Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 20 del 1° agosto 2012, fornisce ulteriori chiarimenti circa le novità apportate dalla Legge n. 92/2012 alla disciplina del lavoro intermittente. Tra gli aspetti più rilevanti toccati dal Ministero si segnala: l'impossibilità di effettuare la comunicazione preventiva via SMS, in attesa delle opportune indicazioni dello stesso Ministero; la possibilità di annullare la comunicazione preventiva, nel caso in cui il lavoratore non si presenti al lavoro, entro le 48 ore successive al giorno in cui doveva essere resa la prestazione; un'interpretazione più flessibile dei "30 giorni" della comunicazione, dovendosi intendere come numero massimo di giorni di prestazione del lavoratore anche in un arco temporale molto maggiore di 30 giorni; la possibilità di continuare ad utilizzare prestazioni di lavoro intermittente in forza ai vecchi contratti, stipulati prima del 18 luglio 2012, che sono incompatibili con le novità della Riforma, modificando la precedente interpretazione fornita con la Circolare n. 18/2012. Fonte: Seac 02/08/2012

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