Domanda
A giugno 2011 si è sciolta una societa' cooperativa a responsabilità limitata costitutita da tre soci di cui uno solo era dipendente. I tre ex-soci hanno deciso di continuare l'attività svolta dalla cooperativa in forma individuale. E' possibile per tutti e tre, esistendo tutti gli altri requisiti, adottare il regime dei minimi previsto dal D.L. n. 98/2011?

Risposta
Per l'accesso al regime dei contribuenti minimi è richiesto che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, alcuna attività d'impresa/lavoro autonomo neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare.
Considerato quanto precisato nella circolare ministeriale 3 gennaio 2001, n. 1/E, la semplice apertura della partita IVA nell'arco degli ultimi tre anni non preclude automaticamente la fruizione del nuovo regime, essendo necessario l'effettivo esercizio dell'attività.
Inoltre, non configura una causa di esclusione la precedente qualifica di socio di società di capitali (come nel caso in quesito).
L'attività esercitata non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
È fatto salvo il caso in cui l'attività precedentemente esercitata consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti e professioni, che pertanto non preclude l'accesso al regime.
Il requisito della "mera prosecuzione" secondo la citata Circolare n. 1/E sussiste quando la "nuova" attività non si differenzia dalla precedente in termini di mezzi utilizzati e clientela servita. È il caso, ad esempio, di un soggetto dipendente di un'impresa di autotrasporti che intraprende la medesima attività, utilizzando lo stesso mezzo e continuando a servire la stessa clientela: l'identico contenuto economico della nuova attività nonché l'utilizzo degli stessi mezzi configurano una situazione di "mera prosecuzione".
Diversamente, un dipendente di un'impresa edile in qualità di manovale, che intende avviare l'attività di costruzione edile con propri clienti ed una propria organizzazione (diversa da quella dell'ex datore di lavoro), potrà beneficiare del regime agevolato.
Se, invece, l'attività costituisce l'effettivo proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente non deve essere superiore a EUR 30.000,00.
Pertanto, in relazione, a quanto precede, i soggetti in quesito, se ne ricorrono le condizioni, possono attivare sia l'attuale regime dei minimi (anno 2011), sia il nuovo regime dei minimi che troverà applicazione dal 1° gennaio 2012.


Fonte: IPSOA

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