Il trasferimento a un dossier titoli intestato al contribuente delle attività finanziarie scudate con la procedura di rimpatrio giuridico avvalendosi di una fiduciaria “con intestazione”, non fa venir meno il regime di segretezza, a condizione che siano contestuali la revoca del primo mandato di amministrazione e la stipula di quello nuovo, alla stessa fiduciaria o a una diversa.

Il chiarimento è parte del contenuto della risoluzione n. 23/E dell’8 marzo, documento con cui l’Agenzia delle Entrate ha preso in esame uno specifico schema contrattuale, connesso a un rapporto di amministrazione di attività finanziarie senza intestazione, a favore di clienti persone fisiche non esercenti attività d’impresa residenti in Italia, giudicandolo, sostanzialmente, idoneo all’assolvimento degli adempimenti connessi all’applicazione del regime del risparmio amministrato da parte della società fiduciaria. Nello stesso ambito, va ricordato, si era mossa l’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 61/E del 31 maggio 2011, nella quale fu individuato il rapporto di amministrazione come presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, indipendentemente dall’intestazione o meno del bene alla fiduciaria.

Lo schema contrattuale
Il rapporto “sotto esame” è così strutturato:
il contribuente/fiduciante stipula un contratto di deposito titoli a esso intestato con una banca, presso la quale la fiduciaria apre un conto corrente
fiduciante e fiduciaria stipulano un contratto di amministrazione senza intestazione, comunicandolo alla banca
il fiduciante conferisce alla banca l’incarico irrevocabile di fare quanto necessario per l’esecuzione da parte della fiduciaria dei propri obblighi contrattuali e sostitutivi, tra i quali i disinvestimenti eventualmente necessari per il pagamento delle imposte dovute.

Attraverso, poi, appositi accordi contrattuali è previsto che:
le operazioni di investimento/disinvestimento delle attività depositate nel dossier titoli impartite direttamente dal cliente/fiduciante, nonché i relativi redditi, siano regolate esclusivamente attraverso l’utilizzo del conto corrente intestato alla fiduciaria
la banca depositaria provveda a trasmettere (almeno giornalmente) alla fiduciaria un flusso informatico riportante tutti i movimenti avvenuti sul dossier titoli intestato al cliente, nonché quelli relativi al conto corrente intestato alla fiduciaria
la fiduciaria registri ogni singola operazione nella propria contabilità fiduciaria, adempiendo ai conseguenti obblighi ai fini fiscali dovuti nella sua qualità di sostituto d’imposta e intermediario.

Tutto lo schema è completato dall’apertura, e dalla conseguente amministrazione senza intestazione da parte della fiduciaria, di un ulteriore conto corrente intestato direttamente al fiduciante, presso la stessa banca depositaria, indisponibile, però, per quest’ultimo, sul quale confluiscono esclusivamente le somme che transitano sul conto corrente intestato alla fiduciaria, al netto degli importi relativi alle imposte dovute.

L’Agenzia delle Entrate ha, come anticipato, dato l’ok all’applicazione del regime del risparmio amministrato da parte della società fiduciaria, con una precisazione: l’“idoneità” del descritto rapporto contrattuale è subordinata, nel caso in cui le attività finanziarie oggetto del contratto di amministrazione siano depositate presso una banca estera, all’espressa previsione per cui la fiduciaria, oltre ai disinvestimenti utili al pagamento delle imposte, possa anche procedere a liquidare o a prelevare le attività finanziarie, qualora intervengano misure cautelari, conservative ed esecutive derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del fiduciante.


Fonte: Agenzia Entrate

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