Come viene calcolata  l’imposta di bollo per il rilascio di copie (semplici, autentiche o con modalità fronte-retro) di documenti del processo

La circolare n. 2/2012 del Dipartimento finanze ha precisato che l’imposta di bollo non si applica per il rilascio di copie autentiche di atti del ricorso assoggettato a contributo unificato. L'applicazione è invece prevista per gli atti non assoggettati a tale contributo (quelli, cioè, che si riferiscono a ricorsi/appelli notificati fino al 6 luglio 2011). Per questi ultimi, il tributo è pari a 14,62 euro sull’istanza e 14,62 euro sulla copia autentica, ogni 4 facciate.
Niente bollo, infine, per le istanze di copie semplici, indipendentemente dalla data di notifica di ricorsi o appelli a cui si riferiscono.


Fonte: Agenzia Entrate

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