La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza n. 129 del 5 luglio, ha respinto il ricorso di un contribuente avverso una cartella di più di 500mila euro, condannandolo anche alle spese di giudizio per 16.083 euro.

L’interessato aveva, infatti, impugnato una cartella di pagamento relativa al controllo della dichiarazione 770S/2008 e della dichiarazione modello Unico/2008, cercando di invocare un’asserita forza maggiore e giustificando gli omessi versamenti con la delicata congiuntura economica mondiale, che avrebbe concorso a ridurre drasticamente la liquidità aziendale della società con conseguenti difficoltà a onorare tempestivamente gli adempimenti debitori, compresi quelli tributari.
Il ricorrente eccepiva, comunque, che la cartella sarebbe stata nulla per violazione dell’articolo 6 della legge 212/2000, cercando in particolare di sostenere l’illegittimità del ruolo in quanto non preceduto da avviso bonario.
Il contribuente tentava, quindi, di sostenere la violazione dell’articolo 6 dello Statuto del contribuente, il quale dispone che “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. … Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma”.

Nel caso in esame, però, a ben vedere:
non vi era alcun dubbio sulla debenza delle maggiori imposte
il contribuente aveva versato minori imposte rispetto a quanto dovuto e dichiarato.
Dalla lettura della norma, del resto, emerge chiaramente che vi sono comunque delle ipotesi (come anche quella in esame) in cui il comportamento dell’ufficio, anche laddove la suddetta comunicazione non sia stata inviata, è del tutto legittimo.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 212/2000, infatti, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Laddove l’Agenzia delle Entrate non adempia tale onere, i provvedimenti emessi sono nulli.

Tale nullità deriva però solo nelle ipotesi previste dalla norma.
In quei casi, cioè, in cui vi sia una qualche incertezza in ordine a un eventuale errore materiale o di calcolo e in cui dunque sia necessario instaurare il contraddittorio con il contribuente al fine di avere conferma o meno dell’errore “apparente”.
Ma laddove tale errore “apparente” non ci sia, non si può pretendere che l’Amministrazione convochi il contribuente o, ancor peggio, che da tale mancata convocazione discenda la nullità dell’intera cartella.
La norma, infatti, non dice che in tutti i casi in cui vi sia una differenza tra quanto risulta dalla dichiarazione e la liquidazione dell’ufficio si debba invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari, ma sottolinea soltanto che vi si debba procedere “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

La Ctp di Firenze, con la sentenza in esame, dopo aver affermato che la cartella era adeguatamente motivata, ha dunque ribadito che “nella fattispecie poi l’avviso bonario non era necessario in quanto non sussistevano incertezze sulla dichiarazione, il contribuente ha versato minori imposte rispetto al dovuto e al dichiarato e questa non è una fattispecie che possa dare origine a nullità della cartella … Nessun preventivo avviso era necessario e la mancanza di liquidità invocata dal ricorrente non soddisfa i requisiti della causa di forza maggiore siccome prevista dall’Ordinamento”.


Fonte: Agenzia Entrate

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