Domanda
Una compagnia assicurativa comunitaria (già accreditata per operare in Italia presso l'Isvap) vuole iniziare l'emissione di polizze nel nostro territorio. Come può versare le imposte sulle assicurazioni? Ha proposto ad un broker italiano la nomina di suo rappresentante fiscale. Qualora avvenga detta nomina come si dovrà comportare l'incaricato ai fini Iva? In questa fattispecie come avviene la nomina del rappresentante fiscale?

Risposta
La legge 29 ottobre 1961, n. 1216 - contenente le norme tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi - detta, tra l'altro, le disposizioni in ordine alla modalità di denuncia, mensile ed annuale, e di versamento, da parte delle società assicurative, dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare.

Tale imposta viene applicata in sostituzione dell'IVA, dell'imposta di registro e di quella di bollo.

Le disposizioni in questione si rivolgono sia alle imprese assicuratrici nazionali sia alle imprese estere che operano in libera prestazione di servizi, le quali, per effetto dell'articolo 4-bis, comma 6-bis, della citata legge non hanno più l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale, al fine di provvedere alla denuncia e ai versamenti di cui al successivo articolo 9, sempre che abbiano "sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni".

Con la Risoluzione n. 80/E del 6 agosto 2010, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad illustrare la disciplina fiscale da applicare a tale tipo di imposta. Nello specifico, in tale documento di prassi sono state approfondite le specifiche modalità con cui si potranno denunciare e versare le somme in questione. La novità rilevante consiste proprio nella citazione delle società che operano all'estero, visto che non hanno l'obbligo di nominare un apposito rappresentante fiscale per portare a termine queste operazioni. Tra l'altro, bisogna anche ricordare che è stato approvato anche uno specifico modello per la denuncia dell'imposta sulle assicurazioni (c.d. F23), il quale deve necessariamente fruire della modalità elettronica (è possibile fare ricorso a degli intermediari abilitati).

Nella risoluzione in questione sono inoltre fornite importanti indicazioni per quel che concerne il modo per compilare il modello da parte dell'impresa estera; in tal caso, infatti, si presentano spesso problemi legati al possesso del codice fiscale, ma l'ostacolo è stato superato optando per il numero di iscrizione all'albo delle imprese. Quest'ultimo numero deve essere inserito nel campo "Estremi dell'atto o del documento", nella sezione relativa ai dati del versamento fiscale. Comunque, l'impresa estera non ha l'obbligo di presentare la denuncia quando non sono stati incassati premi o se questi stessi non sono soggetti ad alcun tipo di imposta.


Fonte: IPSOA

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