso ccnl o altro contratto che preveda tale obbligo). Ricordiamo che, in linea generale, (salvo accordi anche a livello sindacali, non evidenziati dal lettore) l'acquisizione del personale impiegato nell'appalto da parte di un nuovo appaltatore (nuova società) non costituisce per espressa previsione normativa trasferimento dell'intera azienda o di parte d'azienda (art. 29 comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003). Come conseguenza la norma ammette, in mancanza di un accordo diretto tra i due appaltatori, il passaggio dei dipendenti dalla precedente alla nuova impresa senza l'applicazione delle garanzie procedurali (informazione e consultazione sindacale) e sostanziali (anzianità di servizio maturata, livello di inquadramento e retribuzione) connesse al trasferimento.

L'azienda che subentra: non è tenuta ad applicare trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza (salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario); né a garantire il medesimo trattamento economico; nessuna disposizione dei citati contratti collettivi, prevede quindi che ai lavoratori ceduti debba essere assicurata la medesima retribuzione individuale già riconosciuta dal precedente datore di lavoro.

In conclusione, costituendo quella presso l'impresa subentrante un'assunzione ex novo del personale dipendente da assorbire, si ritiene lecito e corretto il comportamento del datore di lavoro, legittimato quindi anche a rifiutare di riconoscere al lavoratore le stesse condizioni retributive previste dal precedente datore (attenzione salvo accordi tra le parti o sindacali non citati dal lettore).


Fonte: IPSOA

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