Per le cessioni in uso dei fabbricati, è definitivo lo stop alla comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza qualora il contratto di locazione o di comodato sia soggetto a registrazione in termine fisso: in tal caso, infatti, l'adempimento della registrazione del contratto all'Agenzia delle entrate assolve anche l'obbligo della comunicazione anti-terrorismo prevista dal dl 59/1978. La disposizione di semplificazione, contenuta nell'art. 2 del citato dl 79/2012, in vigore dal 21 giugno scorso, stabilisce che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o relative porzioni, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso ai sensi del dpr 131/86, assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità di p.s. di cui all'art. 12 del dl 59/1978. Analoga previsione era contenuta nel primo periodo del comma 3 dell'art. 3 del dlgs 23/2011, relativamente ai contratti di locazione (e, secondo una chiave di lettura particolarmente restrittiva, limitatamente a quelli assoggettati al regime fiscale della «cedolare secca» introdotto dal predetto dlgs). Questa particolare previsione, logicamente, è stata ora superata ed esplicitamente soppressa dall'art. 2 del dl n. 79/2012,che ha generalizzato l'assorbimento della comunicazione di p.s. nell'adempimento della registrazione del contratto, non soltanto di locazione ma anche di comodato. Contratti non soggetti a registrazione: novità sono in arrivo anche per le ipotesi in cui i contratti, anche verbali, di concessione del godimento di fabbricati non siano soggetti a registrazione in termine fisso: in tali casi, l'obbligo di comunicazione di p.s. potrà essere assolto, in alternativa alla modalità tradizionale, anche attraverso l'invio di un modello informatico che sarà definito dal ministero dell'interno con un decreto di prossima emanazione. Esclusioni: dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 2 del dl 79/2012 è tuttavia esclusa, sicché resta obbligatoria, la comunicazione all'autorità di p.s. di cui all'art. 7 del dlgs n. 286/1998, il testo unico delle disposizioni sulla disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, per la quale rimane infatti ferma la disciplina ivi prevista. Anche questa comunicazione potrà però essere trasmessa con un modello informatico da approvare con decreto ministeriale. Fonte: Italia Oggi 15/08/2012

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