Domanda
Si chiede se la seguente interpretazione può ritenersi corretta: La comunicazione preventiva di cui al comma 1 è effettuata antecedentemente alla messa in uso quindi entro il 31/12/2012, dopo aver scontato l'imposta di bollo sulla base delle registrazioni consuntive dell'ultimo giornale chiuso e conservato che riguarderà la contabilità 2011 formato e conservato nel 2012. Diversamente il riferimento alle registrazioni contabili dell'anno precedente (il 2012) non è possibile in quanto ancora aperto (per i 60 gg. di aggiornamento delle scritture). La comunicazione consuntiva di cui al comma 2, invece, è effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla formazione del libro giornale che nello specifico esempio avverrà nel 2014 e che costituirà la base di calcolo per l'acconto dell'imposta di bollo da versare entro il 31/12/2014 per le registrazioni contabili del 2015.

Risposta
Come noto, il legislatore, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, ha riconosciuto ai contribuenti la possibilità di avvalersi, in alternativa agli ordinari criteri, della conservazione della documentazione fiscale e contabile in formato elettronico.

Anche nell'eventualità in cui il contribuente dovesse decidere di emettere i documenti in formato elettronico andrà versata l'imposta di bollo (ogni 2.500 registrazioni o frazioni di essa).

I soggetti che adottano le nuove tecnologie sono tenuti a presentare all'Agenzia delle Entrate competente una comunicazione preventiva relativa al numero stimato degli atti, documenti e registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno (da intendersi fino al 31 dicembre indipendentemente dalla durata dell'esercizio e della sua coincidenza con l'anno solare), la quale dovrà contenere anche l'indicazione presunta dell'imposta di bollo da versare per l'anno in corso e gli estremi dell'avvenuto pagamento. La comunicazione, secondo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 febbraio 2012, n. 5/E, va fatta antecedentemente alla messa in uso degli atti e dei documenti soggetti all'imposta di bollo.

Entro il mese di gennaio dell'anno successivo il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate sia il numero dei documenti informatici formati nell'anno precedente (oltre l'imposta a saldo o a credito dovuta in base all'effettivo numero degli stessi), sia l'acconto dovuto per l'annualità in corso (calcolato sull'ammontare complessivo corrisposto per il periodo precedente per l'anno di riferimento).

Alla luce delle considerazioni esposte nel caso di specie andrebbero, quindi, effettuati i seguenti adempimenti:

1. presentazione di specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate, prima della messa in uso degli atti e dei documenti soggetti all'imposta di bollo, con l'indicazione del numero presunto degli stessi. La comunicazione andrebbe effettuata entro il 31 dicembre 2012 per i documenti che s'intende utilizzare dal 1° gennaio 2013. La comunicazione dovrà riportare l'ammontare delle somme che si ritiene di dover pagare presuntivamente per l'anno 2013, nonché gli estremi dei pagamenti effettuati;

2. comunicazione a consuntivo all'Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2014 dei documenti e degli atti effettivamente emessi o utilizzati nel 2013, nonché degli estremi del versamento a saldo effettuato per l'anno 2013. Entro tale data andrà anche comunicato all'Agenzia delle Entrate (e versato) l'acconto dovuto per l'anno 2014 (il quale non andrà versato entro il 31 dicembre 2014 come, invece, ipotizzato dalla società scrivente), mentre il relativo saldo andrà versato e comunicato all'Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2015.


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top