Gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale e di patrimonio deliberati da una società di persone sono soggetti a imposta di registro? Su quali altri atti va versata l’imposta?

Sono tenuti a versare l’imposta di registro le società di qualunque tipo, gli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole (articolo 50 del Dpr n. 131/1986 e articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto).
Gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale o patrimonio sono soggetti all’imposta di registro.
Le aliquote applicabili sono le seguenti :
7% sul valore del conferimento della proprietà o del diritto reale di godimento su tutti i fabbricati e sulle relative pertinenze
3% sul valore del conferimento della proprietà o del diritto reale di godimento su immobili di interesse culturale, sempreché l’acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione
imposta di registro nella misura fissa di 168 euro in tutti i casi di:
conferimento in sede di atto costitutivo o di aumento del capitale o del patrimonio di società o di enti sopra elencati mediante conferimento di aziende, complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, denaro e beni mobili diversi dai natanti e dai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, diritti diversi da quelli indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4, lett. a) art. 4, comma 1, tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986
aumento del capitale o del patrimonio dei medesimi soggetti mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve
regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi
operazioni di società ed enti esteri.
Sono inoltre soggette all’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro le seguenti operazioni: fusione tra società, scissione delle stesse e le altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe.


Fonte: Agenzia Entrate

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