In caso di impossibilità di eseguire la notificazione degli atti tributari presso la sede di una società commerciale, l’applicazione del criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante (ex articolo 145, comma 3, c.p.c.) è condizionata al fatto che tale persona fisica, oltre a essere identificata nell’atto di cui è destinataria, risieda nel comune di domicilio fiscale dell’azienda. In caso contrario, si deve fare ricorso al criterio dell’irreperibilità assoluta, mediante affissione nell’albo del Comune in cui la società contribuente ha il domicilio fiscale (ex articolo 60, comma 1, lettera e), Dpr 600/1973). Lo ha precisato la Cassazione, con l’ordinanza 13016/2012.

I fatti
In seguito al controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, con due cartelle di pagamento emesse per gli anni di imposta 2000 e 2001 sono state recuperate le ritenute che una società di capitali campana non ha operato in veste di sostituto d’imposta. I giudici di secondo grado, confermando la prima decisione, hanno ritenuto nulla la notifica di tali atti alla contribuente, poiché effettuata mediante affissione all’albo del Comune in cui la società aveva il domicilio fiscale (articolo 60, comma 1, lettera e), Dpr 600/1973) piuttosto che presso il numero civico corrispondente alla residenza effettiva del legale rappresentante (articolo 145 c.p.c.).
Il concessionario ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli articoli 60, Dpr 600/1973 e 145, codice di procedura civile.

La Corte, accolto il ricorso e decisa la causa nel merito, ha ribadito che “la notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 60…” e precisato, tuttavia, che “…in caso d’impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell’atto, risiede nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi del DPR n. 600 del 1973, art. 58, (Cass. 3618/06, 6325/08). In caso contrario, non potrà che farsi ricorso al criterio di cui all’art. 60, lett. e)…, puntualmente seguito, nel caso, concreto, …sia pure in concorso con il tentativo - non riuscito - di notifica presso il domicilio dell’amministratore della società…”.

Osservazioni
Nel caso sottoposto al suo esame, la Corte definisce il luogo in cui devono essere notificati gli atti tributari se ne è destinataria una società commerciale. L’articolo 60, Dpr 600/1973, nello stabilire che alla notificazione degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente si applicano le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile per la notifica degli atti processuali, a eccezione di quelle contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151, enuncia anche la regola che tale notificazione deve essere fatta nel comune costituente il domicilio fiscale del destinatario – comma 1, lettera c). Domicilio che, per gli enti diversi dalle persone fisiche, va individuato (ex articolo 58, Dpr 600/1973) nel comune in cui si trova la loro sede legale, o in mancanza e in sequenza gradata, la sede amministrativa, una sede secondaria o una stabile organizzazione ovvero dove gli stessi enti esercitano la loro prevalente attività.
Proprio per il rinvio dell’articolo 60 alle disposizioni del codice di procedura civile, la regola del domicilio fiscale deve essere coordinata con le regole generali sulle notifiche contenute nello stesso c.p.c..
Al riguardo, il codice di rito prevede che la notifica a una persona giuridica va normalmente effettuata presso la sua sede (articolo 145, comma 1, c.p.c.) ma, se non può avvenire in tale luogo e dall’atto da notificare è possibile conoscere la persona fisica che rappresenta la società, è consentito, in via sussidiaria, che sia portato a conoscenza del suo legale rappresentante con le modalità previste dagli articoli 138, 139, e 141 (articolo 145, commi 3 e 5) a condizione che la stessa persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale dell’ente.
Se la notifica ha ancora esito negativo, è possibile ricorrere alle modalità previste dall’articolo 140, purché il legale rappresentante sia residente nel medesimo comune ove la società ha la propria sede (Cassazione, 15856/2009, 5483/2008 e 3618/2006).

Il “modello tipico” delle notifiche alle società commerciali appena descritto non è immune da deroghe. Ne è un esempio la notifica a mani proprie: alla regola secondo cui la notificazione dell’atto tributario deve avvenire nel domicilio fiscale del destinatario (articolo 60, comma 1, lettera c), Dpr 600/1973) viene espressamente anteposta la clausola “salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie”. Di conseguenza, la notifica che avvenga “a mani” dello stesso rappresentante reperito in luogo diverso dalla sede sociale, ancorché si tratti di comune diverso dal domicilio dell’ente (Cassazione, 19076/2009 e 4785/2007), è regolare sulla base del principio sancito per le persone fisiche dall’articolo 138 c.p.c. (secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario dell’atto).

Un’ulteriore una deroga allo schema tipico è la notifica eseguita col rito dell’irreperibilità assoluta proprio come si è verificato nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte. Vi è stata sì impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, ma il criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante non era applicabile, poiché tale persona fisica, anche se identificata nell’atto, non risiedeva nel comune in cui l’ente aveva il domicilio fiscale. Trovava applicazione, quindi, la disposizione dell’articolo 60, comma 1, lettera e), Dpr 600/1973: la notifica doveva essere compiuta mediante affissione nell’albo del Comune del luogo un cui la società aveva il domicilio fiscale e si sarebbe perfezionata l’ottavo giorno successivo all’affissione dell’avviso di deposito all’albo (Cassazione, 12007/2011 e 15856/2009).
Ciò in quanto la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio generale del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicarlo all’ufficio e comunicare le eventuali variazioni. Di conseguenza, il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione, può legittimare l’ufficio a eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata prevista dall’articolo 60, comma 1, lettera e), Dpr 600/1973 (Cassazione, 1206/2009).


Fonte: Agenzia Entrate

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