L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 33/E del 3 agosto, dopo i chiarimenti già forniti con circolare 9/E, torna nuovamente sulla mediazione tributaria rispondendo ad alcuni quesiti riguardanti, in particolare, le controversie sulle sanzioni tributarie e le modalità di determinazione del valore della controversia in caso di accertamento nei confronti dei soggetti aderenti al consolidato nazionale.

La mediazione dice sì alle sanzioni, salvo scontrino
In sostanza si può dire che anche per le sanzioni non superiori ai 20mila, il contribuente, prima dell’eventuale impugnazione dell’atto di irrogazione, è obbligato a presentare istanza di mediazione. L’ufficio valuterà se ci sono i presupposti per l’annullamento dell’atto (in autotutela) o per la rideterminazione della sanzione se superiore al minimo edittale.
Nel caso in cui arrivi l’accordo, la sanzione applicabile è nella misura del 40% fermo restando che l’importo non deve essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
In pratica, l’istituto della mediazione tributaria viene esteso anche ai provvedimenti di irrogazione sanzioni in cui è applicabile la definizione mediante acquiescenza.
La circolare precisa che anche gli intermediari sanzionati per violazioni relative alla trasmissione delle dichiarazioni (ed entro il limite di 20mila euro) devono tentare, tramite questo istituto, la via amministrativa prima di presentare ricorso in Commissione.

Un solo no all’obbligo di mediazione tributaria: il procedimento non è applicabile alla sanzione che prevede la chiusura o la sospensione della licenza per un esercizio che non ha emesso fatture o scontrini fiscali. In tale ipotesi, infatti, l’importo da pagare è di “valore indeterminabile”.

36-bis: la regola non cambia
Quando dal controllo automatizzato emerge un mancato o tardivo pagamento dell’imposta, l’ufficio recupera il debito operando la sanzione del 30%, importo che scende al 10% se il contribuente effettua il versamento entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità.
La somma, se non corrisposta, sarà iscritta a ruolo, che diverrà impugnabile secondo le regole della mediazione tributaria qualora non superi i 20mila euro.
Considerando quest’ultima eventualità (e cioè il mancato versamento entro 30 giorni), l’ufficio, pur confermando il valore del tributo accertato, può sempre giungere a un accordo di mediazione con il contribuente che prevede il versamento dell’imposta omessa o tardiva e, contestualmente, il pagamento della relativa sanzione ridotta al 12% dell’importo non versato, pari al 40% del 30% previsto dalla norma.

A tu per tu con la definizione agevolata
In via preliminare la circolare ricorda che la sanzione tributaria può essere irrogata seguendo due diverse modalità: autonomamente, attraverso l’”atto di contestazione” o, se collegata al tributo cui si riferiscono, con “atto contestuale all’avviso di accertamento di rettifica”. In entrambe le ipotesi, l’importo da versare viene ridotto a un terzo e comunque non potrà essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, se corrisposto entro i termini a disposizione per la presentazione del ricorso.
Esaminando in particolare l’“atto di contestazione”, il documento di prassi chiarisce che l’autore della violazione può comunque impugnare il documento, decisione che va preceduta, però, da istanza di mediazione per le sanzioni fino a 20mila euro.
La circolare precisa, inoltre, che lo sconto previsto dalla mediazione tributaria non è applicabile –così come non lo è nella definizione agevolata sopra descritta – agli omessi o tardivi versamenti, come già chiarito con la circolare 9/E, quando “la riduzione delle sanzioni sia più elevata di quanto consentito per effetto di acquiescenza in una fase amministrativa antecedente a quella della mediazione”.

Accettazione del tributo, sanzione scontata
L’ufficio non è tenuto a richiedere la mediazione quando viene confermato l’importo accertato e, anzi, non può farlo quando, in seguito all’applicazione della riduzione al 40% della sanzione, la diminuzione risulterebbe più alta rispetto a quella consentita con l’acquiescenza.

Riflettori sulla riduzione al 40%
Il punto 3.3 della circolare mette a fuoco alcune problematiche riguardanti l’applicazione della riduzione al 40% della sanzione.
Il primo esempio riguarda una sanzione ricalcolata a seguito della mediazione e ridotta al minimo edittale: l’importo da pagare sarà pari al 40% di tale rideterminazione.
In generale, comunque, non ci sono eccezione alla regola, la sanzione viene ridotta al 40% sia nel caso venga rideterminata da sola o in “compagnia” del tributo sia se confermata nell’entità a differenza di quanto avvenga per l’imposta accertata.

Tante violazioni in un sol colpo
Eventualità in cui viene applicata la sanzione relativa alla violazione più grave aumentata da un quarto al doppio, importo che però non deve superare la somma delle sanzioni previste per ogni singola trasgressione.
Anche per il cumulo giuridico, se interviene l’accordo grazie alla mediazione tributaria, lo sconto va calcolato sulla sanzione definita secondo la regola sopra descritta e se, a seguito della mediazione, viene rivista in diminuzione o annullata per effetto dell’autotutela una delle sanzioni, allora la sottrazione va effettuata sul nuovo importo quantificato.

Mediazione e autotutela
La circolare affronta anche un caso particolare riguardante l’ipotesi di un contribuente che dopo aver presentato istanza di autotutela, versa, prima dello scadere dei termini previsti per il ricorso, tributo e relativa sanzione ridotta. L’interessato, inoltre, per precauzione, prima di ricevere la risposta dell’Amministrazione in merito all’autotutela, presenta anche domanda di mediazione tributaria.
Successivamente l’Agenzia provvede all’annullamento parziale dell’atto impositivo.
La circolare, pur confermando che l’istanza di mediazione preclude la possibilità di definizione agevolata della sanzione prevista dall’articolo 15 del Dlgs 218/1997, prosegue spiegando che, nell’ipotesi descritta, avendo il contribuente effettuato il versamento primo della notifica dell’istanza di mediazione, la definizione così realizzata può essere considerata valida.

Rimanendo in tema di autotutela, nel caso in cui a seguito di un’autotutela parziale un debito contestato di oltre 20mila euro scenda a un importo inferiore a tale limite, il contribuente, prima di andare in contenzioso, deve provare a risolvere la controversia con l’ufficio in via amministrativa tramite la mediazione, strada che invece non può essere percorsa se l’autotutela ridimensiona il debito quando il ricorso è stato già notificato anche se ancora non è avvenuto il deposito nella segreteria della Commissione tributaria provinciale. In questo caso, comunque, si può procedere con la conciliazione giudiziale.

Consolidato nazionale
Una risposta anche per la determinazione del valore della controversia in caso di accertamento nei confronti di società consolidate: l’ammontare della somma contestata è quella risultante dall’atto unico originario nonostante la consolidante presenti il modello Ipec per lo scomputo delle perdite successivamente alla notifica di tale atto.
La circolare, infatti, “facendo i conti” dimostra che, in base alla disciplina che regola questo particolare tipo di “sodalizio”, il risultato finale non cambierebbe compensando il maggiore imponibile con le perdite inutilizzate.


Fonte: Agenzia Entrate

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