Nessuna sanzione in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi al trimestre luglio/settembre 2010 (per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale) o ai mesi da luglio a novembre 2010 (per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile). A condizione, però, che i contribuenti provvedano a sanare le violazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa.Lo stabilisce la circolare n. 54/E emanata ieri dall’Agenzia delle Entrate, in risposta ai molti dubbi e alle richieste avanzate dagli operatori, in ragione del carattere di novità dell’adempimento ed in considerazione delle difficoltà per l’individuazione dei dati rilevanti.

Poiché – sottolinea l’Agenzia - è ragionevole ritenere che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, i soggetti interessati possano incorrere in errori nella compilazione del modello di comunicazione, sussistono «obiettive condizioni di incertezza» tali per cui l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione.

(Circolare Agenzia delle Entrate 28/10/2010, n. 54/E)

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