Il decreto della Corte d'appello costituisce titolo valido per l'esecuzione nel giudizio di ottemperanza contro l'Amministrazione
È ben ammissibile il giudizio di ottemperanza promosso contro l'Amministrazione dal cittadino che non ha ancora ottenuto il pagamento dell'equa riparazione disposta dalla Corte d'appello in base all'articolo 3 della legge 89/2001 contro l'irragionevole durata dal processo. Lo stabilisce la sentenza n. 9541/10 della quarta sezione del Consiglio di Stato.
Il decreto di condanna a carico dello Stato fondato sulla cosiddetta "legge Pinto" contro le lungaggini della Giustizia costituisce un provvedimento che ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, dunque, assume efficacia di giudicato. Risultato: si tratta di un titolo valido nel giudizio di ottemperanza contro l'Amministrazione per ottenere l'esecuzione della condanna al pagamento della somma di denaro disposta dal giudice. Ed è un rimedio che risulta esperibile in modo non soltanto alternativo ma anche congiunto al processo di esecuzione davanti al giudice civile, fermo restando che è impossibile ottenere due volte il pagamento della stessa somma

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