Il Ministero del Lavoro, ha fornito indicazioni operative in merito alle tipologie contrattuali che soddisfano maggiormente le esigenze del settore turismo.Il settore del turismo è caratterizzato da alcune peculiarità che lo contraddistinguono e che lo rendono particolarmente meritevole di attenzione in questo momento, perché capace di offrire segnali di vivacità del mercato del lavoro e di sano e leale dinamismo dell’occupazione.

E’ quanto ha evidenziato il Ministro Sacconi in conclusione delle circolare n. 34 del 29 settembre 2010, in cui, offrendo una disamina delle numerose tipologie contrattuali utilizzabili nel settore ed a fronte delle molteplici opportunità di flessibilità delle prestazioni e di occupabilità, conclude chiedendo agli ispettori del lavoro “tolleranza zero” per il ricorso al lavoro sommerso o irregolare. Ed allora quali sono questi contratti?

Il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato, soprattutto nelle forme dell’apprendistato part-time ed a cicli stagionali, viene incontro alle esigenze del settore. Per quanto riguarda il “vecchio apprendistato”, il Ministro ricorda che non esiste alcun minimum di orario da osservarsi nella stipula del contratto ma bisogna comunque tener presente che la riduzione di orario non deve essere di ostacolo alla raggiungimento delle necessità formative, per cui le 120 ore di formazione previste dalla Legge n. 196/97 rappresentano il numero minimo di ore di formazione, non essendo ammessa una riproporzione in relazione all’orario ridotto .

Anche l’apprendistato professionalizzante può essere compatibile con un orario part-time e, anche in questo caso, è confermata l’impossibilità di riproporzionare il monte ore formativo individuato dalla disciplina regionale; tuttavia sono ammesse specifiche disposizioni che possono essere introdotte dalla contrattazione collettiva (art. 49, c. 5-bis, D.Lgs. n. 276/2003) o, in caso di formazione esclusivamente aziendale, dalle Regioni unitariamente alle parti sociali (art. 49, c. 5-ter, D.Lgs. n. 276/2003, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 176/2010).

Per quanto riguarda, invece, l’apprendistato stagionale, lo stesso è ammesso e l’attività formativa deve essere quantificata in modo da rispettare la proporzione di 120 ore annue per ogni 12 mesi di servizio complessivamente prestato. Degno di particolare attenzione è il chiarimento fornito dalla circolare per le imprese dislocate in diverse regioni e, quindi, sottoposte a diverse discipline regionali per l’apprendistato: la disciplina applicabile, per il Ministro, deve essere quella della regione in cui il datore di lavoro ha la sede legale. Infine, è possibile utilizzare anche l’apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione professionale là dove sono presenti specifiche intese tra Ministero dell’Istruzione, Ministero del Lavoro e Regione, ed in tal caso, in attesa di specifiche intese collettive, si può fare riferimento ai trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato proporzionalmente al monte ore formale di impegno lavorativo ed al concreto impegno lavorativo del giovane.

Il contratto di lavoro intermittente

Anche il contratto di lavoro intermittente, grazie alla sua flessibilità ed alle semplificazioni burocratiche si attaglia alle esigenze del settore turismo. A tale contratto, si rammenta, si può fare ricorso:

a) a fronte di esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;

b) nei week-end (periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13.00, fino alle ore 6.00 del lunedì mattina);

c) nelle vacanze natalizie (periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio);

d) nelle vacanze pasquali (periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell’Angelo);

e) nelle ferie estive (giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre);

f) con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni ovvero da lavoratori con più di 45 anni, anche pensionati;

g) con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al RDL n. 2657/23.

Il lavoro accessorio

Il lavoro accessorio è altra tipologia che soddisfa sicuramente le esigenze di flessibilità del turismo. Tuttavia occorre tenere presente che, data la specificità del settore, il suo utilizzo è ammesso nell’ambito :

a) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici;

b) di manifestazioni sportive, culturali fieristiche;

c) di qualsiasi settore produttivo, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

d) di qualsiasi settore produttivo, da parte di pensionati; e) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.

f) di qualsiasi settore produttivo da lavoratori aventi un contratto part-time (escluso il datore di lavoro part-time), per l’anno 2010

g) di qualsiasi settore produttivo – per l’anno 2010 e nel limite massimo di € 3000 per anno solare (€ 4000 lordi) - da parte di:

- percettori di prestazioni di Integrazione salariale;

- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).

Il contratto a tempo determinato

Il contratto di lavoro a termine - ammissibile a fronte di ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive, anche riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro – è facilmente utilizzabile nel turismo. A tal proposito la circolare rammenta che, ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 368/2001, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tali rapporti sono, inoltre, esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 368/2001. Infine, è da tener presente che: ï¿· i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative; ï¿· i datori di lavoro che svolgono attività stagionali sono esonerati dal rispetto dei limiti di durata massima (36 mesi cumulativi) dei contratti a tempo determinato posti in essere fra le stesse parti per lo svolgimento di mansioni equivalenti. Il lavoro ripartito Anche il contratto di lavoro ripartito può essere utilizzato nel settore.

Tirocini formativi e di orientamento

In assenza di una disciplina regionale di riferimento, per i tirocini formativi e di orientamento trova applicazione il D.M. 25.3.1998 n. 142. Anche in materia, come per l’apprendistato, nel caso in cui il tirocinio coinvolga soggetti dislocati in più regioni, e quindi sottoposti a diverse discipline regionali, per il Ministero del Lavoro è applicabile la disciplina della regione in cui il datore di lavoro ha la sede legale.

Appalto di servizi

In conclusione, si evidenzia che con riferimento all’appalto di servizi il Ministro Sacconi ha voluto mettere l’accento sulla necessità che lo stesso abbia tutti i caratteri della genuinità e non sia, invece, utilizzato per eludere norme inderogabili di legge, creando intollerabili effetti di dumping economico e sociale.

(Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29/09/2010, n. 34)


Fonte: IPSOA

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