La fruizione del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’art. 8 della legge n. 388 del 2000 era subordinata alla condizione dell’effettiva realizzazione degli investimenti programmati e, infine, alla comunicazione tramite apposito modulo (modello CVS), entro il termine del 28 febbraio 2003, delle informazioni concernenti la natura dell’investimento. Poiché tale adempimento era previsto dalla legge a pena di decadenza (cfr. articolo 62 della legge n. 289 del 2002), l’omessa comunicazione dei dati attraverso il modello CVS determina la decadenza dalla fruizione dell’agevolazione, con conseguente obbligo di restituzione della medesima.

Ordinanza n. 1862 dell'8 febbraio 2012 (udienza 11 gennaio 2012)
Cassazione civile, sezione VI - Pres. Merone Antonio - Est. Di Blasi Antonino
Agevolazioni fiscali – Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate – Modello CVS – Obbligo di comunicazione dei dati dell’investimento


Fonte: Agenzia Entrate

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