L’Iva agevolata al 10% per la fornitura di gas metano a uso civile nei confronti di condomini e cooperative, si applica fino al tetto massimo di 480 metri cubi annui misurato sui consumi energetici di ogni appartamento e non dell’intero edificio. Qualora il calcolo sia stato effettuato diversamente, l’utente potrà chiedere al gestore del servizio il rimborso della differenza d’imposta. Il gestore, a sua volta, potrà chiedere il rimborso al fisco, entro 2 anni dal pagamento dell’imposta, dimostrando di avere restituito il tributo all’utente. Questi sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 108/E del 15 ottobre 2010.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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