Per la cigs non basta il fallimento: serve la prospettiva di ripresa
Il D.L. 83/12 all'art.46-bis introdotto dalla stessa legge di conversione (L. n.134/12) impone nuove condizioni per la concessione della cassa integrazione straordinaria. Dal 12 agosto infatti, per il riconoscimento ai lavoratori del diritto all'integrazione guadagni straordinaria (la Cigs), all'impresa non basta più lo stop dell'attività, ma è necessario che sussistano anche prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione.
Fonte: Italia Oggi 27/08/2012
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