In un giudizio di legittimità iniziato dopo il 30 aprile 1995 (cui si applica l’articolo 164, comma 3 del codice di procedura civile) la nullità del ricorso introduttivo proposto nei confronti una società fallita, presso il suo difensore, è sanabile, con effetto “ex tunc”, dal momento della costituzione in giudizio della parte convenuta, impedendo detta costituzione sempre e comunque l’inammissibilità per tardività del gravame.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza del 27 luglio 2012.

I fatti
Con un avviso di rettifica relativo all’anno di imposta 1995, l’Agenzia delle Entrate ha ricalcolato la percentuale di ricarico medio (dal 5% al 15%), dichiarata da una società per azioni sulle cessioni di “cascami ferrosi”, distinguendola rispetto a quella presa in esame per gli altri beni destinati alla rivendita (56%). L’atto era fondato sul rilievo che, dopo aver sommato le giacenze iniziali e gli acquisti e sottratto le vendite e le giacenze finali, veniva a mancare qualsiasi copertura contabile e, inoltre, sulla circostanza che una minima percentuale di ricarico, dovendo esistere per le cessioni di cascami proprio come per gli altri beni destinati alla rivendita, poteva essere determinata in via prudenziale tenendo conto dell’entità della movimentazione dei beni stessi.
La società ha proposto ricorso contestando che l’Ufficio aveva messo a confronto valori disomogenei con riferimento sia ai costi inglobati negli acquisti, sia ai diversi regimi Iva cui erano sottoposte le varie merci. A tale riguardo i giudici di merito hanno ritenuto fondata la doglianza della società, senza tenere conto della metodologia ricostruttiva adottata dall’Ufficio, indicata in modo chiaro nella motivazione dell’avviso di rettifica.
Di diverso avviso il giudice di legittimità che ha cassato con rinvio la sentenza di appello (depositata il 19 ottobre 2005) per la sua motivazione “puramente figurativa, sostanzialmente apparente e praticamente mancante”, dopo aver statuito sull’eccezione del curatore relativa all’inammissibilità del ricorso per vizio della sua notifica.
In particolare, nel 2006 l’Agenzia aveva notificato il ricorso in Cassazione nei confronti della società, presso il suo difensore (e non nei confronti del curatore fallimentare) in quanto l’evento interruttivo del giudizio non era stato dichiarato, nonostante fosse intervenuto nel 2003.
La Corte ha ritenuto l’eccezione non fondata, estendendo al giudizio di cassazione il principio affermato con la pronuncia n. 7252/2006: “la notifica dell’atto di appello, fatta presso il difensore della contribuente ‘in bonis’, anziché del curatore del suo fallimento, non è insistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la società fallita, e di conseguenza l’avvenuta costituzione del fallimento ha efficacia sanante ‘ex tunc’ …”.

Osservazioni
Con la sentenza n. 13501/12, la Cassazione affronta due aspetti processuali rilevanti: uno, particolare, relativo al soggetto legittimato a ricevere la notifica del ricorso in Cassazione in presenza di un evento interruttivo non dichiarato nel corso del grado precedente di giudizio; l’altro, generale, attinente alla nullità e sanatoria dei vizi delle notifiche degli atti processuali (secondo il quale la costituzione in giudizio della parte legittimata impedisce la pronuncia di nullità dell’atto - ex articoli 156, comma 3 e 164, comma 3, codice di procedura civile).
La Corte ha richiamato la pronuncia del 2006 nella quale ha esaminato una fattispecie “reciproca” rispetto a quella sottoposta al suo vaglio: nella prima, a seguito della dichiarazione di fallimento intervenuta tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello, la notifica nulla è stata effettuata al curatore e non alla società “in bonis”; nella seconda (senza nessuna indicazione sulla data della dichiarazione di fallimento, presumibilmente avvenuta dopo la proposizione dell’appello e prima dell’udienza di secondo grado), il ricorso è stato notificato alla società e non anche al curatore fallimentare.
Identiche le conclusioni.
Se l’impugnazione è instaurata contro un soggetto “interessato” alla controversia e vi è, comunque, un collegamento o un riferimento tra i due (l’effettivo destinatario della notifica e la “giusta parte” legittimata a riceverla) tale da rendere possibile che l’atto pervenga a conoscenza del destinatario, si verifica sì un’errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius (ex articoli 163, comma 3, e 164 cpc) ma l’errore può essere sanato.
La riparazione di tale vizio risponde a un’esigenza di autocorrezione del processo, nel senso che l’erronea indicazione della controparte può essere superata se consente comunque al convenuto di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio e alla “giusta parte” di riconoscere il proprio ruolo e di valutare l’opportunità di costituirsi.
Il principio trova applicazione soprattutto se l’evento interruttivo non è stato portato a conoscenza del ricorrente con dichiarazione in udienza o notificazione alle altre parti. L’adempimento di tale onere formale, oltre che a consentire l’interruzione del processo, serve a individuare gli ulteriori destinatari della notifica degli atti processuali (oltre alla società in persona del legale rappresentante, anche la società in persona del curatore).
La Corte, inoltre, ha ritenuto che la sanatoria possa operare a prescindere dalla colpevolezza o meno del comportamento che ha determinato la nullità della notifica (nella fattispecie in esame, la società aveva osservato che il mandato dell’originario difensore era ormai estinto per effetto di un evento la cui conoscibilità era agevole per l’Agenzia).
Anche per il giudizio di legittimità, infatti, trova applicazione il principio secondo il quale la nullità della notifica può essere sanata ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio della parte legittimata passivamente, impedendo tale costituzione sempre e comunque l’inammissibilità del gravame per sua tardività (Cassazione, sentenze 5341/2012, 8177/2011, 4661/2007 e 3140/2006) sia se il controricorso risulti notificato oltre il termine di cui all’articolo 370 cpc, non avendo tale termine iniziato il suo decorso a causa della nullità della notifica del ricorso (Cassazione 27452/2008), sia se la costituzione del controricorrente sia stata posteriore al termine previsto dall’articolo 327 cpc (Cassazione 13501/2012 e 19985/2008).
Con una precisazione: tale costituzione in giudizio è causa di sanatoria della nullità con effetti diversi a seconda che la controversia sia stata promossa prima o dopo il 30 aprile 1995: se prima, trova applicazione l’articolo 164 cpc, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’articolo 9, legge 353/90 e la sanatoria ha efficacia ex nunc, con la conseguenza che il ricorso in Cassazione non è inammissibile se la costituzione avviene prima della scadenza del termine per impugnare (Cassazione 11394/1996 e 3694/1998); se dopo, come nel caso in esame, si applica l’articolo 164 nel testo successivo alla modifica e la sanatoria ha efficacia ex tunc, impedendo sempre e comunque l’inammissibilità per tardività del gravame (Cassazione 3140/2006 e 8177/2011) in quanto la decorrenza del termine è preclusa dal fatto che l’impugnazione non era diretta e notificata nei confronti della parte effettivamente legittimata, controricorrente.


Fonte: Agenzia Entrate

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