I lavoratori che fruiscono di assegno di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, hanno il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni. Lo ha stabilito la sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234 (Circolare n. 138 del 26 ottobre 2011).


Fonte: INPS

0 commenti:

 
Top