La circolare 31/E del 2 agosto interviene in merito alla definizione dei rilievi sulla competenza, ampliando le possibilità a disposizione per evitare il fenomeno della doppia imposizione.
In un’ottica di tutela dei diritti del contribuente e di semplificazione dell’azione amministrativa, infatti, si offrono chiarimenti riguardo all’opportunità di richiedere, nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, la compensazione dell’imposta dovuta per il disconoscimento del costo dedotto in violazione del principio di competenza (articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir), con quella che darebbe diritto al rimborso di quanto versato nel periodo d’imposta in cui il componente doveva essere correttamente dedotto.

Infatti, in presenza dei presupposti dettagliatamente indicati nella circolare, il contribuente può optare per la compensazione in sede di definizione dell’adesione, evitando in tal modo sia il versamento integrale delle somme determinate a seguito della definizione sia di dover esercitare il diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato nel periodo di corretta imputazione, attendendo i relativi tempi tecnici di restituzione.
Sono altresì innegabili i vantaggi anche per l’Amministrazione finanziaria la quale, nel riconoscere tale compensazione, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti, semplifica la propria attività amministrativa, evitando di dover gestire da un lato il procedimento di accertamento con adesione e, dall’altro, la domanda di rimborso.

La giurisprudenza e i precedenti chiarimenti di prassi
Con riferimento al criterio di competenza, la Suprema corte, nell’evidenziare l’inderogabilità di tale principio, ha affermato che, al fine di evitare la doppia imposizione sul medesimo componente di reddito generatasi a seguito della definitività della pretesa tributaria, il contribuente può esercitare “l’azione di restituzione della maggior imposta indebitamente corrisposta per la mancata esposizione nell’annualità di competenza dei costi negati in relazione a diversa imputazione temporale” (Cassazione, sentenza 6331/2008).

Recependo tale orientamento giurisprudenziale di legittimità, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 23/2010, nel fornire alcune indicazioni operative in merito al diritto al rimborso della maggiore imposta versata con riguardo al periodo d’imposta di effettiva competenza, ha sottolineato che tale diritto sorge “alla data in cui la sentenza che ha affermato la legittimità del recupero del costo non di competenza è passata in giudicato, ovvero dalla data in cui è divenuta definitiva, anche ad altro titolo, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica”. La successiva circolare 29/2011 ha chiarito ulteriormente che “il diritto al rimborso di cui trattasi consegue a tutte le ipotesi in cui il rilievo divenga definitivo, e quindi anche nelle ipotesi di accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione nei termini o per acquiescenza, nonché nei casi di accertamento con adesione o conciliazione giudiziale”.

La portata innovativa della circolare
In continuità con i precedenti documenti di prassi, la circolare in commento chiarisce che, al fine di evitare la doppia imposizione, l’Agenzia delle Entrate può, su richiesta del contribuente, riconoscere la compensazione, che produce i suoi effetti nel momento in cui si perfeziona la definizione del procedimento di adesione e, quindi, con il versamento dell’eventuale imposta eccedente, delle sanzioni e degli interessi.
Allo scopo di gestire al meglio l’istruttoria per effettuare la compensazione, la circolare fornisce precise indicazioni agli uffici riguardanti tutte le fasi del procedimento.

Nell’ambito del contraddittorio, il contribuente può formulare la richiesta di compensazione, producendo altresì tutti gli elementi indispensabili all’istruttoria, nella quale l’ufficio esamina la posizione del contribuente, sia per determinare l’imposta compensabile oggetto di definizione in adesione, sia per verificare la compensabilità dell’imposta versata in eccedenza nel periodo d’imposta di corretta imputazione del componente negativo.
I presupposti per la compensazione sono gli stessi previsti per l’erogazione del rimborso e, pertanto, la compensazione non può essere effettuata in tutte le ipotesi in cui il rimborso, se richiesto, non sarebbe erogabile.

Sanzioni e interessi per intero
Importanti indicazioni sono fornite in tema di sanzioni e interessi.
Il documento di prassi sottolinea in modo esplicito che le sanzioni sono dovute sull’intera imposta oggetto di definizione, compresa quella relativa al rilevo sulla competenza.
Parimenti, gli interessi devono essere corrisposti dal contribuente sull’intera imposta oggetto di definizione, anche qualora tale imposta venga in tutto o in parte compensata.

La compensazione per i soggetti aderenti al consolidato
La circolare affronta, infine, il tema della compensazione con riferimento ai soggetti aderenti al consolidato nazionale, in considerazione delle peculiarità dell’istituto e delle recenti modifiche al procedimento di accertamento.
Il documento, preliminarmente, rammenta che, per i periodi d’imposta in corso di opzione per il regime del consolidato nazionale, il soggetto legittimato alla presentazione dell’istanza di rimborso correlata alla mancata deduzione per competenza del componente negativo, è la società o ente consolidante.
Pertanto, qualora la società oggetto di controllo non aderisca al consolidato nel periodo d’imposta accertato, mentre vi aderisce in quello di corretta imputazione del componente negativo, non sarà possibile operare la compensazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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